DECRETO 22 maggio 1998, n. 212

Type Decreto
Publication 1998-05-22
Ultimo aggiornamento 1998-07-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22-7-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita';

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi

1.Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

2.Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in qualita' di dipendenti, o di soci per le societa' di persone, le cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilita' dell'impresa all'atto della domanda.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974. - La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997. - Il D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, recante: "Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, cosi' recita: "1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione e' comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilita' nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa".

Art. 2

Autorizzazione all'aumento della capacita' di trasporto

1.Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di aumentare la capacita' di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/1998, presentano domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

2.In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della capacita' di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda stessa e' presentata nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilita' dell'impresa stessa.

4.L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva calcolata con le modalita' indicate all'articolo 7.

Note all'art. 2: - L'art 2, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, cosi' recita: "4. Fermo restando il disposto dell'art. 7 comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la gradualita' del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformita' ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacita' di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3". - L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, cosi' recita: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori".

Art. 3

Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio

1.Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono avvalersi della facolta' di includere il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85/1998.

Nota all'art. 3: - L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 1998, cosi' recita: "3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della domanda di conversione".

Art. 4

Domanda di conversione delle autorizzazioni

2.La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare dell'impresa che i dati contenuti nella domanda sono completi e corrispondenti al vero.

3.Qualora l'impresa richiedente sia cessionaria del ramo trasporti di un'impresa munita di licenza al trasporto di cose in conto proprio, la domanda dovra' contenere l'impegno a non diminuire il numero dei dipendenti addetti alla guida risultante dalla somma di quelli alle dipendenze, all'atto della cessione, della impresa cessionaria e di quella ceduta sino al 31 dicembre 2000, fatta salva la vigente normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di conversione

Art. 6

Calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa

Note all'art. 6: - L'art. 12, paragrafo 2, lettera b), del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, recante: "Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 29 ottobre 1977, e' il seguente: "Sono in ogni caso soggetti al rilascio di una delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 41, comma quarto, della legge: a) i motocarri, nonche' i motoveicoli per trasporti specifici di determinate cose; b) gli autocarri isolati, privi della facolta' di traino, di portata utile non superiore a 70 quintali, purche' di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali". - L'art. 2, punti 1, 2 e 3 del decreto del Ministero dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982, e' il seguente: "Art. 2. - E' ammesso il rilascio di una autorizzazione speciale di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298/1974, oltre che nei casi previsti dall'art 12, paragrafo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, anche per: 1) veicoli per trasporto eccezionale come definiti al secondo comma, lettere a) e b) dell'art. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale; 2) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; 3) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami e liquidi di spurgo dei pozzi neri, e di prodotti bituminosi ad elevate temperature". - L'art 1, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913, recante: "Disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, e' il seguente: "3. In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli: veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere a) e b) dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393; veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri; autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali". - Per il testo dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, vedi nella nota all'art. 2.

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

1.L'ufficio provinciale della motorizzazione civile rilascia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di conversione la nuova autorizzazione per una massa globale pari alla somma delle masse autorizzabili sulla scorta delle autorizzazioni di cui l'impresa dispone. Nell'effettuare il calcolo, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile tiene conto anche delle autorizzazioni accantonate ma non ancora decadute, nonche' di quelle acquisite ma non ancora insistenti sul veicolo.

2.L'autorizzazione viene rilasciata per una massa doppia rispetto a quella risultante dal calcolo di cui al precedente comma, ove l'impresa, avendone diritto, ne faccia espressa richiesta.

3.Per l'impresa titolare di autorizzazione speciale, ai fini del calcolo della massa globale autorizzabile, si fa riferimento alla massa del veicolo su cui insiste l'autorizzazione speciale, compresa la massa rimorchiabile.

4.Non viene computata ai fini del raddoppio la massa dei veicoli acquisiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 85/1998.

5.Entro i limiti della massa globale autorizzata, l'impresa puo', anche in piu' riprese, immatricolare nuovi veicoli e modificare la composizione del proprio parco veicoli.

6.Gli estremi dell'autorizzazione vengono annotati sulla carta di circolazione dei veicoli che vengono inclusi nella stessa.

