LEGGE 3 agosto 1998, n. 271

Type Legge
Publication 1998-08-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 11-8-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza: Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1998. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181. Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente: "Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: 'Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione"".

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