← Current text · History

LEGGE 16 giugno 1998, n. 209

Current text a fecha 1998-07-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del trattato stesso.

Art. 3

1.Il Governo assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province autonome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione ("libri verdi", "libri bianchi" e comunicazioni), le proposte legislative della Commissione, quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea, e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2.Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ad adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presene legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 giugno 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMSTERDAM CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, Sig. Erik Derycke, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, Sig. Niels Helveg Petersen, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Dr. Kaus Kinkel, Ministro federale degli affari esteri e Vice-Cancelliere federale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Sig. Theodoros Pangalos, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, Sig. Juan Abel Matutes, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Sig. Hubert Vedrine, Ministro degli affari esteri; LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Sig. Raphael P. Burke, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Sig. Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Sig. Jaques F. Poos, Vice Primo Ministro, Ministro degli affari esteri, del commercio con l'estero e della cooperazione; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Sig. Hans van Mierlo, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, Sig. Wolfgang Schussel, Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Sig. Jaime Gama, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, Sig.ra Tarja Halonen, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, Sig.ra Lena Hjelm-Wallen, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Sig. Douglas Henderson, Ministro aggiunto presso il Ministero degli affari esteri e del Commonwealth; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Il trattato sull'Unione europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) Dopo il terzo punto del preambolo e' inserito il seguente punto: "CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali, quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989". 2) L'attuale settimo punto del preambolo e' sostituito dal testo seguente: "DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonche' ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori," 3) Gli attuali nono e decimo punto del preambolo sono sostituiti dal testo seguente: "DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando cosi' l'identita' dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo, DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, in conformita' alle disposizioni del presente trattato," 4) All'articolo A, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo piu' trasparente possibile e il piu' vicino possibile ai cittadini." 5) L'articolo B e' sostituito dal testo seguente: "Articolo B L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: - promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformita' delle disposizioni del presente trattato; - affermare la sua identita' sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7; - rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione; - conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di liberta', sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalita' e la lotta contro quest'ultima; - mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie. Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarieta' definito all'articolo 3B del trattato che istituisce la Comunita' europea." 6) All'articolo C, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilita' di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche." 7) L'articolo E e' sostituito dal testo seguente: "Articolo E Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, nonche' dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche e integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato." 8) L'articolo F e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. L'Unione si fonda sui principi di liberta', democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri." b) L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ed e' inserito un nuovo paragrafo 3, cosi' redatto: "3. L'Unione rispetta l'identita' nazionale dei suoi Stati membri." 9) Alla fine del titolo I e' inserito il seguente articolo: "Articolo F.1 1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2. 5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri." 10) Il titolo V e' sostituito dal testo seguente: "Titolo V Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune Articolo J.1 1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: - difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrita' dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; - rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme; - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; - promozione della cooperazione internazionale; - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonche' rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarieta' politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinche' detti principi siano rispettati. Articolo J.2 L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo J.1: - definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune; - decidendo strategie comuni; - adottando azioni comuni; - adottando posizioni comuni; - rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica. Articolo J.3 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. 2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune. Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonche' i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. 3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo. Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni. Il Consiglio assicura l'unita', la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione. Articolo J.4 1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. 2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinche' il Consiglio non abbia deliberato. 3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione. 4. Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune. 5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non e' applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio. 6. In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 7. In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia. Articolo J.5 Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinche' le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni. Articolo J.6 Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo piu' efficace con un'azione convergente e concertata. Articolo J.7 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomandata agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e' parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacita' operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza piu' stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sara' sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attivita' di mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. 3. L'Unione si avvarra' dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresi' all'UEO per le questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima. Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalita' pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parita' alla programmazione e alle decisioni dell'UEO. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui la presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o piu' Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purche' detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformita' all'articolo N. Articolo J.8 1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. 2. La Presidenza e' responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali. 3. La Presidenza e' assistita dal Segretario Generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. 4. La Commissione e' pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La Presidenza e' assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che esercitera' la presidenza successiva. 5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, puo' nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Articolo J.9 1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni. Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo J.4, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentanti nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilita' che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Articolo J.10 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonche' le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunita' europea. Articolo J.11 La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo e' regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione. Il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune. Articolo J.12 1. Ogni Stato membro o la Commissione puo' sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e puo' presentare proposte al Consiglio. 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine piu' breve. Articolo J.13 1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimita'. Le astensioni di membri presenti o rappresentanti non impediscono l'adozione di tali decisioni. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio puo' motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non e' obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarieta', lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino piu' di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la decisione non e' adottata. 2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: - quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune; - quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinche' si pronunci all'unanimita'. Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. 3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri. Articolo J.14 Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o piu' Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' autorizzare la Presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su raccomandazione della Presidenza. Nessun accordo e' vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; agli altri membri del Consiglio possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei loro confronti. Il presente articolo si applica anche alle materie contemplate nel titolo VI. Articolo J.15 Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunita' europea, un comitato politico controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle politiche concordate, fatta salva la responsabilita' della Presidenza e della Commissione. Articolo J.16 Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della Presidenza, un dialogo politico con terzi. Articolo J.17 La Commissione e' pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Articolo J.18 1. Gli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. 3. Le spese operative cui da' luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunita' europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti. Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunita' europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo J.13, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento. 4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunita' europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunita' europee." 11) Il titolo VI e' sostituito dal testo seguente: "Titolo VI Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Articolo K.1 Fatte salve le competenze della Comunita' europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge e' fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo e' perseguito prevedendo e reprimendo la criminalita', organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante: - una piu' stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorita' doganali e le altre autorita' competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli K.2 e K.4; - una piu' stretta cooperazione tra le autorita' giudiziarie e altre autorita' competenti degli Stati membri, a norma degli articoli K.3, lettere a)-d) e K.4; - il riavvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo K.3, lettera e). Articolo K.2 1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende: a) la cooperazione operativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini; b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali; c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico; d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalita' organizzata. 2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam: a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonche' di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorita' competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unita' miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto; b) adotta misure che consentono ad Europol di richiedere alle autorita' competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalita' organizzata; c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalita' organizzata in stretta cooperazione con Europol; d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalita' transnazionale. Articolo K.3 L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorita' giudiziarie o autorita' omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni; b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri; c) la garanzia della compatibilita' delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione; d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalita' organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti. Articolo K.4 Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorita' competenti di cui agli articoli K.2 e K.3 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorita' di quest'ultimo. Articolo K.5 Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Articolo K.6 1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni. 2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimita', su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio puo': a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica; b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorita' nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta; c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione; d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio. Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la meta' degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. 3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno sessantadue voti favorevoli, espressi da almeno dieci membri. 4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri. Articolo K.7 1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee, alle condizioni previste dal presente articolo, e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validita' o l'interpretazione delle decisioni - quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validita' e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse. 2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro puo' accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1. 3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che: a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno puo' chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validita' o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o b) ogni giurisdizione di tale Stato puo' chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validita' o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza. 4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facolta' di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1. 5. La Corte di giustizia non e' competente a riesaminare la validita' o la proporzionalita' di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 6. La Corte di giustizia e' competente a riesaminare la legittimita' delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto. 7. La Corte di giustizia e' competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso e' stato adito da uno dei suoi membri. La Corte e' inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2, lettera d). Articolo K.8 1. E' istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito: - di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa; - di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunita' europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1. 2. La Commissione e' pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo. Articolo K.9 Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo. Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli J.8 e J.9. Articolo K.10 Gli accordi di cui all'articolo J.14 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo. Articolo K.11 1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo K.6, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio puo' fissare; tale termine non puo' essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio puo' deliberare. 2. La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo. 3. Il Parlamento europeo puo' rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo. Articolo K.12 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16, a far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione che la cooperazione proposta: a) rispetti le competenze della Comunita' europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo; b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi piu' rapidamente come spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta degli Stati membri interessati e dopo aver invitato la Commissione a presentare il suo parere; la domanda e' trasmessa anche al Parlamento europeo. Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinche' si pronunci all'unanimita'. Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri. 3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' al Consiglio un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che ritiene necessarie perche' tale Stato membro partecipi a detta cooperazione. Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla richiesta e sulle misure specifiche che puo' ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo K.16. 4. Le disposizioni degli articoli da K.1 a K.13 si applicano alla cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli K.15 e K.16. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'esercizio di dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e 3. 5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea. Articolo K.13 1. Gli articoli 137, 138, 138 E, da 139 a 142, 146, 147, 148, paragrafo 3, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. 3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunita' europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunita' europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti. 4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunita' europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunita' europee. Articolo K.14 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo K.1 rientri nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali." 12) E' inserito il seguente nuoto titolo: "Titolo VI bis Disposizioni su una cooperazione rafforzata Articolo K.15 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunita' europea, a condizione che la cooperazione: a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a proteggere e servire i suoi interessi; b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro istituzionale unico dell'Unione; c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi contemplate; d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri; e) non pregiudichi l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni di suddetti trattati; f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri che non vi partecipano; g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito; h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti rispettivamente nell'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunita' europea e nell'articolo K.12 del presente trattato, a seconda dei settori interessati, e sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi previste. 2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. Articolo K.16 1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo K.15 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunita' europea. Tuttavia, benche' tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dai membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. L'unanimita' e' costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati. 2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti. Articolo K.17 Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo sugli sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata sulla base del presente titolo." 13) L'articolo L e' sostituito dal testo seguente: "Articolo L Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea, il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica; b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo K.7; c) disposizioni del titolo VI bis, alle condizioni previste dall'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunita' europea e dall'articolo K.12 del presente trattato; d) articolo F, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attivita' delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e a norma del presente trattato; e) articoli da L a S." 14) All'articolo N, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero. 15) All'articolo O, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1, puo' domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimita', previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono." 16) All'articolo S, e' aggiunto un nuovo paragrafo, cosi' redatto: "In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese."

