LEGGE 3 agosto 1998, n. 276

Type Legge
Publication 1998-08-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 13-8-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produ zione lattiera, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza: Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1998. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182. All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e' sostituito dal seguente: '' 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e' fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresi' ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa''"; al comma 2, il capoverso 4 e' sostituito dal seguente: " 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente"; al comma 3, al capoverso 1-bis, le parole: " con effetto per il periodo 1998-1999" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto"; dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999. 3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b)"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli". Nel titolo del decretolegge, sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari".

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