DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1998, n. 217
Entrata in vigore del decreto: 24-7-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare l'articolo 10, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonche' alle indagini conoscitive di cui alla legge ((...)).
1-bis.((Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli articoli da 6 a 14, nonche' gli articoli 18 e 19.))
Art. 3
Comunicazione volontaria delle intese
1.((Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,)) da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate ((; esse contengono)) le informazioni e ((recano)) gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.
2.Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorita', e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.
3.L'Autorita' informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
4.Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione ((e')) comunicata all'Autorita', non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
5.((Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.))
Art. 4
Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge
1.Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate ((; esse contengono)) le informazioni e ((recano)) gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.
2.Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorita', da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.
3.L'Autorita' puo' richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.
4.Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che e' nota alle parti o a taluna di esse, ((e')) immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorita'. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.
5.Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo ((19, commi 2 e 3)).
6.Della richiesta di autorizzazione e' data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
7.L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.
Art. 5
Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione
1.Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, ((contengono)) tutte le informazioni ((e sono)) corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.
2.Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorita' e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.
3.L'Autorita' informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
4.Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo ((19, commi 2 e 3)).
Art. 6
Avvio dell'istruttoria
1.((Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.))
2.Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorita' puo' procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.
3.Il provvedimento di avvio dell'istruttoria ((indica)) gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si puo' prendere visione degli atti del procedimento, nonche' il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.
4.Il provvedimento di avvio dell'istruttoria e' notificato ((nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,)) alle imprese e agli enti interessati, nonche' ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne e' data immediata comunicazione all'(( Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) )).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).
6.Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione e' effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicita'.
7.Dell'avvio dell'istruttoria e' data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.
Art. 7
Partecipazione all'istruttoria
3.I soggetti ai quali e' stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.
4.((I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento)) in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresi' farsi assistere da consulenti di propria fiducia ((...)).
Art. 8
Poteri istruttori
1.((I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge)) sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso ((in cui)) l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).
3.Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie e' in ogni caso informato il collegio.
4.Ai sensi dell'articolo ((14, comma 2-septies, della legge)), l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza ((, nonche' di altri organi dello Stato)).
Art. 9
((Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione))
1.((Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1.))
3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).
4.((Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.))
4-bis.((Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, e' possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.))
4-ter.((Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge.))
5.((Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalita' di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, e' redatto un verbale di mancata comparizione.))
5-bis.((Le sanzioni e le penalita' di mora contemplate dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.))
6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).
Art. 10
I s p e z i o n i
1.((Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.))
2.((I funzionari dell'Autorita' esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.))
2-bis.((Nel caso dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresi' il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.))
3.((Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonche' delle penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.))
3-bis.((Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.))
4.Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, ((su qualsiasi forma di supporto o dispositivo)).
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185.
6.Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7.Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185.
Art. 11
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti
1.In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.
2.Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonche' i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonche' a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 6.
Art. 12
Segreto di ufficio
1.Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni ((dell'Unione europea)) di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge ((...)).
Art. 13
Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte
1.Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.
2.Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3.I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
4.Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.
5.Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.
5-bis.((Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e le altre autorita' garanti della concorrenza degli altri Stati membri.))
6.Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonche' i documenti inerenti a rapporti tra ((...)) l'Autorita' e ((le altre amministrazioni o organi dello Stato)), dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
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