7.Per i veicoli muniti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione puo' essere anche effettuata all'atto della presentazione del veicolo alla prima revisione annuale successiva al rilascio dell'autorizzazione globale.

8.Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale del richiedente, l'ufficio provinciale ha in ogni momento la facolta' di effettuare le opportune rettifiche, qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino false o errate.

9.La rettifica e' preceduta da notifica all'interessato delle discordanze riscontrate con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per far pervenire all'ufficio eventuali controdeduzioni. La rettifica viene annotata sull'autorizzazione rilasciata all'impresa.

10.Ciascun veicolo in disponibilita' dell'impresa utilizza una quota parte dell'autorizzazione globale pari alla propria massa complessiva compresa l'eventuale massa rimorchiabile risultante dalla carta di circolazione, entro i limiti legali di massa.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, vedi nella nota all'art. 3. - L'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' il seguente: "Art. 41. - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. 3. L'autorizzazione accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dellart. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino altre imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero. 4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino. 5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa. 6. L'immatricolazione dei rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel Comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. 7. Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, nell'ambito territoriale ed alla validita' temporale. 8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. 9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. 10. Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il Comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".

Art. 8

Autorizzazione provvisoria

1.L'ufficio provinciale della motorizzazione civile che riceve la domanda, presentata in duplice originale, appone su ciascun esemplare di domanda il timbro dell'ufficio, la data di presentazione della domanda e il numero di protocollo attribuito alla stessa. Uno degli esemplari di domanda viene riconsegnato al richiedente mentre il secondo originale, corredato dalla documentazione, resta agli atti dell'ufficio.

2.Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la copia vidimata dall'ufficio provinciale costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione provvisoria fino al rilascio di quella definitiva. In tal caso la data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa costituiscono gli estremi dell'autorizzazione da annotare sulla carta di circolazione dei veicoli di cui si chiede l'immatricolazione.

3.L'autorizzazione provvisoria e' valida fino al 31 dicembre 1999 e comunque per non meno di centoventi giorni.

4.Il secondo originale della domanda viene ritirato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione definitiva attribuita all'impresa. Questa conserva la stessa data e lo stesso numero di protocollo della domanda.

Art. 9

Cooperative, consorzi e trasformazione di imprese

1.La misura dell'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 85/1998, e' pari al 15% della capacita' di carico attribuibile all'impresa.

2.Il beneficio di cui al comma 1 viene concesso a condizione che l'impresa ovvero il raggruppamento cui la stessa aderisce abbia presentato domanda di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e la stessa sia stata giudicata ammissibile anche se non risultante beneficiaria delle agevolazioni previste dalla stessa legge n. 454/1997.

Note all'art. 9: - L'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 1998, cosi' recita: "5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere un ulteriore aumento della capacita' di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1: a) agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di societa' costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, del titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile; b) alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra piu' imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori". - L'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' il seguente: "Art. 4 (Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale). - 1. Per i processi di aggregazione di imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una riduzione della capacita' di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale, mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacita' di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le competenti commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacita' di trasporto. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), e al comma 1 del presente articolo: a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate; b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge; c) i raggruppamenti di imprese gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro. 3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso. 4. Il comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto: a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1; b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1".

Art. 10

Rinuncia alle autorizzazioni

1.Le imprese che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998 abbiano rinunciato ad autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi non possono avvalersi della facolta' riconosciuta dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998.

2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica se dalla somma algebrica delle masse autorizzate oggetto di rinuncia e di quelle acquisite nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998, risulta che l'impresa non abbia ridotto la propria capacita' di carico complessiva, ovvero qualora alla data di presentazione della domanda di conversione siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultima rinuncia.

3.Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ammessa la cessione anche frazionata della massa autorizzata, ovvero delle autorizzazioni insistenti sui singoli veicoli a favore di imprese gia' iscritte all'albo e munite di autorizzazione da parte di impresa che cessi l'attivita'; tali cessioni potranno avvenire entro un anno dalla data di cessazione dell'attivita' risultante dalla data di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori.

