DECRETO 18 giugno 1998, n. 238

Type Decreto
Publication 1998-06-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5-8-1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ed in particolare l'articolo 62, comma 4, il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - e la destinazione dell'eventuale attivo residuo;

Visto l'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del predetto regolamento;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 marzo 1998;

Considerato che non puo' essere accolta la riformulazione proposta dal Consiglio di Stato dell'articolo 2, comma 3, lettera b), in quanto indicando la sezione D del Fondo si e' inteso far riferimento ad una posta introdotta in via di fatto e non alla sezione C di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 2 aprile 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo". - Il testo dell'art. 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "3. Il fondo di cui all'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art. 62, comma 4, del predetto decreto legislativo". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "1. Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'art. 35". - Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, recita: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi". - Il decreto ministeriale 30 settembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991) recita: "Disciplina delle modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopracitata, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari". - Il decreto ministeriale 25 marzo 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992) recita: "Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1991 disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia". - Il testo dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo". - Il testo dell'art. 107 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. 11 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera e) ed f), del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: " e) impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea, diverso dall'Italia; f) "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea".

Art. 2

Istituzione della gestione speciale

1.La gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse, e' attribuita al Fondo medesimo.

2.Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata.

5.Le residue disponibilita' trasferite al Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1992, iscritte nella sezione B, sono utilizzate per la contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 5, a carico delle societa' di intermediazione mobiliare titolari delle disponibilita' stesse.

6.I titolari dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse possono far valere i propri diritti esclusivamente a carico della gestione speciale.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del D.M. 30 settembre 1991 e' il seguente: "Art. 4 (Struttura del Fondo). - 1. Il Fondo e' suddiviso, ai soli fini gestionali, in tre sezioni. 2. Alla sezione A sono imputate al netto della dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo di cui al successivo comma 4: a) le quote fisse del contributo versate dagli intermediari; b) le posizioni contributive individuali degli intermediari dichiarati insolventi e di quelli che cessano di appartenere al Fondo; c) i contributi suppletivi di cui al comma 7 dell'art. 3; d) gli interessi e ogni altra utilita' derivante dalla gestione e dall'investimento dei contributi versati dagli intermediari. 3. Alla sezione B sono imputate le posizioni contributive individuali degli intermediari di cui al comma 3 dell'art. 3. 4. Alla sezione C sono imputate la dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo e le spese stesse. 5. In caso di intervento, i pagamenti sono imputati prioritarianiente alla sezione A e solo per la parte non coperta alla sezione B del Fondo. 6. La parte di ogni intervento del Fondo eventualmente imputata alla sezione B del Fondo viene ripartita sulle posizioni contributive individuali di ciascun intermediario secondo quote calcolate moltiplicando la parte di intervento imputato alla sezione B del Fondo per il rapporto tra la posizione individuale dell'intermediario e la sezione B del Fondo". - Il testo dell'art. 3 del D.M. 30 settembre 1991 e' il seguente: "Art. 3 (Contributo). - 1. Gli intermediari sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale composto da una quota fissa uguale per tutti e da una quota variabile correlata alle attivita' per lo svolgimento delle quali essi sono autorizzati. 2. La quota fissa e' determinata, in sede di prima applicazione del presente decreto, in L. 1.000.000. 3. La quota variabile e' pari al prodotto tra i coefficienti di contribuzione uguali per tutti e le basi di commisurazione del contributo determinati come da tabella riportata in allegato al presente decreto, diminuito della posizione contributiva individuale in essere alla fine del periodo di contribuzione precedente. La posizione contributiva individuale e' pari alla somma delle contribuzioni variabili gia' effettuate dall'intermediario diminuita della somma delle quote degli interventi effettuati dal Fondo di pertinenza della propria posizione, calcolate come indicato nel comma 6 dell'art. 4. A tal fine il Fondo tiene evidenza dei versamenti effettuati da ciascun intermediario e delle decurtazioni connesse agli interventi effettuati. 4. Il contributo al Fondo non puo' comunque eccedere il 2 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. 4 -bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo non puo' comunque eccedere il 5 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. 5. Per le aziende e gli istituti di credito la quota variabile del contributo annuale e' ridotta ad un quarto dell'importo calcolato a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4. Qualora peraltro nel corso dei primi tre anni di funzionamento gli interventi del Fondo determinati da insolvenza di aziende ed istituti di credito superino il quarto degli interventi complessivi del Fondo la misura della quota variabile del contributo annuale dovuta da tali soggetti per ciascun anno ricompreso nel triennio e' aumentata in proporzione alla parte di interventi del Fondo eccedente il suddetto quarto. 6. Per le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge, la quota variabile del contributo relativa a tale attivita' e' ridotta alla meta' della somma calcolata a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4. 7. La quota fissa del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione e, successivamente, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. La quota variabile del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. 8. Gli agenti di cambio devono versare al Fondo la quota fissa del contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno e la quota variabile entro il 30 giugno di ciascun anno. 9. Qualora le disponibilita' del Fondo non siano sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, gli intermediari possono essere chiamati, con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob formulata d'intesa con la Banca d'Italia, al versamento di un contributo suppletivo in corso d'anno di importo non superiore a quello della propria posizione contributi va individuale, fatto in ogni caso salvo il limite di cui al precedente comma 4".

Art. 3

Vigilanza

1.Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.

2.Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto ((annuale)), inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo.

Art. 4

Copertura finanziaria

1.Il Fondo, sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima.

2.Il piano di cui al comma 1, e' aggiornato con cadenza ((annuale)) in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonche' ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3.Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilita' del Fondo istituito dall'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4.Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato ((annualmente)) in funzionae delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

5.Gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento.

6.I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro aggiornamenti nonche' la ripartizione dell'importo a carico degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Art. 5

Interventi

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