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LEGGE 11 giugno 1998, n. 205

Current text a fecha 1998-07-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1

1.Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".