4.E' ammessa altresi' la rinuncia a parte della massa autorizzata ovvero a singoli titoli autorizzativi a favore di impresa gia' iscritta all'albo e munita di autorizzazione. In tal caso l'impresa rinunciante non puo' aumentare la propria capacita' di carico per cinque anni, ferme restando le facolta' previste dall'articolo 43 della legge n. 298/1974, in caso di successione ereditaria, trasformazione di imprese individuali, trasformazioni e fusioni di societa' e di cessione d'azienda.

5.L'impresa cessionaria delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 puo' includere le stesse nella massa, globale attribuitale ed avvalersi, anche per l'aumento di massa autorizzata che ne deriva, della facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998.

6.Le imprese che si avvalgono delle facolta' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85/1998 non possono ridurre per rinuncia la capacita' di carico loro attribuita dall'autorizzazione globale.

Note all'art. 10: - Il D.M. 27 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993, reca: "Disposizioni in materia di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi". Si riporta il testo degli articoli 4 e 5: "Art. 4. - 1. In caso di acquisto di un veicolo a motore di portata utile superiore a 7 t o di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 t puo' essere trasferita altresi' la relativa autorizzazione per il trasporto di merci per conto di terzi, purche' il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo veicolo e dichiari esplicitamente ed incondizionatamente di rinunciare ad avvalersi della facolta' di chiedere il trasferimento dell'autorizzazione di cui trattasi su altro veicolo, di sua proprieta' o da acquistare in sostituzone di quello venduto e l'acquirente rientri in una delle seguenti categorie: a) impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori continuativamente dalla data del 6 settembre 1985 e gia' munita, da quella data, di almeno una autorizzazione; b) impresa che, pur non essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985 e' stata cessionaria dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e gia' munita di autorizzazione alla suddetta data; c) impresa che, pur non essendo iscritta all'albo degli autotrasportatori ne' titolare di autorizzazione alla data del 6 settembre 1985, si sia costituita a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di imprese iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985. 2. Il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi per rinuncia all'autorizzazione e' ammissibile anche nei seguenti casi: d) esecuzione giudiziale individuale ovvero procedura concorsuale riguardante l'impresa titolare dell'autorizzazione. Nel caso di procedura concorsuale la rinuncia dell'autorizzazione deve essere effettuata dal curatore fallimentare; e) trasferimento di veicoli autorizzati al trasporto merci in conto di terzi in favore di coloro ai quali sarebbe devoluta l'eredita' in caso di successione legittima purche' gia' iscritti all'albo degli autotrasportatori; f) trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attivita' di autotrasporto. In tal caso l'impresa che ha cessato l'attivita', non potra' ottenere autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attivita'; g) trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista veicoli in disponibilita' di impresa il cui titolare sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attivita' di autotrasporto; h) trasferimento alle imprese costituite da coloro che erano gia' soci di societa' in nome collettivo, quando si procede allo scioglimento della societa'. Il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto merci in conto di terzi e' consentito solo qualora all'atto dello scioglimento siano trascorsi almeno tre anni dalla data del conseguimento del titolo autorizzativo da parte della societa'. 3. Le imprese che si avvalgono della facolta' di rinunciare alle autorizzazioni ai sensi del presente articolo, non possono conseguire ulteriori titoli autorizzativi all'autotrasporto per trasferimento in base alle medesime disposizioni, nonche' in occasione del rilascio di nuovi titoli. 4. Restano ferme le norme dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto". "Art. 5. - 1. Per le finalita' contemplate nel precedente articolo la rinuncia deve risultare da atto scritto regolarmente registrato, e la firma del rinunciante deve essere autenticata da notaio. 2. Per ottenere l'autorizzazione l'acquirente deve farne domanda al competente ufficio provinciale M.C.T.C. producendo a corredo di essa la seguente documentazione; a) certificato di iscrizione all'albo; b) gli atti comprovanti la proprieta' del veicolo; c) l'atto di rinuncia del venditore; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il prezzo pagato per la rinuncia all'autorizzazione, ovvero copia della relativa fattura. 3. La domanda deve essere presentata entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto di acquisto, senza possibilita' di ulteriori proroghe. 4. L'ufficio provinciale prima di rilasciare la nuova autorizzazione provvede, sulla base dell'accertato trasferimento di proprieta' del veicolo, all'annullamento dell'autorizzazione gia' rilasciata al venditore". - L'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' il seguente: "Art. 43 (Disciplina delle autorizzazioni). - 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 2. Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi. 3. In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni gia' a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprieta' dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo. 4. Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di societa' sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate alle imprese e societa' originarie. 5. Alle societa' cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano. 6. In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreche' abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. ll cedente non puo' riprendere l'attivita' di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione. - Per il testo dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 85/1998, vedi in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 85/1998, vedi in nota all'art. 3.