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 Il trattato che istituisce la Comunita' europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) Nel preambolo e' aggiunto il seguente punto dopo gli otto punti: "DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante," 2) L'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 La Comunita' ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunita', mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivita' economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parita' tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitivita' e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualita' di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualita' della vita, la coesione economica e sociale e la solidarieta' tra Stati membri." 3) L'articolo 3 e' modificato come segue: a) il testo attuale e' numerato e diventa paragrafo 1; b) nel nuovo paragrafo 1, la lettera d) e' sostituita dal testo seguente: "d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione di persone, come previsto dal titolo III bis;" c) nel nuovo paragrafo 1, dopo la lettera h) e' inserita la nuova lettera i): "i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;" d) nel nuovo paragrafo 1, l'attuale lettera i) diventa lettera j) e le successive lettere sono rinumerate di conseguenza; e) e' aggiunto il seguente paragrafo: "2. L'azione della Comunita' a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonche' a promuovere la parita', tra uomini e donne." 4) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 3 C Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile." 5) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 5 A 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta: a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunita'; b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari; c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, ne' crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri; d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunita' dal presente trattato; e) non costituisca una discriminazione ne' una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. Se un membro del Consiglio dichiara che per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimita'. Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. 3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che puo' ritenere necessarie. 4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attivita' di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea. 5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea." 6) All'articolo 6, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, puo' stabilire regole volte a vietare tale discriminazione." 7) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 6 A Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunita', il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali." 8) Alla fine della Parte prima e' inserito il seguente articolo: "Articolo 7 D Fatti salvi gli articoli 77, 90 e 92, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonche' del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunita' e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinche' tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti." 9) All'articolo 8, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima." 10) All'articolo 8 A, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Il Consiglio puo' adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B. Il Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura." 11) All'articolo 8 D, e' aggiunto il seguente comma: "Ogni cittadino dell'Unione puo' scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 4 in una delle lingue menzionate all'articolo 248 e ricevere una risposta nella stessa lingua." 12) L'articolo 51 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 51 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B." 13) All'articolo 56, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni." 14) All'articolo 57, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. In ordine alle stesse finalita', il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimita', durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata." 15) Nella Parte terza e' inserito il seguente titolo: "Titolo III bis Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone Articolo 73 I Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta: a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 7 A, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 73 J, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 73 K, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonche' misure per prevenire e combattere la criminalita', a norma dell'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea; b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 73 K; c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 73 M; d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 73 N; e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalita' all'interno dell'Unione, in conformita' alle disposizioni del trattato sull'Unione europea. Articolo 73 J Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure volte a garantire, in conformita' all'articolo 7 A, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; 2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono: a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere; b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono: i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri; iii) un modello uniforme di visto; iv) norme relative a un visto uniforme; 3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno liberta' di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi. Articolo 73 K Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro e' competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri, b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi, d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato; 2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; 3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare, b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; 4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali. Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni. Articolo 73 L 1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 2. Qualora uno o piu' Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi salvo il paragrafo 1, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati. Articolo 73 M Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 73 O e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la semplificazione: - del sistema per la notificazione trasnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; - del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; b) la promozione della compatibilita' delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilita' delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Articolo 73 N Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonche' tra tali servizi e la Commissione. Articolo 73 O 1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimita' su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. 2. Trascorso tale periodo di cinque anni: - il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinche' essa sottoponga una proposta al Consiglio; - il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 189 B e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B. Articolo 73 P 1. L'articolo 177 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando e' sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validita' o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunita' fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. La Corte di giustizia non e' comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 73 J, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna. 3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunita' fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato. Articolo 73 Q Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea al Regno Unito e all'Irlanda." 16) All'articolo 75, paragrafo 1, la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente: "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, stabilisce:" 17) All'articolo 100 A, il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 e' sostituito dal testo seguente: "3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanita', sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 4. Allorche', dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorche', dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessita' della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione puo' notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo puo' essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro e' autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunita' di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanita' in un settore che e' stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunita' di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articolo 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o piu' dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo." 18) Gli articoli 100 C e 100 D sono soppressi. 19) Dopo il titolo VI e' inserito il seguente titolo: "Titolo VI bis Occupazione Articolo 109 N Gli Stati membri e la Comunita', in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato. Articolo 109 O 1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 109 N in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunita' adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilita' delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 109 Q. Articolo 109 P 1. La Comunita' contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonche' sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attivita' comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato. Articolo 109 Q 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunita' e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 109 S, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, puo', se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunita' e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione. Articolo 109 R Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, puo' adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonche' a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Articolo 109 S Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato e' incaricato di: - seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunita'; - fatto salvo l'articolo 151, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 109 Q. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del Comitato." 20) All'articolo 113, e' aggiunto il seguente paragrafo: "5. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprieta' intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in detti paragrafi." 21) Dopo il titolo VII e' inserito il seguente titolo: "Titolo VII bis Cooperazione doganale Articolo 116 Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri. 22) Gli articoli da 117 a 120 sono sostituiti dagli articoli seguenti: "Articolo 117 La Comunita' e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunita' e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di mantenere la competitivita' dell'economia della Comunita'. Essi ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato comune, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Articolo 118 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 117, la Comunita' sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: - miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, - condizioni di lavoro, - informazione e consultazione dei lavoratori, - integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 127, - parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. A tal fine il Consiglio puo' adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, puo' adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale. 3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori: - sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, - protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, - rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa le cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, - condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunita', - contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo. 4. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3. In tal caso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero ne' al diritto di serrata. Articolo 118 A 1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitare il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volonta' di avviare il processo previsto dall'articolo 118 B. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione. Articolo 118 B 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 118, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 118, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimita'. Articolo 118 C Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 117 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: - l'occupazione; - il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; - la formazione e il perfezionamento professionale; - la sicurezza sociale; - la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; - l'igiene del lavoro; - il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale. Articolo 119 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parita' delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parita' tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parita' non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Articolo 119 A Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito. Articolo 120 La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 117, compresa la situazione demografica nella Comunita'. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Il Parlamento europeo puo' invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale." 23) L'articolo 125 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 125 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo." 24) All'articolo 127, il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri." 25) All'articolo 128, il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. La Comunita' tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversita' delle sue culture." 26) L'articolo 129 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 129 1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' della Comunita' e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione della Comunita', che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanita' pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonche' l'informazione e l'educazione in materia sanitaria. La Comunita' completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione. 2. La Comunita' incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione puo' prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento. 3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanita' pubblica. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale del Comitato delle Regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando: a) misure che fissino parametri elevati di qualita' e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive piu' rigorose; b) in deroga all'articolo 43, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanita' pubblica; c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' altresi' adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo. 5. L'azione comunitaria nel settore della sanita' pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue." 27) L'articolo 129 A e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 129 A 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunita' contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonche' a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attivita' comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. 3. La Comunita' contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione piu' rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione." 28) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, la prima parte del terzo trattino e' sostituita dal testo seguente: "- puo' appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilita', garanzie di prestito o abbuoni di interesse;". 29) L'articolo 129 D e' modificato come segue: a) il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni". b) il terzo comma e' soppresso. 30) All'articolo 130 A, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "In particolare la Comunita' mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo della varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali." 31) All'articolo 130 E, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni". 32) All'articolo 130 I, il primo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunita'." 33) L'articolo 130 O e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 130 O Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 130 N. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati." 34) All'articolo 130 R, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nella varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo." 35) L'articolo 130 S e' modificato come segue: a) Il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunita' per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R."; b) La parte introduttiva del paragrafo 2 e' sostituita dal testo seguente: "2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100 A, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta:"; c) Il primo comma del paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere." 36) All'articolo 130 W, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 U. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali." 37) All'articolo 137 e' aggiunto il comma seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento." 38) L'articolo 138 e' modificato come segue: a) nel paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri." b) e aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri". 39) L'articolo 151 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 151 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 191 A, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualita' di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualita' di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici." 40) All'articolo 158, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione." 41) All'articolo 163, e' inserito come primo comma il seguente comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente." 42) All'articolo 173, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative." 43) L'articolo 188 C e' modificato come segue: a) Il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e ' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee."; b) Il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'."; c) Il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. La altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca." 44) L'articolo 189 B e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 189 B 1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue. 2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo: - se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, puo' adottare l'atto proposto cosi' emendato; - se il Parlamento europeo non propone emendamenti, puo' adottare l'atto proposto; - adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione comune o non si e' pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformita' con la posizione comune; b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato; c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo cosi' emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. 3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune cosi' emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimita' sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. 4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. 5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato. 6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato. 7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." 45) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 191 A 1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. 3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti." 46) All'articolo 198 e' aggiunto il seguente comma: "Il Comitato puo' essere consultato dal Parlamento europeo." 47) All'articolo 198 A, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "I membri del Comitato nonche' un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo." 48) All'articolo 198 B, il secondo comma e' sostituto dal testo seguente: "Esso stabilisce il proprio regolamento interno." 49) L'articolo 198 C e' modificato come segue: a) Il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera"; b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente comma: "Il Comitato delle Regioni puo' essere consultato dal Parlamento europeo." 50) All'articolo 205, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 51) All'articolo 206, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 188 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte." 52) L'articolo 209 A e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 209 A 1. La Comunita' e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attivita' illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunita' stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita', le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunita' contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorita' competenti. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita', al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo." 53) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 213 A 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attivita' della Comunita'. 2. L'elaborazione delle statistiche della Comunita' presenta i caratteri dell'imparzialita', dell'affidabilita', dell'obiettivita'', dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici." 54) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 213 B 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti al presente trattato o sulla base del medesimo. 2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni." 55) All'articolo 227, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularita', dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunita'. Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrita' e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni." 56) L'articolo 228 e' modificato come segue: a) il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimita'."; b) Il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda un settore per il quale e' richiesta l'unanimita' sul piano interno, nonche' per gli accordi di cui all'articolo 238. In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunita' in un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 238, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Il Parlamento europeo e' immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunita' nell'ambito di un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 238." 57) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 236 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, il paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione." 58) Il protocollo sulla politica e l'accordo sulla politica sociale allo stesso allegato sono soppressi. 59) Il protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle Regioni sono soppressi.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 10, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione." 2) All'articolo 13, e' inserito come primo comma il seguente comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente". 3) All'articolo 20 e' aggiunto il seguente comma: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento." 4) L'articolo 21 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri". b) e' aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri". 5) L'articolo 30 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 30 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno." 6) All'articolo 33, il quarto comma e' sostituito dal seguente testo: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative". 7) L'articolo 45 ter e' modificato come segue: a) Il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee." b) Il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'."; c) Il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente testo: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. Le altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca." 8) All'articolo 78 ter, il primo comma e' sostituito dal seguente testo: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti di bilancio siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 9) All'articolo 78 ottavo, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 78 quinto, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 45 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte." 10) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 96 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 28, quarto comma, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 28, quarto comma. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione."

