LEGGE 18 giugno 1998, n. 207
Entrata in vigore della legge: 3-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: FLICK
Protocole
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRASFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO AD UNA NUOVA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO Le Parti Determinate a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento trasfrontaliero a lunga distanza, Preoccupate per il fatto che, nelle regioni esposte dell'Europa e dell'America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atomosferici continuano ad essere trasportate al di la' delle frontiere internazionali, causando danni estesi a risorse naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia come le foreste, i suoli, le acque nonche' ai materiali, compresi i monumenti storici, e che hanno in alcune circostanze, effetti nocivi per la salute, Determinate ad adottare misure cautelari in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici e per prevenire o ridurre al minimo queste emissioni e attenuarne gli effetti nocivi, Convinte che in caso di rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezze scientifiche non puo' essere un motivo per rinviare indeterminatamente tali misure, rimanendo inteso che le misure cautelari adottate riguardo alle emissioni d'inquinanti atmosferici dovrebbero avere la migliore redditivita' possibile, Consapevoli del fatto che i provvedimenti adottati per limitare le commissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiranno a proteggere l'ambiente sensibile della regione artica, Considerando che le principali fonti d'inquinamento atmosferico, che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente, sono la combustione dei combustibili fossili per la produzione di energia ed i principali processi tecnologici utilizzati nei vari settori industriali e nei trasporti che comportano emissioni di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti, Consapevoli della necessita' di adottare nella lotta contro l'inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sulla migliore redditivita' possibile, che tenga conto delle variazioni di effetti e dei costi di questa lotta a livello dei vari paesi, Auspicando prendere misure piu' efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo; Consapevoli che una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, a prescindere dalla sua redditivita' a livello regionale, comporta un onere economico alquanto gravoso per i paesi in transizione verso un'economia di mercato, Ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile ne' un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali, Prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, i processi atmosferici e gli effetti sull'ambiente degli ossidi di zolfo, nonche' il costo delle misure di riduzione, Consapevoli che, alla stregua delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossido di azoto e di ammoniaca provocano un'acidificazione dell'ambiente, Notando che, in virtu' della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e' stato istituito un accordo per l'elaborazione di politiche nazionali e la definizione di misure corrispondenti per lottare contro i mutamenti climatici, cio' dovendo, in linea di massima, dar luogo ad una riduzione delle emissioni di zolfo, Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo sostenibile e razionale dal punto di vista ecologico, Riconoscendo la necessita' di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l'approccio basato sui carici critici ed i livelli critici e compiere sforzi per valutare i vari inquinanti atmosferici ed i loro diversi effetti sull'ambiente, i materiali e la salute, Sottolineando il fatto che le conoscenze scientifiche e tecniche sono in fase di progresso, e che occorrera' tener conto del loro sviluppo nell'esaminare la rilevanza degli obblighi contratti ai sensi del presente Protocollo, e decidere le ulteriori misure da adottare, In considerazione del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30%, adottato ad Helsinki il 8 luglio 1985 e delle misure gia' adottate da vari paesi aventi per effetto di ridurre le emissioni di zolfo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottato a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione; 4. Per "Commissione" s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 5. Per "Parti", a meno che il contesto non si opponga a tale interpretazione, si intendono le Parti al presente Protocollo; 6. Per zona geografica delle attivita' dell'EMEP " si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 7. Per "ZGOS" si intendono le zone di gestione degli ossidi di zolfo specificati all'annesso III secondo le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo 2; 8. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ad uno o piu' inquinanti sotto la quale, secondo le attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell'ambiente; 9. Per "livelli critici" s'intendono le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera oltre ai quali secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i riceventi come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali; 10. Per "deposito critico di zolfo" s'intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ai composti ossidati dello zolfo in considerazione degli effetti dell'assorbimento di cationi basici e dei depositi di cationi basici al di qua dei quali, in base alle attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente; 11. Per "emissione" s'intende la fuoruscita di sostanze nell'atmosfera; 12. Per "emissioni di zolfo" s'intende l'insieme delle emissioni nell'atmosfera, espresse in chilotonnellate di anidride solforosa (kt S02), di composti solforosi di origine antropica, ad esclusione delle emissioni provenienti dalle navi utilizzate per il trasporto internazionale al di la delle acque territoriali; 13. Per "combustibile" s'intende ogni sostanza combustibile, solida, liquida o gassosa, ad eccezione dei rifiuti domestici e dei rifiuti tossici o pericolosi; 14. Per "fonte fissa di combustione" s'intende ogni apparecchio tecnico o gruppo di apparecchi tecnici situati in uno stesso luogo e che sviluppano o sono suscettibili di sviluppare gas residuali attraverso un fornello comune nel quale si procede all'ossidazione del combustibile per utilizzare il calore prodotto; 15. Per "nuova grande fonte fissa di combustione" si intende ogni fonte fissa di combustione la cui costruzione o modifica di rilievo e' autorizzata dopo il 31 dicembre 1995 et il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 MWth. Spetta alle autorita' nazionali competenti stabilire quale sia una modifica di rilievo, in considerazione di fattori come i vantaggi che tale modifica presenta per l'ambiente; 16. "Per grande fonte fissa di combustione esistente" si intende ogni fonte fissa di combustione il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 Mwth; 17. Per gasolio si intende ogni prodotto petrolifero derivante dall'HS 2710 o ogni prodotto petrolifero il quale, in ragione dei suoi limiti di distillazione, fa parte della categoria dei prodotti di distillazione medi destinati ad esser utilizzati come combustibili e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distillano a 350 gradi C; 18. Per "valore limite di emissione" s'intende la concentrazione ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa nei gas residuali provenienti da una fonte fissa di combustione, espressa in massa per volume di questi gas, gli stessi espressi in mg SO2/Nm3, nell'ipotesi di un tenore in ossigeno (in volume) nei gas residuali del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi; 19. Per "limite di emissione" s'intende la quantita' totale ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa e proveniente da una fonte di combustione o da un insieme di fonti di combustione situate sia in uno stesso luogo sia in una determinata zona geografica, ed espressa in chilotonnellate annue; 20. Per "tasso di desolforazione" s'intende il rapporto tra la quantita' di zolfo prelevato alla fonte di combustione in un determinato periodo e la quantita' di zolfo presente nel combustibile, che viene introdotto negli impianti di combustione ed utilizzato nello stesso periodo; 21. Per "bilancio dello zolfo" s'intende una matrice riepilogativa degli apporti, cosi' come calcolati, di emissioni le cui fonti sono situate in zone specificate, ai depositi dei composti ossidati solforosi in zone riceventi.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 OBBLIGHI FONDAMENTALI 1. Le Parti controllano e riducono le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute e l'ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall'acidificazione e vigilano per quanto possibile, e senza che cio' debba comportare costi eccessivi, affinche' i depositi di composti ossidati di zolfo non superino a lungo termine i carichi critici per lo zolfo, espressi, nell'annesso I, in depositi critici, in base alle attuali conoscenze scientifiche. 2. In un primo tempo le Parti dovranno almeno ridurre e stabilizzare le loro emissioni annue di zolfo, rispettando il calendario ed i livelli specificati all'annesso II: 3. Inoltre ogni Parte: a) la cui superficie totale e' superiore a 2 milioni di km2; b) che si e' impegnata ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra a raggiungere un tetto nazionale di emissioni non eccedente il livello delle sue emissioni nel 1990 oppure, se quest'ultimo e' inferiore, il livello che e' tenuta a raggiungere ai sensi del Protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri, come indicati nell'annesso II; c) le cui emissioni annuali di zolfo che contribuiscono all'acidificazione in zone soggette alla giurisdizione di un'altra o di piu' altre zone, provengono unicamente dall'interno di zone dipendenti dalla sua giurisdizione menzionate nell'annesso III sotto il nome di zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS) e che ha presentato una documentazione a tal fine; d) che, nel firmare il presente Protocollo o aderirvi, ha precisato che intende avvalersi del presente paragrafo; deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni annuali di zolfo nelle zone menzionate, nel rispetto del calendario e dei livelli specificati all'annesso II. 4. Inoltre le Parti applicheranno nei confronti delle fonti nuove e di quelle esistenti, le misure di riduzione delle emissioni di zolfo piu' efficaci, adattate alla loro specifica situazione, in particolare: - misure volte ad accrescere l'efficacia energetica; - misure volte ad accrescere lo sfruttamento delle energie rinnovabili; - misure volte a ridurre il tenore in zolfo di alcuni combustibili e ad incentivare l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l'uso combinato di combustibile ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a basso tenore di zolfo, o che non contengono zolfo; - misure atte a consentire l'uso delle migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi ai fini della lotta contro le emissioni, ispirandosi ai principi direttivi enunciati all'annesso IV. 5. tutte le Parti, ad eccezione di quelle vincolate dall'Accordo sulla qualita' dell'aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, devono come minimo: a) applicare valori limiti di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V a tutte le nuove grandi fonti fisse di combustione; b) applicare, non oltre il 1 luglio 2004, e se possibile senza che cio comporti dei costi eccessivi, dei valori limite di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V, alle grandi fonti fisse di combustione: esistenti aventi una potenza superiore a i 500 MWth, tenuto conto della rimanente durata utile di un impianto, calcolata dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo ovvero applicare limiti di emissione equivalenti o altre disposizioni appropriate, in modo da raggiungere i tetti specificati per le emissioni di zolfo all'annesso II ed in seguito, riavvicinarsi ai carici critici indicati nell'annesso I; applicare, non oltre il 1 luglio 2004, valori limiti di emissione o limiti di erissione alle grandi fonti fisse di combustione con una potenza da 50 a 500 MWth, secondo l'annesso V. c) applicare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, norme nazionali relative al tenore in zolfo del gasolio almeno altrettanto rigorose di quelle specificate all'Annesso V. Nel caso in cui 1'approvigionamento in gasolio non possa diversamente essere garantito, lo Stato ha facolta' di prolungare fino a dieci anni il termine previsto nel presente capoverso. In questo caso dovra specificare il suo intento di prolungare detto termine in una dichiarazione che sara' depositate contestualmente allo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 6. Le Parti possono inoltre utilizzare strumenti economici per incentivare l'adozione di tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo con la migliore redditivita' possibile. 7. Le Parti al presente Protocollo possono, durante una sessione dell'Organo esecutivo, in conformita' con le regole e le condizioni che l'Organo esecutivo definira' ed adottera', decidere se due Parti o piu' possono adempiere in comune ai loro obblighi stabiliti all'annesso II. Tali regole e condizioni devono garantire l'esecuzione degli obblighi enunciati al paragrafo 2 di cui sopra e inoltre promuovere la realizzazione degli obiettivi ambientali enunciati al paragrafo 1 di cui sopra. 8. Le Parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all'articolo 8, ed al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, intraprendono negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 SCAMBIO DI TECNOLOGIA 1. Le Parti facilitano, in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie e di tecniche comprese quelle che consentono di aumentare l'efficacia energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili ed il trattamento dei combustibili a basso tenore di zolfo per ridurre le emissioni di zolfo, in particolare promuovendo: a) lo scambio commerciale di tecnologie disponibili; b) i contratti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le co-imprese; c) lo scambio di informazioni e di dati d'esperienza; d) la concessione di un'assistenza tecnica. 2. Per promuovere le attivita' specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti le quali, sia nel settore privato come nel settore pubblico, sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonche' materiale (hardware) o mezzi finanziari. 3. Le Parti, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, intraprendono lo studio di procedure adesuate per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie, per ridurre le emissioni di zolfo.
Protocollo - art. 4
Articolo 4 STRATEGIE POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE E RACCOLTA D'INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE 1. Ciascuna Parte, per adempiere ai suoi obblighi a livello dell'articolo 2: a) adotta strategie politiche e programmi a livello nazionale non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti; e b) adotta ed applica misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emissioni di zolfo. 2. Ciascuna Parte raccoglie e tiene informazioni aggiornate: a) sui livelli effettivi delle emissioni di zolfo, sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti tenendo conto, per le Parti situate nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, del piano di lavoro dell'EMEP; b) sogli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
Protocollo - art. 5
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.