Art. 11

Nuove imprese di autotrasporto

1.Le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, non ancora autorizzate all'esercizio dell'attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle iscritte successivamente a tale data, possono ottenere fino al 31 dicembre 2000 le speciali autorizzazioni per autocarri isolati privi della facolta' di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 783/1977 e quelle per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani e per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico, ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature, di cui all'articolo 2, numeri 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, nonche' le autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti n. 1913/1985.

2.Le imprese di cui al comma 1 possono altresi' acquisire per cessione d'azienda imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero acquisire l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei trasporti 27 aprile 1993, subentrando nella stessa posizione autorizzativa e con gli stessi diritti circa la possibilita' di incrementare il parco veicoli dell'impresa cedente.

3.A tali imprese e' fatto divieto, comunque, di chiedere la conversione di eventuali autorizzazioni speciali acquisite ai sensi del comma 1.

Note all'art. 11: - Per quanto concerne l'art. 12, paragrafo 2, lettera b), del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783; l'art. 2, numeri 2 e 3, del D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 e l'art. 1, comma 3, del D.M. 4 luglio 1985, n. 1913, vedi nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 4, comma 2, lettera f), del D.M. 27 aprile 1993, vedi nelle note all'art. 10.

Art. 12

Conducenti dei veicoli

1.Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con se' documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

2.In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.

3.Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

4.Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche.

5.Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa e' iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

6.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

7.Il Comitato centrale per l'albo determina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1.