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 107 e' aggiunto il seguente comma: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento." 2) L'articolo 108 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri". b) e' aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri." 3) L'articolo 121 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 121 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno." 4) All'articolo 127, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione". 5) All'articolo 132 e' inserito il seguente comma come primo comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente". 6) All'articolo 146, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative". 7) L'articolo 160 C e' modificato come segue: a) il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "La Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee."; b) il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'."; c) Il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. La altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca." 8) All'articolo 170 e' aggiunto il seguente comma: "Il comitato puo' essere consultato dal Parlamento europeo". 9) All'articolo 179, primo comma e' sostituito dal seguente testo: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 10) All'articolo 180 B, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 160 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte." 11) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 204 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 118, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 118, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione."

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'." 2) All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il quinto trattino e' inserito il seguente trattino: "- membro del Comitato delle Regioni,". 3) All'articolo 7, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale e' disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali." 4) L'articolo 11 e' sostituito dal testo seguente: "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia." 5) All'articolo 12, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo."

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6 Il trattato che istituisce la Comunita' europea, compresi i suoi allegati e i suoi protocolli, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di talune delle sue disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 3, lettera a), la parola "l'abolizione" e' sostituita da "il divieto". 2) L'articolo 7 e' abrogato. 3) L'articolo 7 A e' modificato come segue: a) il primo e il secondo comma sono numerati e diventano cosi' i paragrafi 1 e 2; b) nel nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti all'articolo 7 B, all'articolo 70, paragrafo 1 e all'articolo 100 B; c) e' aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo comma dell'articolo 7 B, cosi' redatto: "3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.". 4) L'articolo 7 B e' abrogato. 5) L'articolo 8 B e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole ", dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994,", sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio ..." e' inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola e' sostituita da un punto e virgola; b) al paragrafo 2, prima frase, il riferimento all'"articolo138, paragrafo 3" diventa un riferimento all'"articolo 138, paragrafo 4"; c) al paragrafo 2, seconda frase, le parole ", dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994," sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio ..." e' inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola e' sostituita da un punto e virgola. 6) All'articolo 8 C, seconda frase, le parole "Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno" sono sostituite da "Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano". 7) All'articolo 8 E, primo comma le parole "entro il 31 dicembre 1993 e in seguito" sono soppresse. 8) All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 ..." sono sostituite da "Le disposizioni dell'articolo 12 e del capo 2 ...". 9) All'articolo 10, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 rimane senza numero. 10) L'articolo 11 e' abrogato. 11) Al capo 1, Unione doganale, il titolo "Sezione 1 - Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri" e' soppresso. 12) L'articolo 12 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.". 13) Gli articoli da 13 a 17 sono abrogati. 14) Il titolo "Sezione 2 - Fissazione della tariffa doganale comune" e' soppresso. 15) Gli articoli da 18 a 27 sono abrogati. 16) L'articolo 28 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 28 I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.". 17) Nella parte introduttiva dell'articolo 29, le parole "della presente sezione" sono sostituite da "del presente capo". 18) Nel titolo del capo 2, la parola "ABOLIZIONE" e' sostituita da "DIVIETO". 19) All'articolo 30, le parole "Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate" sono sostituite da "Sono vietate". 20) Gli articoli 31, 32 e 33 sono abrogati. 21) All'articolo 34, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero. 22) L'articolo 35 e' abrogato. 23) All'articolo 36, le parole "Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi" sono sostituite da "Le disposizioni degli articoli 30 e 34". 24) L'articolo 37 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, primo comma, la parola "progressivo" e le parole "alla fine del periodo transitorio" sono soppresse; b) al paragrafo 2, la parola "all'abolizione" e' sostituita da "al divieto"; c) i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3; d) nel nuovo paragrafo 3, le parole "avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie" sono soppresse e la virgola che precede questo testo e' sostituita da un punto. 25) L'articolo 38 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, prima frase, il riferimento all'allegato II e' sostituito con un riferimento all'allegato I e la seconda frase che comincia con "Tuttavia, nel termine di due anni ..." e' soppressa; b) al paragrafo 4, le parole "degli Stati membri" sono soppresse. 26) L'articolo 40 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 1, 2 e 3; b) nel nuovo paragrafo 1, primo comma, le parole "sara' creata" sono sostituite da "e' creata"; c) nel nuovo paragrafo 2, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi "paragrafo 1"; d) nel nuovo paragrafo 3, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi "paragrafo 1". 27) L'articolo 43 e' modificato come segue: a) al paragrafo 2, terzo comma, le parole "all'unanimita' durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "a maggioranza qualificata"; b) ai paragrafi 2 e 3, il rinvio all'"articolo 40, paragrafo 2" deve leggersi "articolo 40, paragrafo 1". 28) Gli articoli 44 e 45, nonche' l'articolo 47 sono abrogati. 29) All'articolo 48, paragrafo 1, le parole "al piu' tardi al termine del periodo transitorio" sono soppresse. 30) L'articolo 49 e' modificato come segue: a) nella parte introduttiva, le parole "Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio" sono sostituite da "Il Consiglio, ..." e la parola "progressivamente" e' soppressa; b) alle lettere b) e c) rispettivamente, le parole ", in base ad un piano progressivo," sono soppresse. 31) L'articolo 52, primo comma, e' modificato come segue: a) nella prima frase, le parole "vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "vengono vietate"; b) nella seconda frase, le parole "Tale graduale soppressione" sono sostituite da "Tale divieto". 32) L'articolo 53 e' abrogato. 33) L'articolo 54 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2; b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento" sono sostituite da "Per realizzare la liberta' di stabilimento". 34) All'articolo 59, primo comma, le parole "sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "sono vietate". 35) All'articolo 61, paragrafo 2, le parole "liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali" sono sostituite da "liberalizzazione della circolazione dei capitali". 36) L'articolo 62 e' abrogato. 37) L'articolo 63 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2; b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio," sono sostituite da "Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio," e le parole "deliberando all'unanimita' fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata"; c) nel nuovo paragrafo 2, le parole "Nelle proposte e decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2" sono sostituite da "Nelle direttive di cui al paragrafo 1". 38) All'articolo 64, primo comma, le parole "63, paragrafo 2" sono sostituite da "63, paragrafo 1". 39) Gli articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e l'articolo 73 H sono abrogati. 40) All'articolo 75, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2. 41) All'articolo 76, le parole "all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione". 42) L'articolo 79 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole "Entro e non oltre il termine della seconda tappa devono essere abolite ..." sono sostituite da "Devono essere abolite ..."; b) al paragrafo 3, le parole ", entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato," sono soppresse. 43) All'articolo 80, paragrafo 1, le parole "A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto ..." sono sostituite da "E' fatto divieto ...". 44) All'articolo 83, le parole "restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale" sono sostituite da "restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale". 45) All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le parole "procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3" sono sostituite da "procedura di cui all'articolo 75". 46) All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono fusi in un unico paragrafo. Questo nuovo paragrafo e' cosi' redatto: "1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo". 47) All'articolo 89, paragrafo 1, le parole ", fin dall'entrata in funzione," sono soppresse. 48) Dopo l'articolo 90, il titolo "Sezione 2 - Pratiche di dumping" e' soppresso. 49) L'articolo 91 e' abrogato. 50) Prima dell'articolo 92, il titolo "Sezione 3" e' sostituito da "Sezione 2". 