Act 098G0278

Type Decreto Ministeriale
Publication 1998-05-29
Ultimo aggiornamento 1999-02-05
State In force
Source Normattiva
articles 34
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Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i propri decreti del 22 giugno 1987, n. 576 e del 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali e' stata emanata, per i trienni 1986-1988 e 1989-1991 la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 582/1992, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996; Considerato che in data 8 ottobre 1997 e' stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' e i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-1997 in conformita' alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggior onere complessivo di L. 2.570.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi corrisposti ai medici in servizio in tale anno; Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 556, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita' sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneita' psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998); Adotta il seguente regolamento: 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

p. Il Ministro: Bettoni Brandani

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 2

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SANITA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO- LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' - uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria e medico-legale ai naviganti (di seguito denominati uffici SASN) - a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto leglslativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanita' ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627. del decreto ministeriale 22 febbraio 1984 e del decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704. 2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano. 3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono. 4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 2

Art. 2. Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessita' di attribuire un incarico di medico specilista ambulatoriale, trasmette al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale la domanda o le domande presentate da medici interessati al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo sull'idoneita' o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire ed indicando il medico ritenuto piu' idoneo a ricoprire l'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati: 1) attivita' svolta come medico specialista presso uno degli ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento anche alla durata del servizio prestato; 2) attivita' svolta come medico specialista supplente presso uno degli ambulatori di cui al punto precedente; 3) attivita' medica svolta presso strutture sanitarie universitarie; 4) attivita' medica svolta presso strutture pubbliche; 5) attivita' svolta in qualita' di medico fiduciario incaricato dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante; 6) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 8 dell'accordo approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500); 7) voto di laurea; 8) voto di specializzazione; 9) anzianita' di iscrizione nell'albo professionale. 2. Il direttore del suindicato dipartimento, se ritiene idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra individuato. 3. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Il suindicato ufficio da' comunicazione al Comitato competente per territorio di cui all'art. 11, dell'accordo approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra nominato. 4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione equivale a non accettazione dell'incarico stesso. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 3 del presente regolamento. 6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanita' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorita' per l'attribuzione dei turni disponibili di cui all'art. 10 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della sanita', Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 10. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della sanita' risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito. 11. In caso di urgenza il Ministero della sanita' puo' conferire incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 3

Art. 3. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) l'incarico non puo' essere conferito al sanitario che svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanita'.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 4

Art. 4. Massimale orario 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 5

Art. 5. Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilita', di cui al successivo art. 9, il Ministero della sanita' puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonche' al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). Ove non sia possibile far luogo all'istituto della mobilita', si puo' procedere alla revoca dell'incarico con le modalita' innanzi indicate. 2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della sanita' entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. Il Ministero della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 32 del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilita' di cui, al successivo art. 9. 6. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di servizio.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 6

Art. 6. Cessazione e sospensione dell'incarico 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 7 la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal direttore del competente dipartimento del Ministero della sanita', sentita la commissione di cui al successivo art. 32 del presente regolamento nel piu' breve tempo possibile.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 7

Art. 7. Doveri e compiti dello specialista 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) lo specialista, per la parte di competenza, deve: a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito; b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; c) svolgere attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; d) prescrivere le specialita' ed i prodotti galenici; e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno; g) effettuare le visite mediche di 1, 2 e 3 classe di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566), per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 8

Art. 8. Provvedimenti disciplinari 1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al direttore del suindicato dipartimento del Ministero della sanita', il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. 3. In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, puo' essere disposta la riammissione temporanea in servizio del medico, nei confronti del quale sia stata erogata la sanzione di sospensione del rapporto o di revoca dell'incarico. 4. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al comitato di cui all'art. 11 della convenzione approvata con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), nonche' all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 9

Art. 9. M o b i l i t a' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'art. 4 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente art. 5. Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo suindicato. 2. L'eventuale opposizione al provvedimento di cui sopra e' presentata al Ministero della sanita', Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 10

Art. 10. Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - interpella prioritariamente il medico (o i medici nell'ordine di anzianita' di servizio presso l'Ufficio SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di orario. 2. Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - ne da' comunicazione al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilita' o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall'art. 2 del presente regolamento. 4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanita' vi provvede ai sensi del citato art. 2. 5. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 11

Art. 11. Indennita' di accesso 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), qualora il medico svolga per il Ministero della sanita' un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennita' di accesso, tale indennita', sara' a carico del Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. Allo specialista che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 8 dell'accordo emanato con [decreto dei Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500).

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 12

Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio 1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanita' sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale per la durata di 32 ore annue. 2. I medici che operano anche per le Aziende U.S.L, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 5 dell'art. 19 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 6. E' in facolta' dell'Ufficio SASN competente autorizzare, senza oneri a carico dello stesso, per l'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti delle ore di cui al comma 1, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende U.S.L ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 13

Art. 13. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. Il Ministero della sanita' assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 29 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) nonche' per l'attivita' di cui al punto e) dell'art. 7 del presente regolamento. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 14

Art. 14. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa 1. Il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 15

Art. 15. Sostituzioni 1. Per le sostituzioni trova applicazione l'art. 28 dell'accordo approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - assegna l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. Il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 16

Art. 16. Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo 1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dell'accordo emanato con il [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) e' corrisposto, ai sensi dell'art. 31 del suindicato [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 33 dell'accordo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316), (quote di carovita). 3. Nel caso di sussistenza di piu' rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il medico deve optare tra il compenso aggiuntivo di cui al precedente comma 2 e quello, comunque denominato (indennita' integrativa speciale, quote di carovita, compenso aggiuntivo o similari), corrisposto quale meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita ai sensi dei relativi accordi.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 17

Art. 17. Riscossione delle quote sindacali 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 39 dell'accordo emanato con il [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). In particolare il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. 2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 18

Art. 18. Compensi ed indennita' 1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 30 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianita' di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianita' in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le Aziende U.S.L o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 19

Art. 19. Indennita' di disponibilita' 1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennita' prevista dall'art. 32 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 2. La corresponsione di detta indennita' da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 20

Art. 20. Premi di operosita' e di collaborazione 1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'art. 38 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 36 del suindicato accordo.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 21

Art. 21. Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale. 1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attivita' connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresi' conto della necessita' di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della Sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali e' corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata. 2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 nella misura maturata a tale data per effetto dell'art. 21 dell'accordo approvato con [decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1992-12-31;582). 3. A decorrere dal 1 gennaio 1995, ai compensi di cui ai commi precedenti sono apportati incrementi nella misura percentuale appresso indicata: 3,5%, dal 1 gennaio 1995; un ulteriore 2,5% dal 1 dicembre 1995; un ulteriore 1,6% dal 1 gennaio 1996; un ulteriore 3,5% dal 1 settembre 1996; un ulteriore 3% dal 1 settembre 1997. 4. Non trova applicazione l'art. 17 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), salvo che per i consulti a domicilio.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 22

Art. 22. Trattamento economico per varie prestazioni 1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell'art. 7 del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale: a) visita a bordo di nave in porto L. 30.000; b) visita a bordo di nave in rada L. 77.000; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione L. 165.000.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 23

Art. 23. Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. 3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo. 5. I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di eta', devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilita' di cui al successivo art. 24. 6. L'ufficio SASN competente, effettua la valutazione comparativa dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati: 1) attivita' svolta in qualita' di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli Uffici SASN con riferimento anche alla durata del servizio prestato; 2) attivita' svolta in qualita' di medico supplente presso un ambulatorio di cui al precedente punto 1; 3) attivita' svolta come medico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; 4) attivita' medica svolta presso strutture pubbliche; 5) specializzazione in medicina aeronautica e spaziale; 6) voto di laurea; 7) anzianita' di iscrizione nell'albo professionale. Trasmette, quindi, al competente ufficio del Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco degli aspiranti al conferimento degli incarichi unitamente alla copia delle relative domande, esprimendo per ciascuno di essi un sintetico giudizio complessivo ed indicando l'aspirante ritenuto piu' idoneo all'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati. 7. Il direttore del Dipartimento, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN autorizza il conferimento dell'incarico al medico indicato dall'ufficio SASN medesimo. 8. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali 9. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre, a conferma del possesso dei titoli dichiarati, i relativi documenti in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, nonche' rilasciare apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'art. 24. 10. Al medico che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. 11. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. 12. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato. 13. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 14. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito. 15. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della sanita' puo' conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori. 16. La procedura di cui al presente articolo non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo art. 27. 17. Per gli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la necessita' di prevedere almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo art. 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 24

Art. 24. Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto [ex art. 47 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' aziende. 2. L'incarico puo' essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 19. 3. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47).

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 25

Art. 25. Incompatibilita' 1. Ai sensi dell'[art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della sanita'; d) svolga attivita' di medico fiduciario per conto del Ministero della sanita'; e) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della sanita' o delle Aziende U.S.L; f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanita' o con le aziende U.S.L. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 26

Art. 26. Compiti del medico generico 1. Nello svolgimento della propria attivita' il medico generico ha i seguenti compiti: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali e i prodotti galenici; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito; m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; n) svolge, su richiesta dell'ufficio SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualita' dipende funzionalmente dal responsabile del SASN; o) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; q) effettua le visite medico-generiche di 1, 2 e 3 classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566), e rilascia la relativa certificazione medico-legale; r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1 grado. Per tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario; s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 27

Art. 27. Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno orario, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio i medici titolari di incarico nell'Ufficio SASN medesimo. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dal precedente art. 23. 3. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono al conferimento di ore di cui al comma 1 dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 28

Art. 28. Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo art. 29 il competente Dipartimento del Ministero della sanita' puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico ed il competente ufficio SASN ne da' comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese. 2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Dipartimento delle Professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanita' entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. Il direttore del suindicato Dipartimento del Ministero della sanita', sentita la commissione di cui al successivo art. 32 emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato nonche' all'ufficio SASN competente per territorio.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 29

Art. 29. M o b i l i t a' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente art. 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato art. 9. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 30

Art. 30. Compensi ed indennita' - Quote di carovita 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo I del presente regolamento. 2. Agli stessi compete l'indennita' di disponibilita' di cui al precedente art. 19. 3. I medici generici ambulatoriali, titolari di rapporti nell'ambito dell'attivita' di assistenza primaria, dell'attivita' territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316), devono optare tra l'indennita' di cui al comma 2 e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative. 4. Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente art. 16.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 31

Art. 31. Contributo ENPAM 1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 32

Art. 32. ((Commissione consultiva centrale)) ((1. Presso il Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, e' istituita, con decreto del direttore del suindicato Dipartimento, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della sanita'; b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto la presente intesa. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanita'. 4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, prevale la proposta piu' favorevole all'imputato. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento. 9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).)) Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dal presente accordo da quello approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-07-29;500), formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti si danno reciprocamente atto che venga assicurata uniformita' di orientamento nei futuri rinnovi contrattuali della medicina generale e della medicina ambulatoriale in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 30. Elenco delle parti firmatarie della convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti presso i SASN. Ministero della sanita': sen. dr.ssa Bettoni dr. D'Ari Sindacato medici SASN di Napoli: dr. Fais Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana (SUMAI): dr. Meledandri

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 33

Art. 33. ((Norma transitoria n. 1)) ((1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.))

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 34

Art. 34. ((Oneri di spesa)) ((1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1995, 1996 e 1997 in complessive L. 2.570.000.000 si fara' fronte con gli stanziamenti del cap. 1547 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'"; dopo l'art. 34 e prima della dichiarazione a verbale n. 1, pubblicata alla pag. 23 del predetto supplemento, devono intendersi pubblicate le seguenti norme finali: "Norma finale n. 1 Ai medici di cui al presente accordo in servizio nell'anno 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi di detto anno, un incremento dell'1%. Norma finale n. 2 Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 32 del presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'art. 32 dell'accordo reso esecutivo con il [decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1992-12-31;582)".))

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