Il Ministro: Burlando

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 238

Allegato 1

Allegato 1 - Articolo 4 FAC - SIMILE All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di......................... Il sottoscritto ............................ in qualita' di (1) .... dell'impresa (2) ................................................... avente sede in (3).................................. prov. ......... Via ........................................... n. ..... CAP ...... iscritta all'Albo provinciale di ................................... in data ................... con il numero .......................... CHIEDE ai fini di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, la conversione delle seguenti autorizzazioni rilasciate all'impresa sui singoli veicoli: AUT. NUMERO DATA N. TON. DI MASSA INISTENTE SU AUTORIZZATA(4) TARGA (5) .......... ............ ................. ............. PER UNA MASSA COMPLESSIVA DI N. .............. TON. (*) Qualora gli spazi predisposti non fossero sufficienti ad indicare i dati richiesti utilizzare fogli integrativi a tal fine dichiara: 1) di avere le seguenti sedi secondarie: in ................................................ prov. ......... via ........................................ n. ..... CAP.......... numero iscrizione all'Albo provinciale (6) ........... in ................................................. prov. ........ via ........................................ n. ..... CAP.......... numero iscrizione all'Albo provinciale (6) ........... in .................................................. prov. ....... via ........................................ n. ..... CAP........... numero iscrizione all'Albo provinciale (6) ........... 2) di avere in disponibilita' i seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi: (7) TIPO TARGA MASSA COMPLESSIVA MASSA RIMORCHIABILE __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ PER UN N TOTALE DI AUTOVEICOLI 3) di avvalersi dell'opera dei seguenti conducenti cosi' come specificati sub A, B, C, D, E: A) DIPENDENTI NOME COGNOME LIVELLO POSIZIONE INAIL (8) __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ B) SOCI NOME COGNOME POSIZIONE INAIL __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ C) COLLABORATORI FAMILIARI NOME COGNOME POSIZIONE INAIL __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ D) PERSONALE DISTACCATO NOME COGNOME LIVELLO DI INQUADRAMENTO POSIZIONE INAIL NELL'IMPRESA DISTACCANTE __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ E) PERSONALE IN RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE NOME COGNOME POSIZIONE INAIL __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ PER UN TOTALE DI N. ........ ADDETTI ALLA GUIDA Alla presente dichiarazione circa gli addetti alla guida dei veicoli dovra' essere allegata la seguente dichiarazione: a) estratto del libro soci per i soci di cooperative o consorzi; iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le societa' di persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli; b) certificato di iscrizione agli enti previdenziali per i collaboratori familiari; c) nel caso di lavoro interinale, o di personale distaccato, altro idoneo documento atto a dimostrare il corretto utilizzo dello stesso, secondo la vigente legislazione sul lavoro da parte delle imprese. Dichiara altresi': (9) 1) di avere acquisito il ramo trasporti dell'azienda ..............., gia' munita di licenza in conto proprio per i seguenti veicoli: MOTRICE RIMORCHIO N. LICENZA PORTATA MASSA TARGA MASSA TARGA MASSA LICENZA TOTALE (9) __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ __________ PER UNA MASSA TOTALE DI ................ TON. 2) che all'atto della cessione l'impresa cessionaria si avvaleva di n. ...... addetti alla guida e che l'impresa cedente impiegava nel ramo di azienda ceduto n. ........... addetti alla guida. 3) che in data odierna il numero dei dipendenti dell'impresa addetti alla guida e' ............ Il sottoscritto si impegna (11) a non diminuire il numero dei dipendenti addetti alla guida rispetto al numero risultante dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'Impresa ..................................... fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'eventuale applicazione della normativa che disciplina i casi di crisi aziendale. .................. li ...................... Il richiedente ______ Quanto indicato nella presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva diattoper il personale dipendente addetto alla guida dei veicoli (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze dell'impresa e inseriti nella struttura di questa). Nel caso di lavoro interinaleo di personale distaccato, addetto alla guida dei veicoli, la presente dichiarazione dovra' essere integrata da altro idoneo documento atto a dimostrare il corretto utilizzo del personale stesso, secondo la vigente legislazione sul lavoro da parte dell'impresa. Il sottoscritto....................................................... dichiara sotto la propria personale responsabilita' che i dati e le indicazionicontenuti nella domanda sono completi e corrispondenti alla realta'. Letto, confermato e sottoscritto. .................... li .......................... Il richiedente ______ NOTE: 1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa 2) Indicare la ditta o la ragione sociale. 3) Indicare la sede unica o principale. 4) Per le autorizzazioni, gia' contingentate, senza vincoli e limiti di esercizio indicare la massa di 44 ton. Per le autorizzazioni rilasciate per autocarro isolato di massa fino a 11,5 ton. e di portata non superiori a 7 ton., indicare 11,5 ton. Per autorizzazioni gia' contingentate senza facolta' di traino e quindi per veicoli isolati indicare 26 ton. Per tutte le altre autorizzazioni speciali indicare 26 ton. se sulla carta dicircolazione del veicolo su cui insiste l'autorizzazione speciale non risulti alcuna massa rimorchiabile; indicare 44 ton. se sulla carta di circolazione del veicolo risulti la massarimorchiabile. Indicare secondo i criteri di calcolo sopraelencati anche la massa riferibilead autorizzazioni non insistenti attualmente su un determinato veicolo in disponibilita' dell'impresa purche' ancora non decaduta di cui l'Impresa medesima possa disporre ai sensi della normativa vigente. 5) Indicare la targa dell'autoveicolo su cui insiste l'autorizzazione ovvero la dicitura "accantonata" o "in corso di acquisizione" o "altro'' a seconda dell'ipotesi che ricorre 6) Indicare l'indirizzo delle sedi secondarie specificando il numero di iscrizione all'Albo provinciale. 7) Indicare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi anchese non autorizzati in quanto di massa inferiore a 6 ton. o di portata inferiore a 3,5 ton. 8) a) indicare per i dipendenti il livello nel quale sono inquadrati secondo il C.C.N.L. e la posizione assicurativa INAIL. b) indicare per il personale distaccato il livello di inquadramento nell'Impresa distaccante secondo il C.C.N.L. 9) Voce da inserire nel caso in cui l'Impresa dichiarante abbia, all'atto della domanda,acquisito il ramo trasporti di un'Impresa munita di licenza in conto proprio. 10) Se la licenza e' stata rilasciata per un veicolo isolato, indicare la massa del veicolo cui la licenza stessa si riferisce. Se la licenza e' stata rilasciata su un complesso veicolare, indicare la massa del veicolo trattore e di un veicolo rimorchiato in disponlbilita dell'Impresa entro il limite massimo di 44 ton. Per i veicoli veicoli eccezionali e per i mezzi d'opera indicare la massa effettiva. 11) Da inserire e sottoscrivere solo nel caso si utilizzi il presente modello ai fini della conversione in autorizzazione per conto di terzi delle licenze acquisite in seguito alla cessione del ramo trasporti di Impresa munita di licenze in conto proprio