51) All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda frase che comincia con "Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale ..." e che termina con "... nei confronti dei paesi terzi," e' soppressa e il resto della lettera c) si conclude con una virgola. 52) All'articolo 95, il terzo comma e' soppresso. 53) Gli articoli 97 e 100 B sono abrogati. 54) All'articolo 101, secondo comma, le parole "deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata". 55) All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, sono soppresse le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 73 E,". 56) L'articolo 109 F e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "su raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei governatori delle banche centrali della Comunita' europea (in appresso denominato "comitato dei governatori"), o del consiglio dell'IME" sono sostituite da "su raccomandazione del consiglio dell'IME"; b) al paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo e' "Il comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda frase", e' soppresso; c) al paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo e' "Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1 gennaio 1994, come riferimenti al comitato dei governatori", e' soppresso. 57) L'articolo 112 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, primo comma, le parole "prima del termine del periodo transitorio" sono soppresse; b) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "il Consiglio stabilisce, all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata". 58) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito". 59) All'articolo 130 D, secondo comma, le parole "Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione ..." sono sostituite da "Un Fondo di coesione e' istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura, per l'erogazione ...". 60) All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformita' dell'articolo 130 D" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito in conformita' dell'articolo 130 D". 61) All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione "Convenzione ACP- CEE" e' sostituita da "Convenzione ACP-CE". 62) All'articolo 131, primo comma, le parole "il Belgio" e "l'Italia" sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV e' sostituito con un riferimento all'allegato II. 63) L'articolo 133 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole "dell'eliminazione totale" sono sostituite da "del divieto" e la parola "progressivamente" e' soppressa; b) al paragrafo 2, le parole "progressivamente soppressi" sono sostituite da "vietati" e i riferimenti agli articoli 13, 14, 15 e 17 sono soppressi, per cui il paragrafo termina con "..... conformemente alle disposizioni dell'articolo 12." c) al paragrafo 3, secondo comma, le parole "I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli ..." sono sostituite da "I dazi di cui al comma precedente non possono eccede ..." e la seconda frase che inizia con "La percentuale e il ritmo" e termina con "nel paese o territorio importatore" e' soppressa; d) al paragrafo 4, le parole "al momento dell'entrata in vigore del presente trattato" sono soppresse. 64) L'articolo 136 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 136 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita', e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalita' e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita'.". 65) L'articolo 138 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi: a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'."; b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 66) All'articolo 158, il paragrafo 3 e' soppresso. 67) All'articolo 166, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 68) All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ..." e' soppresso. 69) All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con "Il comitato annovera ...", e' soppresso. 70) All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi. 71) Al posto dell'articolo 212, e' inserito il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto il nuovo articolo 212 e' cosi' redatto: "Articolo 212 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunita' europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita'.". 72) Al posto dell'articolo 218 e' inserito il testo dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, il nuovo articolo 218 e' cosi' redatto: "Articolo 218 La Comunita' gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.". 73) All'articolo 221, le parole "gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano ..." sono sostituite da "gli Stati membri applicano ...". 74) All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e sostituiti dal testo seguente: "2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).". 75) L'articolo 226 a' abrogato. 76) L'articolo 227 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV e' sostituito da un riferimento all'allegato II; b) dopo il paragrafo 4 e' inserito un nuovo paragrafo, cosi' redatto: "5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; c) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6 e la lettera d) riguardante le isole Aland e' soppressa; la lettera c) termina con un punto. 77) All'articolo 229, primo comma, le parole "gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite". 78) All'articolo 234, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione". 79) Prima dell'articolo 241, il titolo "Insediamento delle istituzioni" e' soppresso. 80) Gli articoli da 241 a 246 sono abrogati. 81) All'articolo 248 e' aggiunto il nuovo comma seguente: "In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.". II. Allegati 1) L'allegato I "Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del trattato" e' soppresso. 2) L'allegato II "Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato" diventa l'allegato I e il riferimento all'"allegato II del trattato" di cui ai numeri ex 22.08 e ex 22.09 diventa un riferimento all'"allegato I del trattato". 3) L'allegato III "Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 H del trattato" e' soppresso. 4) L'allegato IV "Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato" diventa l'allegato II. Esso e' aggiornato ed e' cosi' redatto: "ALLEGATO II PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE cui si applicano le disposizioni della Parte quarta del trattato - Groenlandia, - Nuova Caledonia e dipendenze, - Polinesia francese, - Terre australi ed antartiche francesi, - Isole Wallis e Futuna, - Mayotte, - Saint-Pierre e Miquelon, - Aruba, - Antille olandesi: - Bonaire, - Curacao, - Saba, - Sint Eustatius, - Sint Maarten, - Anguilla, - Isole Cayman, - Isole Falkland, - Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud, - Montserrat, - Pitcairn, - Sant'Elena e dipendenze, - Territori dell'Antartico britannico, - Territori britannici dell'Oceano indiano, - Isole Turks e Caicos, - Isole Vergini britanniche, - le Bermude.". III. Protocolli e altri atti 1) Sono abrogati i seguenti protocolli e atti: a) il protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; b) il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono; c) il protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia; d) il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo; e) il protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese; f) il protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati; g) il protocollo concernente l'applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi; h) la Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita'; - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della nomenclatura di Bruxelles); - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde (ex 09.01 della nomenclatura di Bruxelles). 2) Alla fine del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, l'elenco dei firmatari e' soppresso. 3) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea e' modificato come segue: a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:" nonche' l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi; b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse; c) all'articolo 3, e' aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo quarto comma e' cosi' redatto: "Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'unanimita' di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti."; d) l'articolo 57 e' abrogato; e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa; f) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 4) All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, le parole "allegato al trattato che istiuisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee" sono soppresse. 5) All'articolo 21 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, le parole "allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee" sono soppresse. 6) Il protocollo concernente l'Italia e' modificato come segue: a) all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole "RICONOSCONO in particolare che", il rinvio agli articoli 108 e 109 e' sostituito da un rinvio agli articoli 109 H e 109I; b) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 7) Il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri e' modificato come segue: a) nella parte introduttiva del punto 1: - le parole "al momento dell'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958"; - dopo le parole "alle importazioni" e' aggiunto il testo della lettera a); pertanto il testo che risulta da tale aggiunta e' cosi' redatto: "alle importazioni nei paesi del Benelux di merci originarie e provenienti dal Suriname o dalle Antille olandesi"; b) al punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse; c) al punto 3, le parole "Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del trattato, gli Stati membri trasmettono ..." sono sostituite da "Gli stati membri trasmettono ..."; d) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 8) Il protocollo sulle importazioni nella Comunita' europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi e' modificato come segue: a) la formula conclusiva "IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa; b) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 9) Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, l'articolo 3 e' soppresso.

