DECRETO 16 giugno 1998, n. 280
Entrata in vigore del decreto: 28-8-1998
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disposizioni sulla "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 con il quale e' stato istituito il Ministero per le politiche agricole;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'opportunita' di adottare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 3 e dell'articolo 18, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione amministrativa e della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Udito il parere del ConsigIio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 940 C.V. del 5 maggio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
1.Il presente regolamento determina l'organizzazione, le competenze ed il funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "3. Il Comitato e' composto da una sezione interprofessionale costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria". - Il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675". Nota all'art. 1: - La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992 reca: "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini".
Art. 2
Competenze della sezione amministrativa
Note all'art. 2: - Il testo del comma 8-bis dell'art. 17 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "8-bis. Propone anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione". - Il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 27 (Concorsi enologici). - 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalita' previsti, possono patecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17. 2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite". - Il testo del decreto 8 giugno 1995 (Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia) e' il seguente: "Art. 1. Le regioni sono competenti ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia in una determinata campagna vitivinicola. Art. 2. L'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e' concesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni che ne facciano motivata richiesta. La richiesta deve necessariamente contenere: la dichiarazione della regione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni climatiche avverse. Copia della documentazione relativa all'accertamento rimarra' in possesso della regione richiedente; i tipi di vini per i quali si intende procedere all'arricchimento: vini da tavola, V.Q.P.R.D. e vini a base spumante; il numero dei gradi che devono essere aggiunti. Le richieste dovranno pervenire al Ministero non prima del 10 agosto. Tuttavia, in caso di coltivazione di varieta' di viti a maturazione precoce nonche' il particolare andamento climatico nelle aree di competenza lo rendano necessario, gli organismi regionali possono richiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data. In tal caso la richiesta deve contenere una circostanziata relazione esplicativa. Art. 3. Il Ministero provvedera' ad emanare la relativa autorizzazione entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui tale richiesta e' pervenuta". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 164/1992 (Analisi chimicofisiche ed esame organolettico), e' il seguente: "Art. 13. - 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimicofisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase di imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC. 2. L'analisi chimicofisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15. 3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito degli appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati. 4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare. 5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi. 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400/1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analiticoorganolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami. 7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero. 8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia".
Art. 3
Capo della sezione amministrativa e capo della segreteria
1.Alla sezione amministrativa ed alla segreteria organizzata al suo interno, e' preposto il capo della sezione amministrativa e della segreteria, con qualifica di dirigente.
2.Il predetto dirigente oltre ad essere responsabile di tutte le attribuzioni di cui all'articolo 2: assiste alle riunioni della sezione interprofessionale; segnala al direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali i nominativi dei funzionari da designare come segretario effettivo e segretario supplente in occasione delle riunioni della sezione interprofessionale; svolge ogni altro incarico conferitogli nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.
Art. 4
Segretario effettivo e segretario supplente
Il Ministro: Pinto Visto il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 146
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