Allegato 2

Allegato 2 - articolo 7 commi 2 e 5 FAC - SIMILE All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di............................... Il sottoscritto .........................in qualita' di (1) ........ dell'impresa (2).................................................... avente sede in (3)................................prov. ............ Via ............................ n......... CAP .................... iscritta all'albo provinciale di ................................... in data ........... con il numero .................................. avendo presentato in data (4) ..... domanda per la conversione delle autorizzazioni per singoli veicoli in disponibilita' dell'Impresa per una MASSA GLOBALE DI TON. (5) .................................. CHIEDE che la stessa massa autorizzata venga raddoppiata ai sensii del decreto legislativo 85/98 art. 2 comma 4. Il sottoscritto chiede altresi' di poter utilizzare.(6)...... la massa complessiva autorizzata per n. (7) .......... veicoli da immatricolare per una massa complessiva di ton. (8) .......... cosi' ripartita tra gli stessi. TIPO VEICOLO ...................................MASSA............. TIPO VEICOLO ...................................MASSA............. TIPO VEICOLO ...................................MASSA............. TIPO VEICOLO ...................................MASSA............. Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilita' di non trovarsi in alcuna condizione preclusiva al conseguimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed in particolare in quelle previste dall'art. 10 del decreto ministeriale .................. ....................... li .............. Il richiedente ........................... NOTE 1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa 2) Indicare la ditta o la ragione sociale. 3) Indicare la sede unica o principale. 4) Indicare la data di presentazione della domanda di conversione che puo' essere anche contestuale. 5) Indicare la massa complessiva cui l'Impresa ha diritto. 6) Precisare se si intenda utilizzare tutta la massa autorizzabile o parte di essa. 7) Indicare il numero dei veicoli che si intende immatricolare 8) Indicare la somma delle masse dei veicoli da immatricolare.

Allegato 3

Allegato 3 - articolo 2 comma 3 FAC-SIMILE All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di ................................ Il sottoscritto ......................... in qualita di (1) ........ dell'impresa (2).................................................... avente sede in (3) ..................................... prov ...... Via ......................... n .................. CAP ............. iscritta all'Albo provinciale di ................................... in data................ con il numero .............................. avendo presentato in data (4) ............ domanda per la conversio delle autorizzazioni per singoli veicoli in disponibilita' dell'Impresa per una MASSA GLOB DI TON. (5) ................. CHIEDE che la stessa massa autorizzata venga ripartita fra i seguenti veicoli: TIPO VEICOLO....................TARGA (6)...........MASSA............ TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA............ TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA............ TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA............ TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA............ In sostituzione dei seguenti veicoli TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA........... TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA........... TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA........... TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA........... TIPO VEICOLO....................TARGA...............MASSA........... di cui si impegna a restituire le targhe e le relative carte di circolazione all'atto dell'immatricolazione dei nuovi. ....................... li ............ Il richiedente .......................... NOTE 1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa 2) Indicare la ditta o la ragione sociale. 3) Indicare la sede unica o principale. 4) Indicare la data di presentazione della domanda di conversione che puo' essere anche contestuale. 5) Indicare la massa complessiva cui l'lmpresa ha diritto. 6) Indicare solo se riferita ad un veicolo gia' in disponibilita' dell'Impresa.