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7 Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, compresi i suoi allegati, i protocolli e altri atti ad esso connessi, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete del trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 2, secondo comma la parola "progressiva" e' soppressa. 2) All'articolo 4, parte introduttiva le parole "aboliti e" sono soppresse. 3) L'articolo 7 e' modificato come segue: a) al primo trattino, le parole "un'ALTA AUTORITA', appresso denominata la "Commissione"", sono sostituite da "una COMMISSIONE"; b) al secondo trattino, le parole "un'ASSEMBLEA COMUNE, appresso denominata il "Parlamento europeo"", sono sostituite da "un PARLAMENTO EUROPEO"; c) al terzo trattino, le parole "un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, appresso denominato il "CONSIGLIO"" sono sostituite da "un CONSIGLIO". 4) All'articolo 10, il paragrafo 3 e' soppresso. 5) All'articolo 16, il primo e il secondo comma sono soppressi. 6) L'articolo 21 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi: a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'." b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 3 del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 3 del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 7) All'articolo 32 bis, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 8) All'articolo 45 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ...," e' soppresso. 9) All'articolo 50, il testo adattato dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica e' inserito come nuovi paragrafi 4 e 5; pertanto, questi nuovi paragrafi 4 e 5 sono cosi' redatti: "4. La parte delle spese del bilancio delle Comunita' coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 e' fissata in 18 milioni di unita' di conto. La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunita'. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del presente trattato. 5. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese di bilancio delle Comunita' e' attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio, conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma dell'articolo 209, lettera b) del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo 183, lettera b) del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.". 10) L'articolo 52 e' abrogato. 11) Al posto dell'articolo 76 e' inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo articolo 76 e' cosi' redatto: "Articolo 76 La Comunita' gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee.". 12) L'articolo 79 e' modificato come segue: a) alla seconda frase del primo comma, la parte di frase che inizia con "per quanto concerne la Sarre ..." e' soppressa e il punto e virgola e' sostituito da un punto; b) dopo il primo comma, e' inserito un secondo comma cosi' redatto: "Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; c) nell'attuale secondo comma, nella parte introduttiva, le parole "In deroga al comma precedente:" sono sostituite da "In deroga ai commi precedenti"; d) nell'attuale secondo comma, la lettera d) riguardante le isole Aland e' soppressa. 13) All'articolo 84, le parole "del trattato e dei suoi allegati, dei protocolli allegati e della Convenzione sulle disposizioni transitorie" sono sostituite da "del trattato e dei suoi allegati e dei protocolli allegati." 14) L'articolo 85 e' abrogato. 15) All'articolo 93, le parole "l'Organizzazione europea di cooperazione economica" sono sostituite da "l'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico". 16) All'articolo 95, terzo comma, le parole "Scaduto il periodo transitorio previsto dalla Convenzione sulle disposizioni transitorie, se difficolta' impreviste ..." sono sostituite da "Se difficolta' impreviste ...". 17) All'articolo 97, il testo "Il presente trattato e' concluso per la durata di ciqnuant'anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" e' sostituito da "Il presente trattato scade il 23 luglio 2002.". II. Testo dell'allegato III "Acciai speciali" Alla fine dell'allegato III, le iniziali dei plenipotenziari dei capi di Stato e di governo sono soppresse. III. Protocolli e altri atti allegati al trattato 1) Sono abrogati i seguenti atti: a) lo scambio di lettere tra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo della Repubblica francese in riguardo della Saar; b) la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato come segue: a) i titoli I e II del protocollo sono sostituiti dal testo dei titoli I e II del protocollo sulla Corte di giustizia della Comunita' europea allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea; b) l'articolo 56 e' abrogato e il titolo "Disposizione transitoria" che lo precede e' soppresso; c) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 3) Il protocollo sulle relazioni con Il Consiglio d'Europa e' modificato come segue: a) l'articolo 1 e' abrogato; b) l'elenco dei firmatari e' soppresso.

Trattato - art. 8

ARTICOLO 8 Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, compresi i suoi allegati e protocolli, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 76, secondo comma, le parole "a decorrere dall'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "a decorrere dal 1 gennaio 1958,". 2) Nella parte introduttiva del primo comma dell'articolo 93, le parole "Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione ..." sono sostituite da "Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione ...". 3) Gli articoli 94 e 95 sono abrogati. 4) All'articolo 98, secondo comma, le parole "Entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio ..." sono sostituite da "Il Consiglio, ...". 5) L'articolo 100 e' abrogato. 6) L'articolo 104 e' modificato come segue: a) al primo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "successivamente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione"; b) al secondo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato," sono sostituite da "successivamente alle date indicate nel comma precedente,". 7) L'articolo 105 e' modificato come segue: a) al primo comma, le parole "conclusi, prima dell'entrata in vigore del trattato stesso," sono sostituite da "conclusi prima del 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione,". Alla fine dello stesso comma, le parole "dall'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "dalle suddette date"; b) al secondo comma, le parole "conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione,". 8) All'articolo 106, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione". 9) L'articolo 108 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto contiunua ad applicarsi: a) al posto degli articoli 1 e 2, diventati sorpassati a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'."; b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 4 del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 4 del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 10) All'articolo 127, il paragrafo 3 e' soppresso. 11) All'articolo 138, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 12) All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ..." e' soppresso. 13) All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto comma sono soppressi. 14) Al posto dell'articolo 191, e' inserito il testo adattato dell'articolo 28,primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, il nuovo articolo 191 e' cosi' redatto: "Articolo 191 La Comunita' gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee.". 15) L'articolo 198 e' modificato come segue: a) dopo il secondo comma, e' inserito un terzo comma cosi' redatto: "Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; b) all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le isole Aland e' soppressa. 16) All'articolo 199, primo comma, le parole "e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "e dell'Organizzazione mondiale del commercio". 17) Il titolo VI, "Disposizioni relative al periodo iniziale", comprendente la sezione 1, "Insediamento delle istituzioni", la sezione 2, "Prime disposizioni per l'applicazione del trattato" e la sezione 3, "Disposizioni applicabili a titolo transitorio", nonche' gli articoli da 209 a 223, e' abrogato. 18) All'articolo 225 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.". II. Allegati L'allegato V, "Programma iniziale di ricerche e di insegnamento di cui all'articolo 215 del trattato", compresa la tabella "Ripartizione per grandi rubriche ...", e' soppresso. III. Protocolli 1) Il protocollo relativo all'applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi e' soppresso. 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato come segue: a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:",nonche' l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi; b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse; c) all'articolo 3, e' aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo quarto comma e' cosi' redatto: "Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti."; d) l'articolo 58 e' abrogato; e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa; f) l'elenco dei firmatari e' soppresso.

Trattato - art. 9

ARTICOLO 9 1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni, la Convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni comuni alle Comunita' europee e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo di cui al paragrafo 5. 2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunita' europea, dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati e dal presente articolo. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce la Comunita' europea e dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 193 e 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. I funzionari e altri agenti delle Comunita' europee fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunita' e ad essi si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 4. Le Comunita' europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale, europea per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti. 5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, e' inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo; tale articolo e' cosi' redatto: "Articolo 23 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea sara', inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. 6. Le entrate e le spese della Comunita' europea, le spese d'amministrazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' europee, alle condizioni rispettivamente previste dai trattati che istituiscono le tre Comunita'. 7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunita' europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' europee.

Trattato - art. 10

ARTICOLO 10 1. L'abrogazione o la soppressione in questa Parte di disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, ne' di quelle dei trattati di adesione. 2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base dei suddetti trattati. 3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.

Trattato - art. 11

ARTICOLO 11 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'esercizio di tali competenze, si applicano alle disposizioni della presente Parte e del protocollo sui privilegi e sulle immunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

Trattato - art. 12

ARTICOLO 12 1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea, quali modificati dalle disposizioni del presente trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante. 2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' tra gli stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli altri trattati comunitari. 3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo 6. 4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.

Trattato - art. 13

ARTICOLO 13 Il presente trattato e' concluso per un periodo illimitato.

Trattato - art. 14

ARTICOLO 14 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica e' depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalita'.

Trattato - art. 15

ARTICOLO 15 Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto ad Amsterdam, addi' due ottobre millenovecentonovantasette.

