DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 260

Type DPR
Publication 1998-06-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 3/10/1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo l997, n. 59, allegato 1, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite nell'adunanza del 17 settembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))

Art. 4

Procedure contabili

1.Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresi' individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.

Art. 5

B i l a n c i o

1.I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))

Art. 8

Abrogazioni

1.Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Nota all'art. 8: - Il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, recava: "Norme per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilita' a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato".

Art. 9

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick Registratro alla Corte dei conti il 23 luglio 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 27

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.