LEGGE 30 giugno 1998, n. 229

Type Legge
Publication 1998-06-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16-7-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE SULLO STATUTO DELLE LORO FORZE Gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, firmato a Wnshington il 4 aprile 1949, e gli Stati che accettano l'invito a partecipare al Partenariato per la pace, emanato e firmato dai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a Bruxelles, il 10 gennaio 1994, e che sottoscrivono il documento-quadro del partenariato per la pace, Rappresentano insieme gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace. Considerando che le forze di uno Stato Parte della presente Convenzione possono essere distaccate o ricevute, su base di accordo, nel territorio di un altro Stato Parte; Tenendo conto del fatto che le decisioni sull'invio e l'accoglienza delle forze continueranno ad essere oggetto di accordi distinti tra gli Stati Parte interessati; Desiderosi in tutti i casi di definire lo statuto delle forze quando quest'ultime si troveranno sul territorio di un altro Stato Parte; Ricordando la Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Salvo diverse disposizioni della presente Convenzione e di ogni Protocollo Addizionale relativo ad ogni sua parte, tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione applicheranno le norme della Convenzione tra le Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951, e di seguito denominata la SOFA della NATO, nello stesso modo come se tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione fossero Parti della SOFA della NATO.

Convenzione - art. II

Articolo II (1) Al di la del territorio cui si applica la SOFA della NATO, la presente Convenzione si applichera' al territorio di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione che non sono Parti della SOFA della NATO. (2) Ai fini della presente Convenzione, ogni riferimento della SOFA della NATO alla Zona del Trattato dell'Atlantico Nord s'intende includere anche i territori indicati al paragrafo 1 del presento Articolo ed ogni riferimento al Trattato dell'Atlantico Nord s'intende includere il Partenariato per la pace.

Convenzione - art. III

Articolo III Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione a Parti che non fanno parte della SOFA della NATO, le disposizioni della SOFA della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano presentate al Consiglio dell'Atlantico Nord, al Presidente del Consiglio dei Supplenti dell'Atlantico Nord o ad un Arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa debbono negoziare tra di loro senza ricorrere a giurisdizioni esterne.

Convenzione - art. IV

Articolo IV La presente Convenzione puo' essere completata o diversamente modificata secondo il diritto internazionale.

Convenzione - art. V

Articolo V (1) La presente Convenzione sara' sottoposta alla firma di ogni Stato che e' Parte contraente della SOFA della NATO o che accetta l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscrive il documento-quadro del Partenariato per la pace. (2) La presente Convenzione sara' oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informera' tutti gli Stati firmatari di detto deposito. (3) Trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno essendo Parte della SOFA della NATO ed uno almeno essendo uno Stato che ha accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sosttoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, la presente Convenzione entrera' in vigore per tali Stati. Per ogni altro Stato firmatario, essa entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione.

Convenzione - art. VI

Articolo VI La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale informera' al riguardo tutti gli altri Stati firmatari. La denuncia entrera' in vigore un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Scaduto questo termine di un anno, la presente Convenzione cessera' di essere in vigore per la Parte che l'avra' denunciata, salvo per quanto riguarda la soluzione di controversie sorte prima della data in cui la denuncia ha effetto e pur rimanendo in vigore per le altre Parti. Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

Protocollo - art. I

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE, RELATIVA ALLO STATUTO DELLE LORO FORZE Gli Stati Parti al presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord e gli altri Stati che partecipano al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, di seguito denominata la Convenzione; Considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato Parte del presente Protocollo addizionale si asterra' dall'applicare la pena di morte ad un Membro ed alla famiglia di un Membro di una forza, nonche' all'organico civile della forza di qualsiasi altro Stato Parte del presente Protocollo addizionale.

Protocollo - art. II

Articolo II (1) Il presente Protocollo sara' sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione. (2) Il presente Protocollo sara' oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informera' tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento. (3) Il presente Protocollo entrera' in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari - di cui almeno uno Stato Parte alla SOFA della NATO, ed uno Stato avente accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace - abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. (4) IL presente Protocollo entrera' in vigore, per ciascuno degli altri Stati firmatari, alla data di deposito presso il Governo agli Stati Uniti d'America dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

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