Trattato - Allegato

ALLEGATO Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 12 del trattato di Amsterdam A. Trattato sull'Unione europea Numerazione precedente _ Nuova numerazione _ Titolo I _ Titolo I Articolo A _ Articolo 1 Articolo B _ Articolo 2 Articolo C _ Articolo 3 Articolo D _ Articolo 4 Articolo E _ Articolo 5 Articolo F _ Articolo 6 Articolo F.1 () _ Articolo 7 _ Titolo II _ Titolo II Articolo G _ Articolo 8 _ Titolo III _ Titolo III Articolo H _ Articolo 9 _ Titolo IV _ Titolo IV Articolo I _ Articolo 10 _ Titolo V () _ Titolo V Articolo J.1 _ Articolo 11 Articolo J.2 _ Articolo 12 Articolo J.3 _ Articolo 13 Articolo J.4 _ Articolo 14 Articolo J.5 _ Articolo 15 Articolo J.6 _ Articolo 16 Articolo J.7 _ Articolo 17 _ Articolo J.8 _ Articolo 18 Articolo J.9 _ Articolo 19 Articolo J.10 _ Articolo 20 Articolo J.11 _ Articolo 21 Articolo J.12 _ Articolo 22 Articolo J.13 _ Articolo 23 Articolo J.14 _ Articolo 24 Articolo J.15 _ Articolo 25 Articolo J.16 _ Articolo 26 Articolo J.17 _ Articolo 27 Articolo J.18 _ Articolo 28 _ Titolo VI () _ Titolo VI Articolo K.1 _ Articolo 29 Articolo K.2 _ Articolo 30 Articolo K.3 _ Articolo 31 Articolo K.4 _ Articolo 32 Articolo K.5 _ Articolo 33 Articolo K.6 _ Articolo 34 Articolo K.7 _ Articolo 35 Articolo K.8 _ Articolo 36 Articolo K.9 _ Articolo 37 Articolo K.10 _ Articolo 38 Articolo K.11 _ Articolo 39 Articolo K.12 _ Articolo 40 Articolo K.13 _ Articolo 41 Articolo K.14 _ Articolo 42 _ Titolo VI bis () _ Titolo VII Articolo K.15 () _ Articolo 43 Articolo K.16 () _ Articolo 44 Articolo K.17 () _ Articolo 45 _ Titolo VII _ Titolo VIII Articolo L _ Articolo 46 _ Articolo M _ Articolo 47 Articolo N _ Articolo 48 Articolo O _ Articolo 49 Articolo P _ Articolo 50 Articolo Q _ Articolo 51 Articolo R _ Articolo 52 Articolo S _ Articolo 53 () Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam. () Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam. () Titolo ristrutturato dal trattato di Amsterdam. B. Trattato che istituisce la Comunita' europea Numerazione precedente _ Nuova numerazione _ Parte prima _ Parte prima Articolo 1 _ Articolo 1 Articolo 2 _ Articolo 2 Articolo 3 _ Articolo 3 Articolo 3 A _ Articolo 4 Articolo 3 B _ Articolo 5 Articolo 3 C () _ Articolo 6 Articolo 4 _ Articolo 7 Articolo 4 A _ Articolo 8 Articolo 4 B _ Articolo 9 Articolo 5 _ Articolo 10 Articolo 5 A () _ Articolo 11 Articolo 6 _ Articolo 12 Articolo 6 A () _ Articolo 13 Articolo 7 (abrogato) _ - Articolo 7 A _ Articolo 14 Articolo 7 B (abrogato) _ - Articolo 7 C _ Articolo 15 Articolo 7 D () _ Articolo 16 _ Parte seconda _ Parte seconda Articolo 8 _ Articolo 17 Articolo 8 A _ Articolo 18 Articolo 8 B _ Articolo 19 Articolo 8 C _ Articolo 20 Articolo 8 D _ Articolo 21 Articolo 8 E _ Articolo 22 _ Parte terza _ Parte terza Titolo I _ Titolo I Articolo 9 _ Articolo 23 Articolo 10 _ Articolo 24 Articolo 11 (abrogato) _ - _ Capo 1 _ Capo 1 Sezione 1 (soppressa) _ - Articolo 12 _ Articolo 25 Articolo 13 (abrogato) _ - Articolo 14 (abrogato) _ - Articolo 15 (abrogato) _ - Articolo 16 (abrogato) _ - Articolo 17 (abrogato) _ - Sezione 2 (soppressa) _ - Articolo 18 (abrogato) _ - Articolo 19 (abrogato) _ - Articolo 20 (abrogato) _ - Articolo 21 (abrogato) _ - Articolo 22 (abrogato) _ - Articolo 23 (abrogato) _ - Articolo 24 (abrogato) _ - Articolo 25 (abrogato) _ - Articolo 26 (abrogato) _ - Articolo 27 (abrogato) _ - Articolo 28 _ Articolo 26 Articolo 29 _ Articolo 27 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 30 _ Articolo 28 Articolo 31 (abrogato) _ - Articolo 32 (abrogato) _ - Articolo 33 (abrogato) _ - _ Articolo 34 _ Articolo 29 Articolo 35 (abrogato) _ - Articolo 36 _ Articolo 30 Articolo 37 _ Articolo 31 _ Titolo II _ Titolo II Articolo 38 _ Articolo 32 Articolo 39 _ Articolo 33 Articolo 40 _ Articolo 34 Articolo 41 _ Articolo 35 Articolo 42 _ Articolo 36 Articolo 43 _ Articolo 37 Articolo 44 (abrogato) _ - Articolo 45 (abrogato) _ - Articolo 46 _ Articolo 38 Articolo 47 (abrogato) _ - Titolo III _ Titolo III Capo 1 _ Capo 1 Articolo 48 _ Articolo 39 Articolo 49 _ Articolo 40 Articolo 50 _ Articolo 41 Articolo 51 _ Articolo 42 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 52 _ Articolo 43 Articolo 53 (abrogato) _ Articolo 54 _ Articolo 44 Articolo 55 _ Articolo 45 Articolo 56 _ Articolo 46 Articolo 57 _ Articolo 47 Articolo 58 _ Articolo 48 _ Capo 3 _ Capo 3 Articolo 59 _ Articolo 49 Articolo 60 _ Articolo 50 Articolo 61 _ Articolo 51 Articolo 62 (abrogato) _ Articolo 63 _ Articolo 52 Articolo 64 _ Articolo 53 Articolo 65 _ Articolo 54 Articolo 66 _ Articolo 55 _ Capo 4 _ Capo 4 Articolo 67 (abrogato) _ - Articolo 68 (abrogato) _ - Articolo 69 (abrogato) _ - Articolo 70 (abrogato) _ - Articolo 71 (abrogato) _ - Articolo 72 (abrogato) _ - Articolo 73 (abrogato) _ - Articolo 73 A (abrogato) _ - Articolo 73 B _ Articolo 56 Articolo 73 C _ Articolo 57 Articolo 73 D _ Articolo 58 Articolo 73 E (abrogato) _ - Articolo 73 F _ Articolo 59 Articolo 73 G _ Articolo 60 Articolo 73 H (abrogato) _ - _ Titolo III bis () _ Titolo IV Articolo 73 I () _ Articolo 61 Articolo 73 J () _ Articolo 62 Articolo 73 K () _ Articolo 63 Articolo 73 L () _ Articolo 64 _ Articolo 73 M () _ Articolo 65 Articolo 73 N () _ Articolo 66 Articolo 73 O () _ Articolo 67 Articolo 73 P () _ Articolo 68 Articolo 73 Q () _ Articolo 69 _ Titolo IV _ Titolo V Articolo 74 _ Articolo 70 Articolo 75 _ Articolo 71 Articolo 76 _ Articolo 72 Articolo 77 _ Articolo 73 Articolo 78 _ Articolo 74 Articolo 79 _ Articolo 75 Articolo 80 _ Articolo 76 Articolo 81 _ Articolo 77 Articolo 82 _ Articolo 78 Articolo 83 _ Articolo 79 Articolo 84 _ Articolo 80 _ Titolo V _ Titolo VI Capo 1 _ Capo 1 Sezione 1 _ Sezione 1 Articolo 85 _ Articolo 81 Articolo 86 _ Articolo 82 Articolo 87 _ Articolo 83 Articolo 88 _ Articolo 84 Articolo 89 _ Articolo 85 Articolo 90 _ Articolo 86 Sezione 2 (soppressa) _ - Articolo 91 (abrogato) _ - Sezione 3 _ Sezione 2 Articolo 92 _ Articolo 87 Articolo 93 _ Articolo 88 Articolo 94 _ Articolo 89 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 95 _ Articolo 90 Articolo 96 _ Articolo 91 Articolo 97 (abrogato) _ - Articolo 98 _ Articolo 92 Articolo 99 _ Articolo 93 _ Capo 3 _ Capo 3 Articolo 100 _ Articolo 94 Articolo 100 A _ Articolo 95 Articolo 100 B (abrogato) _ - Articolo 100 C (abrogato) _ - Articolo 100 D (abrogato) _ - Articolo 101 _ Articolo 96 Articolo 102 _ Articolo 97 _ Titolo VI _ Titolo VII Capo 1 _ Capo 1 Articolo 102 A _ Articolo 98 Articolo 103 _ Articolo 99 Articolo 103 A _ Articolo 100 Articolo 104 _ Articolo 101 Articolo 104 A _ Articolo 102 Articolo 104 B _ Articolo 103 Articolo 104 C _ Articolo 104 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 105 _ Articolo 105 Articolo 105 A _ Articolo 106 Articolo 106 _ Articolo 107 Articolo 107 _ Articolo 108 Articolo 108 _ Articolo 109 Articolo 108 A _ Articolo 110 Articolo 109 _ Articolo 111 _ Capo 3 _ Capo 3 Articolo 109 A _ Articolo 112 Articolo 109 B _ Articolo 113 Articolo 109 C _ Articolo 114 Articolo 109 D _ Articolo 115 _ Capo 4 _ Capo 4 Articolo 109 E _ Articolo 116 Articolo 109 F _ Articolo 117 Articolo 109 G _ Articolo 118 Articolo 109 H _ Articolo 119 Articolo 109 I _ Articolo 120 Articolo 109 J _ Articolo 121 Articolo 109 K _ Articolo 122 Articolo 109 L _ Articolo 123 Articolo 109 M _ Articolo 124 _ Titolo VI bis (*) _ Titolo VIII Articolo 109 N () _ Articolo 125 Articolo 109 O () _ Articolo 126 Articolo 109 P () _ Articolo 127 Articolo 109 Q () _ Articolo 128 Articolo 109 R () _ Articolo 129 Articolo 109 S () _ Articolo 130 _ Titolo VII _ Titolo IX Articolo 110 _ Articolo 131 Articolo 111 (abrogato) _ - Articolo 112 _ Articolo 132 Articolo 113 _ Articolo 133 Articolo 114 (abrogato) _ - Articolo 115 _ Articolo 134 _ Titolo VII bis () _ Titolo X Articolo 116 (*) _ Articolo 135 _ Titolo VIII _ Titolo XI Capo 1 () _ Capo 1 Articolo 117 _ Articolo 136 Articolo 118 _ Articolo 137 Articolo 118 A _ Articolo 138 Articolo 118 B _ Articolo 139 Articolo 118 C _ Articolo 140 Articolo 119 _ Articolo 141 Articolo 119 A _ Articolo 142 Articolo 120 _ Articolo 143 Articolo 121 _ Articolo 144 Articolo 122 _ Articolo 145 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 123 _ Articolo 146 Articolo 124 _ Articolo 147 Articolo 125 _ Articolo 148 _ Capo 3 _ Capo 3 Articolo 126 _ Articolo 149 Articolo 127 _ Articolo 150 _ Titolo IX _ Titolo XII Articolo 128 _ Articolo 151 _ Titolo X _ Titolo XIII Articolo 129 _ Articolo 152 _ Titolo XI _ Titolo XIV Articolo 129 A _ Articolo 153 _ Titolo XII _ Titolo XV Articolo 129 B _ Articolo 154 Articolo 129 C _ Articolo 155 Articolo 129 D _ Articolo 156 _ Titolo XIII _ Titolo XVI Articolo 130 _ Articolo 157 _ Titolo XIV _ Titolo XVII Articolo 130 A _ Articolo 158 Articolo 130 B _ Articolo 159 Articolo 130 C _ Articolo 160 Articolo 130 D _ Articolo 161 Articolo 130 E _ Articolo 162 _ Titolo XV _ Titolo XVIII Articolo 130 F _ Articolo 163 Articolo 130 G _ Articolo 164 Articolo 130 H _ Articolo 165 Articolo 130 I _ Articolo 166 Articolo 130 J _ Articolo 167 Articolo 130 K _ Articolo 168 Articolo 130 L _ Articolo 169 Articolo 130 M _ Articolo 170 Articolo 130 N _ Articolo 171 Articolo 130 O _ Articolo 172 Articolo 130 P _ Articolo 173 Articolo 130 Q (abrogato) _ - _ Titolo XVI _ Titolo XIX Articolo 130 R _ Articolo 174 Articolo 130 S _ Articolo 175 Articolo 130 T _ Articolo 176 _ Titolo XVII _ Titolo XX Articolo 130 U _ Articolo 177 Articolo 130 V _ Articolo 178 Articolo 130 W _ Articolo 179 Articolo 130 X _ Articolo 180 Articolo 130 Y _ Articolo 181 _ Parte quarta _ Parte quarta Articolo 131 _ Articolo 182 Articolo 132 _ Articolo 183 Articolo 133 _ Articolo 184 Articolo 134 _ Articolo 185 Articolo 135 _ Articolo 186 Articolo 136 _ Articolo 187 Articolo 136 A _ Articolo 188 _ Parte quinta _ Parte quinta Titolo I _ Titolo I Capo 1 _ Capo 1 Sezione 1 _ Sezione 1 Articolo 137 _ Articolo 189 Articolo 138 _ Articolo 190 Articolo 138 A _ Articolo 191 Articolo 138 B _ Articolo 192 Articolo 138 C _ Articolo 193 Articolo 138 D _ Articolo 194 Articolo 138 E _ Articolo 195 Articolo 139 _ Articolo 196 Articolo 140 _ Articolo 197 Articolo 141 _ Articolo 198 Articolo 142 _ Articolo 199 Articolo 143 _ Articolo 200 Articolo 144 _ Articolo 201 Sezione 2 _ Sezione 2 Articolo 145 _ Articolo 202 Articolo 146 _ Articolo 203 Articolo 147 _ Articolo 204 _ Articolo 148 _ Articolo 205 Articolo 149 (abrogato) _ - Articolo 150 _ Articolo 206 Articolo 151 _ Articolo 207 Articolo 152 _ Articolo 208 Articolo 153 _ Articolo 209 Articolo 154 _ Articolo 210 Sezione 3 _ Sezione 3 Articolo 155 _ Articolo 211 Articolo 156 _ Articolo 212 Articolo 157 _ Articolo 213 Articolo 158 _ Articolo 214 Articolo 159 _ Articolo 215 Articolo 160 _ Articolo 216 Articolo 161 _ Articolo 217 Articolo 162 _ Articolo 218 Articolo 163 _ Articolo 219 Sezione 4 _ Sezione 4 Articolo 164 _ Articolo 220 Articolo 165 _ Articolo 221 Articolo 166 _ Articolo 222 Articolo 167 _ Articolo 223 Articolo 168 _ Articolo 224 Articolo 168 A _ Articolo 225 Articolo 169 _ Articolo 226 Articolo 170 _ Articolo 227 Articolo 171 _ Articolo 228 Articolo 172 _ Articolo 229 Articolo 173 _ Articolo 230 Articolo 174 _ Articolo 231 Articolo 175 _ Articolo 232 _ Articolo 176 _ Articolo 233 Articolo 177 _ Articolo 234 Articolo 178 _ Articolo 235 Articolo 179 _ Articolo 236 Articolo 180 _ Articolo 237 Articolo 181 _ Articolo 238 Articolo 182 _ Articolo 239 Articolo 183 _ Articolo 240 Articolo 184 _ Articolo 241 Articolo 185 _ Articolo 242 Articolo 186 _ Articolo 243 Articolo 187 _ Articolo 244 Articolo 188 _ Articolo 245 Sezione 5 _ Sezione 5 Articolo 188 A _ Articolo 246 Articolo 188 B _ Articolo 247 Articolo 188 C _ Articolo 248 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 189 _ Articolo 249 Articolo 189 A _ Articolo 250 Articolo 189 B _ Articolo 251 Articolo 189 C _ Articolo 252 Articolo 190 _ Articolo 253 Articolo 191 _ Articolo 254 Articolo 191 A () _ Articolo 255 Articolo 192 _ Articolo 256 _ Capo 3 _ Capo 3 Articolo 193 _ Articolo 257 Articolo 194 _ Articolo 258 Articolo 195 _ Articolo 259 _ Articolo 196 _ Articolo 260 Articolo 197 _ Articolo 261 Articolo 198 _ Articolo 262 _ Capo 4 _ Capo 4 Articolo 198 A _ Articolo 263 Articolo 198 B _ Articolo 264 Articolo 198 C _ Articolo 265 _ Capo 5 _ Capo 5 Articolo 198 D _ Articolo 266 Articolo 198 E _ Articolo 267 _ Titolo II _ Titolo II Articolo 199 _ Articolo 268 Articolo 200 (abrogato) _ - Articolo 201 _ Articolo 269 Articolo 201 A _ Articolo 270 Articolo 202 _ Articolo 271 Articolo 203 _ Articolo 272 Articolo 204 _ Articolo 273 Articolo 205 _ Articolo 274 Articolo 205 bis _ Articolo 275 Articolo 206 _ Articolo 276 Articolo 206 bis (abrogato) _ - Articolo 207 _ Articolo 277 Articolo 208 _ Articolo 278 Articolo 209 _ Articolo 279 Articolo 209 A _ Articolo 280 _ Parte sesta _ Parte sesta Articolo 210 _ Articolo 281 Articolo 211 _ Articolo 282 Articolo 212 () _ Articolo 283 Articolo 213 _ Articolo 284 Articolo 213 A () _ Articolo 285 _ Articolo 213 B () _ Articolo 286 Articolo 214 _ Articolo 287 Articolo 215 _ Articolo 288 Articolo 216 _ Articolo 289 Articolo 217 _ Articolo 290 Articolo 218 () _ Articolo 291 Articolo 219 _ Articolo 292 Articolo 220 _ Articolo 293 Articolo 221 _ Articolo 294 Articolo 222 _ Articolo 295 Articolo 223 _ Articolo 296 Articolo 224 _ Articolo 297 Articolo 225 _ Articolo 298 Articolo 226 (abrogato) _ - Articolo 227 _ Articolo 299 Articolo 228 _ Articolo 300 Articolo 228 A _ Articolo 301 Articolo 229 _ Articolo 302 Articolo 230 _ Articolo 303 Articolo 231 _ Articolo 304 Articolo 232 _ Articolo 305 Articolo 233 _ Articolo 306 Articolo 234 _ Articolo 307 Articolo 235 _ Articolo 308 Articolo 236 () _ Articolo 309 Articolo 237 (abrogato) _ - Articolo 238 _ Articolo 310 _ Articolo 239 _ Articolo 311 Articolo 240 _ Articolo 312 Articolo 241 (abrogato) _ - Articolo 242 (abrogato) _ - Articolo 243 (abrogato) _ - Articolo 244 (abrogato) _ - Articolo 245 (abrogato) _ - Articolo 246 (abrogato) _ - _ Disposizioni finali _ Disposizioni finali Articolo 247 _ Articolo 313 Articolo 248 _ Articolo 314 () Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam. () Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam. (**) Titolo ristrutturato dal trattato di Amsterdam.

