DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 255
Entrata in vigore del decreto: 15-8-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, puo' emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilita' volontaria su base regionale, ai fini dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro - settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il comma 7 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate inattuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998.
Art. 2
1.I bandi di mobilita' sono finalizzati all'immissione delle unita' di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996.
2.Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti gia' oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.
Nota all'art. 2: - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.
Art. 3
Art. 4
2.A parita' di punteggio hanno precedenza gli aspiranti che si trovano gia' in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso le direzioni del lavoro della stessa regione.
Note all'art. 4: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, recante: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 30 giugno 1995. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, recante: "Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1997.
Art. 5
1.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione delle graduatorie, le procedure di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e provvede all'assegnazione della sede nell'ambito regionale, secondo la predetta graduatoria e fino alla concorrenza dei posti vacanti individuati nel bando di mobilita', dandone comunicazione agli interessati ed alle amministrazioni di provenienza.
2.E' consentita la compensazione dei posti tra piu' regioni e previo consenso degli interessati. In assenza di compensazione si provvede alla restituzione del personale interessato all'amministrazione di provenienza.
Nota all'art. 5: - I commi 1 e 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (per il titolo dei decreti legislativi si veda in note alle premesse), cosi' recitano: "1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra i comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3".
Art. 6
1.L'inquadramento definitivo del personale interessato nelle qualifiche funzionali dell'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' effettuato sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo posseduto nell'amministrazione di provenienza e a seguito di un corso di formazione cui gli interessati sono tenuti a partecipare.
2.In caso di mancato superamento del corso gli interessati sono restituiti all'amministrazione di provenienza.
Art. 7
1.I corsi di formazione di cui all'articolo 6 sono diretti all'acquisizione della professionalita' propria delle funzioni ispettive. Essi devono avere durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi, tenendo conto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei diversi posti da coprire. Le modalita' dei corsi sono determinate con un provvedimento successivo alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4 tenendo conto dei livelli, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali possedute dagli interessati.
2.I percorsi formativi devono prevedere formazione in aula e formazione sul campo in affiancamento ad ispettori gia' in servizio.
3.Al termine di ogni corso e' previsto un colloquio finale di idoneita', il cui esito comporta altresi' l'attribuzione della qualifica ispettiva.
Art. 8
1.L'inquadramento economico avviene con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo oltre alla retribuzione individuale di anzianita' costituita da cio' che il dipendente ha maturato a titolo di anzianita' nelle amministrazioni di provenienza.
2.Le disposizioni del presente regolamento non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione dello Stato.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 24
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