DECRETO 1 giugno 1998, n. 228

Type Decreto
Publication 1998-06-01
Ultimo aggiornamento 2000-10-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29-7-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 14 maggio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 1998;

Vita la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 1 giugno 1998, prot. n. 4074-8/3-6 U.L.;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Modalita' della prova preliminare

Art. 1

Archivio informatico dei quesiti

1.L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo 123 -ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila ((per lematerie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila)).

2.Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali.

Art. 2

Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti

1.Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' redatto facendo seguire alla parola "QUESITO" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una e' esatta; la posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato.

2.Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di una o piu' disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di cui all'allegato A.

3.I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficolta'. Ogni quesito e' classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficolta', in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficolta'. Il grado di difficolta' di ciascun quesito non e' reso palese ai candidati nel corso della prova.

Art. 3

Grado di difficolta' delle domande e punteggi per le risposte

1.Ogni quesito ha un grado di difficolta' secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1), "Domanda di media difficolta'" (numero 2), "Domanda difficile" (numero 3). Il grado di difficolta' e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento e' preposta la commissione di cui all'articolo 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

((2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficolta'; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficolta'; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi' conseguito si forma la graduatoria di merito))

3.Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non e' reso palese al candidato durante la prova preliminare.

Art. 4

Svolgimento della prova preliminare

1.La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare sono effettuate dal Ministro di grazia e giustizia con il bando di concorso o con successivo provvedimento da rendere pubblico alla data indicata dal bando.

2.La prova preliminare e' effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a seicento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto che indice il concorso.

3.I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo di idonei documenti di identita'.

4.I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5.Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato. Nella ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, la commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari gia' predisposti. In tale caso la consegna e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

6.La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle risposte e' quella vigente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5

Modalita' della prova preliminare

1.Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.

2.I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.

3.A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in ragione di ((trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa)), con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo puo' essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.

4.In caso di urgenza, quando non e' possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della magistratura, il prolungamento del termine ((di cui al comma 3, secondo periodo)) puo' essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.

5.A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficolta', raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.

6.I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri: ((a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficolta' in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficolta' in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro)); b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui e' composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non piu' di quattro domande per ciascun titolo e non piu' di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti; c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui e' composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non piu' di cinque domande per ciascun titolo e non piu' di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti; ((d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui e' suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6)).

7.Se non e' possibile utilizzare per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.

8.Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, e' ammessa la correzione delle risposte, da parte dei candidati.

Art. 5-bis

(( (Comitati di vigilanza). ))

((1. Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487))

Art. 6

Formazione della graduatoria

1.Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato e' memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.

2.Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria e' formata dal sistema informatico. E' vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.

((

2-bis.Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalita' atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilita', alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.

))

3.La graduatoria e' resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 ((di tale adempimento e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)). ((L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.))

Art. 7

Sistema informatico

1.Il sistema informatico per lo svolgimento della prova preliminare comprende il software applicativo specifico per la gestione della prova preliminare, l'archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficolta', il numero identificativo di ciascun candidato e quant'altro occorre per il corretto funzionamento della prova preliminare.

3.Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalita' tecniche per il concreto svolgimento della prova preliminare di cui all'articolo 4 e delle stesse viene fatta menzione nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Al bando di concorso, oltre allo schema di domanda di partecipazione, e' allegata una scheda esplicativa in ordine allo svolgimento della prova relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.

Art. 8

Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti

1.La commissione prevista dall'articolo 123 -q uater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. A tal fine puo' deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e puo' proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato.

2.La commissione ((...)) procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti.(( La commissione puo' suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente)) Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura puo' concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero ((totale ovvero)) parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla magistratura.

3.Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione ((procede)) all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresi', nella settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.

4.Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della commissione, ((tempestivamente)), all'ufficio che provvede all'inserimento nell'archivio.

5.Presso il centro elettronico di documentazione della corte di cassazione e' istituito un ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.

6.La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonche' del grado di difficolta' di ciascuno di essi, e' assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre ((novanta)) giorni a quella di pubblicazione del bando di concorso, e' indicata con avviso pubblicato in calce al bando di concorso stesso.

((

7.Per le necessita' di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unita' di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.

))

8.Per le necessita' di carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di grazia e giustizia.

9.Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche individuali, e di quanto altro occorra per assicurare ((la tempestiva formulazione e l'aggiornamento)) dell'archivio informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati nonche' della segreteria della commissione.

Capo II ((Disposizioni finali))

Art. 9

(( (Archivio dei quesiti). ))

((

1.Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.

))

Art. 10

((IL DECRETO 4 AGOSTO 2000, N. 261 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL CAPO II, ATTUALMENTE COSTITUITO DAL SOLO ARTICOLO 9))

Il Ministro: Flick

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1998

Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 278

all. 1 - art. 1

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