DECRETO 27 marzo 1998, n. 235
Entrata in vigore del decreto: 31-7-1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 12 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare, l'articolo 9, comma 3, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse;
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'articolo 13, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, nonche', al comma 4, la potesta' regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine alle relative modalita' di attuazione;
Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996, n. C 213/4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 900107 del 10 marzo 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Imprese beneficiarie
1.Le agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato ulteriormente dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse in favore delle imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazionedomanda di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria".
2.Ai fini della determinazione della misura di aiuto concedibile, e' definita piccola e media impresa quella che risponde ai requisiti fissati, sulla base della disciplina dell'Unione europea per gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che alla data di sottoscrizione della dichiarazionedomanda di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo del D.L. n. 415/1992 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. - La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Il testo del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse) coordinato con la legge di conversione n. 85/1995 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995. - Il testo del comma 3 dell'art. 9 del citato D.L. n. 41/1995 e' il seguente: "3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonche' al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalita' provvede il CIPE, che individua altresi', con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598". - Il testo del D.L. n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione) coordinato con la legge di conversione n. 341/1995 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995. - Il testo del D.L. n. 79/1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) coordinato con la legge di conversione n. 140/1997 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997. - Il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L. n. 79/1997, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' il seguente: "Art. 13. - 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale e' stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare: a) le tipologie di spesa ammissibili; b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti; c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2; d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione; e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' di restituzione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi: decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi; legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi; legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte dellalegge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 13 del D.L. n. 79/1997 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Attivita' e costi ammissibili
3.Sono altresi' ammessi alle agevolazioni gli oneri per le spese generali quantificati forfettariamente nella misura del 40 per cento del costo del personale di cui alla lettera a) del comma 2.
4.I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I costi di cui alle predette lettere b) e c) sono altresi' ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1997, anche tramite leasing, ed effettivamente utilizzati per le attivita' di cui al comma 1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazionedomanda di cui al successivo articolo 5, comma 1.
6.Qualora i beni acquisiti siano alienati successivamente all'avvenuto utilizzo degli stessi per le attivita' di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria conserva con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, e per il periodo ivi previsto la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto.
7.Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazionedomanda di cui all'articolo 5.
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile e' il seguente: "Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'".
Art. 3
Misura dell'agevolazione
2.A decorrere dalle dichiarazionidomande riferite al terzo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, e' altresi' riconosciuta, in aggiunta alle misure agevolative di cui al comma 1, un'agevolazione, pari al 20 per cento delle aliquote percentuali di cui al medesimo comma 1, commisurata agli incrementi dei costi di cui all'articolo 2, comma 2, rispetto alla media degli analoghi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico, nei medesimi esercizi, secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 2. Ai fini del presente comma le imprese di cui all'articolo 2, comma 7, presentano, con riferimento agli esercizi per i quali non sia stata presentata la dichiarazionedomanda, apposita certificazione sottoscritta da un revisore o professionista tra quelli indicati al comma 1, lettera a), dell'articolo 5, attestante i costi sostenuti nei predetti esercizi.
3.Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
4.Le agevolazioni concesse ad una singola impresa non possono superare lo 0,5 per cento dello stanziamento disponibile in ciascun esercizio, fermi restando, in ogni caso, i limiti previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le attivita' di ricerca e sviluppo. La concessione delle agevolazioni alle imprese appartenenti ai settori per i quali esistono particolari limitazioni da parte dell'Unione europea e' subordinata all'acquisizione del parere positivo della Commissione delle Comunita' europee, cui vengono notificate le istanze ai sensi dei correnti obblighi comunitari.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato di Roma e' il seguente: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) (Omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi".
Art. 4
Convenzione per la gestione degli interventi
1.Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla concessione delle agevolazioni, nonche' i successivi adempimenti per il controllo di cui all'articolo 7, comma 1, sono affidati ad una societa' od ente prescelto, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnicoorganizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
2.Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto prescelto con le modalita' di cui al comma 1, di seguito denominato "concessionario", sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti, i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo n. 157/1995 reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
Art. 5
Procedure per la concessione delle agevolazioni
2.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto definisce le informazioni e le documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazionedomanda, ivi incluse quelle che le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare in azienda, ai fini dell'attivita' ispettiva per cinque esercizi successivi a quello della dichiarazionedomanda, individuando altresi' il concessionario responsabile delle attivita' istruttorie. Con lo stesso decreto e' fissata la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazionedomanda e lo schema da utilizzare obbligatoriamente per l'accesso alle agevolazioni.
4.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle informazioni trasmesse dal concessionario, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori termini connessi all'acquisizione della certificazione antimafia, comunica al richiedente il riconoscimento del diritto al beneficio.
5.Qualora sulla base delle indicazioni trasmesse dal concessionario la dichiarazionedomanda sia carente di uno degli elementi previsti dal decreto di cui al comma 2 ovvero non rispondente allo schema allegato allo stesso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'impresa, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazionedomanda e comunque rispettando l'ordine di presentazione delle dichiarazionidomande, l'eventuale diniego dell'agevolazione ovvero, ove possibile, l'invito a sanare la dichiarazionedomanda risultata incompleta o inesatta; in tal caso, e' assunta come data di presentazione quella in cui l'istanza stessa viene regolarizzata.
6.Contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la chiusura del termine di presentazione della dichiarazione tramite apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le dichiarazioni eventualmente inoltrate successivamente alla data indicata dal predetto decreto sono restituite al richiedente.
7.Qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti alla concessione delle agevolazioni secondo gli importi spettanti in favore dell'ultima impresa ammissibile l'agevolazione e' disposta proquota fino ad esaurimento delle predette risorse residue tra le domande aventi stessa data di presentazione.
Art. 6
Fruizione dell'agevolazione
1.L'agevolazione concessa e' utilizzata, anche antecedentemente ai controlli di cui all'articolo 7, per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione concessa. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 1996), intendendosi la comunicazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento equiparata, quanto agli effetti, all'atto di liquidazione previsto dal predetto decreto.
2.L'agevolazione di cui al precedente comma 1 non costituisce corrispettivo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Note all'art. 6: - La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Il conto fiscale e' regolamentato dall'art. 78, comma 27 e seguenti. - Il decreto ministeriale n. 90/1996 reca: "Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse". - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, e' il seguente: "Art. 13 (Base imponibile). - La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".
Art. 7
Controlli e revoche
1.Il concessionario, successivamente alla concessione delle agevolazioni, accerta la sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni sulla base della dichiarazionedomanda dell'impresa beneficiaria e della documentazione allegata, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'eventuale esito negativo dei predetti accertamenti e' comunicato all'impresa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del comma 3, qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell'impresa.
2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. La convenzione di cui all'articolo 4 prevede che, qualora risulti la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni non comunicata al Ministero entro il termine di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di cui al comma 1, il concessionario sia tenuto al pagamento di una penale la cui misura e' definita nel bando di gara per la convenzione stessa in relazione all'entita' degli importi indebitamente fruiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3.Nei casi di revoca delle agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite, a seguito di revoca, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
4.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le informazioni sull'attivita' di cui al presente regolamento che il concessionario, in forma sintetica, deve trasmettere anche ai fini di monitoraggio all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro delle finanze Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 169
Note all'art. 7: - Il testo vigente dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 13 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente: "Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. (Omissis). 2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. 3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire. 4. (Omissis). 5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale". - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 si veda nelle note all'art. 4.
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