DECRETO 10 giugno 1998, n. 273
Entrata in vigore del decreto: 25-8-1998
IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante "Delega al Ministro Walter Veltroni in materia di spettacolo e sport";
Visto l'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con il quale sono state istituite le nuove commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;
Visto l'articolo 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, con il quale e' stata prevista la costituzione del comitato per i problemi dello spettacolo;
Visti gli articoli 1 e 7, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il proprio decreto 6 maggio 1997, con il quale si e' provveduto alla istituzione del comitato per i problemi dello spettacolo;
Ritenuto di dover determinare le modalita' di convocazione e funzionamento delle citate commissioni nonche' di costituzione e convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 380/GA418 del 4 giugno 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Costituzione del comitato per i problemi dello spettacolo
Art. 1
1.Il comitato per i problemi dello spettacolo e' composto da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non meno di cinque e da non piu' di undici componenti.
2.Il comitato e' composto, complessivamente, dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, che lo presiede, dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nonche' dagli ulteriori componenti di ciascuna sezione, nei limiti di cui al comma 1.
3.Le sezioni del comitato sono composte da appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria, nonche' dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che ne presiede le sedute.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto-legge n. 97/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport". - Il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente: "59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione consultiva per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. 60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle". - Il testo dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 1 (Comitato per i problemi dello spettacolo). - 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato. 2. Tutte le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del comitato. 3. All'art. 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo"". "5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'art. 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo".
Art. 2
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, reca: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 14 agosto 1967, n. 800, reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali". - Il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali), concerne: "Attivita' musicali in Italia e all'estero"".
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
1.L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.
2.Per i fini di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dello spettacolo invita le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, previa individuazione di quelle tra esse maggiormente rappresentative, ad effettuare le designazioni di competenza, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del relativo invito.
3.Il comitato per i problemi dello spettacolo e le singole sezioni operano con la maggioranza dei componenti oggetto di designazione, anche se, decorso il termine di cui al comma 2, non siano pervenute tutte le designazioni previste.
Capo II Modalita' di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo
Art. 8
2.Il comitato per i problemi dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui esso e' suddiviso.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del decretolegge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' il seguente: "2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualita', l'interesse nazionale cosi' come definito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa". - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si veda in note alle premesse.
Art. 9
1.Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto dall'Autorita' di Governo competente che, per singole sedute, puo' delegarne la presidenza al capo del Dipartimento dello spettacolo.
2.La convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo e' effettuata dall'Autorita' di Governo competente o, per sua delega, dal capo del Dipartimento dello spettacolo. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed e' inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata.
3.La convocazione di cui al comma 2 e' altresi' inviata al capo del settore legislativo dello spettacolo, il quale puo' partecipare alle sedute del comitato, con compiti di consulenza tecnicogiuridica e senza diritto di voto.
4.La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e' a disposizione dei componenti del comitato, presso gli uffici del Dipartimento dello spettacolo, almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'autorita' di Governo competente per lo spettacolo puo' disporre l'invio della documentazione al domicilio dei componenti del comitato.
5.Le riunioni del comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti, che sono tenuti al segreto in ordine a quanto discusso e deliberato. Gli atti del comitato sono validamente assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.
6.Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente individuato dal capo del Dipartimento dello spettacolo tra il personale del dipartimento, con qualifica non inferiore alla settima.
7.Il verbale e' approvato nella successiva seduta del comitato.
Art. 10
1.Le sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
Art. 11
1.Le riunioni delle sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo o, per sua delega relativa a singole sedute, da un dirigente del medesimo dipartimento.
2.Per le modalita' di convocazione delle sedute, nonche' per la validita' delle medesime e degli atti assunti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 6, salvo il potere di convocazione che e' attribuito al capo del Dipartimento dello spettacolo.
3.Non e' necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della sezione del comitato.
Capo III Modalita' di funzionamento delle commissioni
Art. 12
1.Le commissioni consultive dello spettacolo, istituite ai sensi dell'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo' delegare di volta in volta, un dirigente del medesimo dipartimento a presiederne le sedute.
Nota all'art. 12: - Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, si veda in note alle premesse.
Art. 13
1.La convocazione delle sedute delle commissioni e' effettuata dal capo del Dipartimento dello spettacolo mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. Tale comunicazione e' inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.
2.La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata, per conoscenza, all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.
3.Non e' necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione, sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della commissione.
4.La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e' a disposizione dei componenti, presso gli uffici del Dipartimento, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta. Il capo del Dipartimento puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio della documentazione al domicilio dei componenti della commissione.
Art. 14
1.La riunione della commissione e' valida quando sono presenti almeno cinque componenti della commissione medesima.
2.I pareri della commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario.
Art. 15
1.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente individuato dal capo del Dipartimento dello spettacolo tra il personale del dipartimento, con qualifica non inferiore alla settima.
2.Il verbale e' approvato nella successiva seduta della commissione.
Art. 16
1.I componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo, nell'ambito dell'attivita' direttamente connessa con le funzioni istituzionali, possono essere autorizzati, nei limiti delle disposizioni vigenti, a svolgere missioni di servizio nel territorio nazionale, per necessita' di verifica della qualita' artistica delle attivita' dei soggetti richiedenti contributi al Dipartimento dello spettacolo. L'autorizzazione e' concessa dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nei limiti dello stanziamento previsto sul relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.
Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 341
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