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LEGGE 26 giugno 1998, n. 199

Current text a fecha 1998-07-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data del 15 marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Sino alla proclamazione dei nuovi eletti si applica l'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.

2.Per tutto il periodo di proroga del mandato e sino alla conclusione dei procedimenti elettorali di cui al comma 1, le modifiche concernenti la collocazione e la composizione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), disposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, non comportano la decadenza dal mandato degli eletti ai COIR nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in carica, eventualmente anche in soprannumero rispetto alla composizione fissata per il COIR cui è collegato, ai fini della rappresentanza, il reparto o ente dove prestano servizio.

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 691 del 1979 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare), così come sostituto dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136, è il seguente: "Art. 5 (Composizione e collocazione dei COIR). - I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie A, B, C, D ed E. La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente regolamento. La tabella B viene modificata, in relazione a variazioni di forza elettiva e a modifiche organicostrutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze".