DECRETO 5 giugno 1998, n. 234

Type Decreto
Publication 1998-06-05
Ultimo aggiornamento 1998-07-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31-7-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinameno del personale della polizia di Stato che espleta attivita' tecnicoscientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, cosi' come inserito dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' del concorso annuale per titoli di servizio ed esami per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, nonche' determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988.

Adotta

Il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di partecipazione

1.Al concorso annuale per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come inserito dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' ammesso a partecipare il personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di perito tecnico capo ed e' in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2.A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di perito tecnico capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, e' ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potra' contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo dei periti tecnici ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), dell'indicato decreto legislativo, avra' conseguito la qualifica di perito tecnico capo maturando le anzianita' di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto legislativo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 31-bis del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come inserito dall'art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue: a) nel limite del 50% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo; b) per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis. 2. La promozione decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 31-bis del D.P.R. n. 337/1982 vedi nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 15". - Il testo dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, lettera d), e comma 4 del decreto legislativo n. 197/1995 e' cosi' formulato: "Art 17. - Le disposizioni del presente capo si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici. 2. (Omissis)". "Art 13. - Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori istituito con il presente decreto conservando, se piu' favorevoli, il trattamento economico in godimento: a)-c) (omissis); d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente. 2.-3. (omissis). 4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1 ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione minima nella qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni".

Art. 2

Bando di concorso

Art. 3

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno

1.I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.

2.E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.

Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 93 e 205 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e' cosi' formulato: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono".

Art. 4

Domande di partecipazione

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

2.La commissione puo' essere integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

3.Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4.La commissone e' nominata con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.

Nota all'art. 5 - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 337/1982, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici; 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia piu' rappresentative sul piano nazionale. Della commissione fanno parte, altresi', un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione puo' essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti".

Art. 6

Prove d'esame

1.Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2.La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico e/o pratico in materie attinenti al profilo professionale del candidato volto a verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come sostituito dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

3.Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto penale e di diritto processuale penale e sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

5.Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

6.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

7.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio e' escluso dal concorso.

8.Il candidato che per gravi e documentati motivi e' impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, e' ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

9.Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Nota all'art. 6: - Il testo del comma 5 dell'art. 24 del D.P.R. n. 337/1982, cosi' come sostituito dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 197/1995, e' cosi' formulato: "5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento".

Art. 7

Titoli di servizio

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresi' i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

3.Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ea i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6.Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 8

Graduatoria

1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2.A parita' di punteggio, i periti tecnici capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sui periti tecnici capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono i periti tecnici capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. A parita' di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.

3.Con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 197/1995 si veda in nota all'art. 1.

Art. 9

R i n v i o

1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il Ministro: Napolitano

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1998

Registro n. 2 Interno, foglio n. 188

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