Protocollo

PROTOCOLLI A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO J.7 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO PRESENTE la necessita' di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che e' allegata al trattato sull'Unione europea. L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Protocollo - art. 1

B. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonche' gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi piu' rapidamente in uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia, DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea, CONFERMANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario, TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca, TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi, RICONOSCENDO che, pertanto, e' necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, TENENDO CONTO della necessita' di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea, ARTICOLO 1 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato acquis di Schengen. Tale cooperazione e' realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituira' al suddetto Comitato esecutivo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen. Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunita' europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non e' comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei Membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 A seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica e' individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per quanto attiene alle parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica e' individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis. Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati. In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunita' europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonche' all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione. 2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sara' concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalita' relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

Protocollo - Allegato

ALLEGATO ACQUIS DI SCHENGEN 1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. 2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi. 3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni. 4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonche' gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 7 A DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea, ARTICOLO 1 Nonostante l'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dalla Comunita' o dalla Comunita' e dai suoi Stati membri con uno o piu' Stati terzi, il Regno Unito e' autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di: a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati che sono Parti contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto comunitario, nonche' per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne e' responsabile il Regno Unito.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui nell'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finche' essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 Gli altri Stati membri hanno la facolta' di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilita' di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea al Regno Unito e all'Irlanda, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea: ARTICOLO 1 Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalenti a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunita' a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario ne' costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo e' vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 5 A, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito e o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 73 P.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 L'Irlanda puo' notificare per iscritto al Presidente del Consiglio che non desidera piu' essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea, PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo, TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea: ARTICOLO 1 La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata la stessa proporzione dei voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunita' a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario ne' costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili alla Danimarca.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ne' a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creera' un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonche' l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione. 2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito degli articoli J.3, paragrafo 1 e J.7 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa, ma non impedira' lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 La Danimarca puo' in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende piu' avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applichera' pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.

Protocollo

C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunita' europea PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, in base alle disposizioni dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; CONSIDERANDO che la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea da parte della Comunita' europea; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo O del trattato sull'Unione europea, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea; TENENDO PRESENTE che l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunita' europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali principi da parte di uno Stato membro; RAMMENDANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della Parte seconda del trattato che istituisce la Comunita' europea; TENENDO PRESENTE che il trattato che istituisce la Comunita' europea istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; RAMMENTANDO che la questione dell'estradizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione e' disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e dalla Convenzione del 27 settembre 1996, stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea; INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalita' diverse da quelle cui tende; CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalita' e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati; HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO UNICO Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi: a) se lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione; b) se e' stata avviata la procedura di cui all'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio non prende una decisione in merito; c) se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino una violazione grave e persistente, ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all'articolo F, paragrafo 1; d) se uno Stato membro cosi' decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne e' immediatamente informato; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

Protocollo

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI PROPORZIONALITA' LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' sanciti nell'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunita' europea allo scopo di definire con piu' precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne la stretta osservanza e attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni; DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il piu' possibile vicino ai cittadini dell'Unione; TENENDO CONTO dell'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarieta'; HANNO CONFERMATO che l'azione delle istituzioni dell'Unione nonche' l'evoluzione dell'applicazione del principio di sussidiarieta' continueranno a ispirarsi alle conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarieta' e, a tal fine, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: (1) Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della sussidiarieta'. Assicura inoltre il rispetto del principio della proporzionalita', secondo il quale l'azione della Comunita' non va al di la' di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. (2) L'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale; non deve ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto dell'articolo F, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, secondo il quale "l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche". (3) Il principio di sussidiarieta' non rimette in questione le competenze conferite alla Comunita' dal trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia. I criteri di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva competenza della Comunita'. Il principio di sussidiarieta' da' un orientamento sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello comunitario. La sussidiarieta' e' un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che l'azione della Comunita', entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia piu' giustificata. (4) Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformita' della proposta ai principi di sussidiarieta' e proporzionalita'; le regioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario puo' essere conseguito meglio dalla Comunita' devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi. (5) Affinche' l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarieta': gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali e percio' possono dunque essere meglio conseguiti mediante l'azione da parte della Comunita'. Per valutare se la condizione di cui sopra e' soddisfatta dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida: - il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri; - le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessita' di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri; - l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri. (6) La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto piu' possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con la necessita' di un'efficace applicazione. La Comunita' legifera soltanto per quanto necessario. A parita' di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all'articolo 189 del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle autorita' nazionali facolta' di scelta riguardo alla forma e ai metodi. (7) Riguardo alla natura e alla portata dell'azione comunitaria, le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purche' sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonche' l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misure. (8) Quando, in virtu' dell'applicazione del principio della sussidiarieta', la Comunita' non intraprende alcuna azione, gli Stati membri sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali enunciate all'articolo 5 del trattato, adottando tutte le misure idonee ad assicurare l'assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza del trattato e astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato. (9) Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe: - eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni; - giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarieta'; se necessario, la motivazione che accompagna la proposta fornira' dettagli a questo riguardo. Il finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi del bilancio comunitario richiede una spiegazione; - tenere nel debito la necessita' che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle Comunita', sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire; - presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale. (10) Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti dall'Unione, che deve presentare al Parlamento europeo a norma dell'articolo D del trattato sull'Unione europea. (11) Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformita' delle proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 3 B del trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime. La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare alla proposta. (12) Nel corso delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato, il Parlamento europeo e' informato della posizione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3 B del trattato mediante l'esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione e' giudicata in tutto o in parte non conforme all'articolo 3 B del trattato. (13) L'osservanza del principio di sussidiarieta' e' riveduta secondo le regole stabilite dal trattato.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea: Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera a) del titolo III bis del trattato non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti.

Protocollo

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e' direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societa', nonche' all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura un cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunita' e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Protocollo - art. 1

D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica PROTOCOLLO SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee, ARTICOLO 1 Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea, l'articolo 9, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, la Commissione sara' composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri che rinunciano alla possibilita' di nominare un secondo membro della Commissione.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Almeno un anno prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a venti, e' convocata una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANISMI E SERVIZI DELLE COMUNITA' EUROPEE NONCHE' DI EUROPOL I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, VISTO l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, VISTO il trattato sull'Unione europea, RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi e servizi, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee, ARTICOLO UNICO a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo. b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo. c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo. d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo. e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo. f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles. g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles. h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo. i) L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno sede a Francoforte. j) L'ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

Protocollo

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi relativamente alle attivita' dell'Unione e' una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro, DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali alle attivita' dell'Unione europea e di potenziarne la capacita' di esprimere i loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunita' europee: I. Comunicazione di informazioni ai Parlamenti nazionali degli Stati membri 1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali degli Stati membri. 2. Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma dell'articolo 151, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea, sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possono debitamente riceverle. 3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea e la data in cui questa e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per l'adozione di una posizione comune a norma dell'articolo 189 B o 189 C del trattato che istituisce la Comunita' europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune. II. Conferenza delle commissioni per gli affari europei 4. La Conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16/17 novembre 1989, puo' sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata. 5. La COSAC puo' esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle liberta' dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al presente punto. 6. La COSAC puo' trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attivita' legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarieta', lo spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia nonche' questioni relative ai diritti fondamentali. 7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.