Allegato 4

Allegato 4 - articolo 4 comma 3 del d. lgv. 85/98 FAC - SIMILE N.B. Il presente schema di domanda deve essere utilizzato solo nel caso in cui l'Impresa cessionaria del ramo trasporti di altra azienda gia' munita di licenza in conto proprio, richieda l'inclusione delle licenze in conto proprio nell'autorizzazione per una massa globale successivamente alla presentazione della domanda di conversione. All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di .................................. Il sottoscritto ..............................in qualita' di (1) .. dell'impresa (2).................................................... avente sede in (3)................................... prov. ........ Via ............................ n......... CAP .............. iscritta all'albo provinciale di ................................... in data .................. con il numero ........................... avendo presentato in data (4) ..... domanda per la conversione delle autorizzazioni per singoli veicoli in disponibilita' dell'Impresa per una MASSA GLOBALE DI TON. (4) ...................... avendo acquisito il ramo trasporti della'azienda (5) ............... gia' munita di licenza in conto proprio per i seguenti veicoli: MOTRICE RIMORCHIO NUMERO LICENZA PORTATA LICENZA MASSA TOTALE (6) TARGA MASSA TARGA MASSA ___________ __________ _________ _________ ____________ PER UNA MASSA TOTALE DI ton. CHIEDE che la portata globale derivante dalla somma delle portate di cui all'elenco sopra riportato venga incluso nell'autorizzazione per la massa globale spettante all'Impresa senza facolta' di raddoppio. A tale scopo dichiara: 1) che all'atto della cessione, l'Impresa cessionaria si avvaleva di n. ...... addetti alla guida e che l'Impresa cedente impiegava nel ramo di azienda ceduto n. .... addetti alla guida. 2) che in data odierna il numero complessivo dei dipendenti dell'Impresa addetti alla guida e' n. ..... 3) Il sottoscritto si impegna a non diminuire il numero dei dipendenti alla guida rispetto al numero risultante dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'Impresa....................... fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'eventuale applicazione della normativa che disciplina i casi di crisi aziendale. ...................... li ................... Il richiedente .............................. NOTE 1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa 2) Indicare la ditta o la ragione sociale. 3) Indicare la sede unica o principale. 4) Indicare la massa complessiva cui l'Impresa ha diritto 5) Indicare la ditta o denominazione sociale dell'azienda cedente il ramo trasporti gia' esercitato in conto proprio. 6) Se la licenza e' stata rilasciata per un veicolo isolato, indicare la massa del veicolo cui la licenza stessa si riferisce. Se la licenza e' stata rilasciata su un complesso veicolare, indicare la massa del veicolo trattore e di un veicolo rimorchiato in disponibilita' dell'Impresa entro il limite massimo di 44 ton. Per i veicoli eccezionali e per i mezzi d'opera indicare la massa effettiva.

Allegato 5

Allegato 5 - articolo 9 FAC - SIMILE All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di .................................. Il sottoscritto ..............................in qualita' di (1) .. dell'impresa (2).................................................... avente sede in (3)................................... prov. ........ Via ............................ n......... CAP .............. iscritta all'albo provinciale di ................................... in data .................. con il numero ........................... essendo nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 85/98 nonche' dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale .............. ed avendo presentato domanda di conversione in data ............ e domanda di raddoppio della propria capacita' di carico in data ............. CHIEDE l'ulteriore aumento della capacita' di carico attribuita nella misura del 15% ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto ............... Si allega atto costitutivo del raggruppamento ed estratto del libro dei soci. ...................... li ................... Il richiedente .............................. 1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa 2) Indicare la ditta o la ragione sociale. 3) Indicare la sede unica o principale.

Allegato 6

Allegato 6 - articolo 9 FAC - SIMILE All'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di .................................. Il sottoscritto ..............................in qualita' di (1) .. dell'impresa (2).................................................... avente sede in (3)................................... prov. ........ Via ............................ n......... CAP .............. iscritta all'albo provinciale di ................................... in data .................. con il numero ........................... essendo nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 85/98 nonche' dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale .............. ed avendo presentato domanda di conversione in data ............ e domanda di raddoppio della propria capacita' di carico in data ............. CHIEDE l'ulteriore aumento della capacita' di carico attribuita nella misura del 15% ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto ............... Si allega atto di conferimento in societa' ovvero atto di fusione o incorporazione di societa' ...................... li ................... Il richiedente .............................. ______ 1) Indicare se titolare o legale rappresentante dell'Impresa 2) Indicare la ditta o la ragione sociale. 3) Indicare la sede unica o principale.

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