DECRETO 12 giugno 1998, n. 236

Type Decreto
Publication 1998-06-12
Ultimo aggiornamento 1998-07-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2-8-1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualita' ecologica;

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit",

Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. GAB/98/10005/A6 in data 28 maggio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, citato nelle premesse e' sostituito dal seguente: " 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.".

2.L'articolo 2, comma 4, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' sostituito dal seguente: " 4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresi' la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposiozioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L99 dell'11 aprile 1992. - Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 168/1 del 10 luglio 1993. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri") e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Composizione e funzionamento del Comitato). - 1. Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente di cui: a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente; b) due membri designati dal Ministero della sanita'; c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) due membri designati dal Ministero del tesoro. 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicati al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza. 3. I componenti del Comitato, ivi compresi, il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo. 4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresi' la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro. 5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attivita' riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attivita' concernenti l'Ecoaudit, ciascuna cosi' composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della sanita', un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit. 6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti. 7. Le decisioni del Comitato e delle due sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e del vice presidente. 8. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione. 9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1".

Art. 2

1.L'articolo 3, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".

2.Il comma 2 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: " 2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato.".

3.Allo stesso articolo e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.".

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413/1995, come modificato del presente decreto, e' il seguente: "Art. 3 (Supporto tecnico). - 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolameto, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore e venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato. 3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato. 4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valre sulle risorse di cui all'art. 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344".

Art. 3

1.L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' cosi' modificato: " 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, cosi' come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.".

2.L'articolo 14, comma 2, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' cosi' modificato: " 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.".

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 10 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel). - 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui e' stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, e' stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi sabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio. 2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualita' ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, e' stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunita' econimica europea del prodotto per il quale il marchio e' assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo e' di 500 ECU. Il Comitato puo' stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi sabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio. 3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica non sono esclusi ne' nel diritto relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario. 4. Il Comitato puo' stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto. 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, covnertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3. ''Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti'' - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempire entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento". - Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 14 (Quote). - 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonche' per il funzionamento e la promozione del sistema. 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 ''Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti'' - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento. 3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15".

Art. 4

1.L'articolo 16, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' sostituito dal seguente: " 1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attivita' di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonche' dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attivita' non rientranti nelle sue finalita' istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutivita' dei suddetti programmi.".

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 16 (Programmi di attivita' del Comitato). - 1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecouadit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attivita' di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'art. 3 del presente decreto nonche' dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attivita' non rientranti nelle sue finalita' istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di proria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutivita' dei suddetti programmi. 2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Art. 5

1.All'articolo 17 del decreto 2 agosto 1995, n. 413, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero.".

Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 213

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 17 (Compensi per il presidente ed i membri del Comitato). - 1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero".

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