LEGGE 30 luglio 1998, n. 291
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione stessa.
Art. 3
1.Con provvedimento del Ministro delle finanze e', ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26/07/95, RICHIAMANDO gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967, CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorita' competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunita' ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare a quelle contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, CONVINTI che e' necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambo i settori evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Ai fini della presente Convenzione, si intendono per 1) "leggi nazionali", le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all'amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti: - la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare alle misure contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea; - il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o utilizzati a tal fine; 2) "dati personali", qualsiasi informazione riguardante un individuo identificato o identificabile; 3) "Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che inserisce dati nel Sistema informativo doganale.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri istituiscono e mantengono un Sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, in appresso denominato "Sistema informativo doganale". 2. Il Sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo le disposizioni della presente convenzione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo piu' efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si puo' accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti: (i) merci; (ii) mezzi di trasporto; (iii) imprese; (iv) persone; (v) tendenze in materia di frode; (vi) disponibilita' di competenze professionali. 2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio. La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16. 3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da (i) a (vi) dell'articolo 3 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie (v) e (vi) dell'articolo 3 non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti: (i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi; (ii) data e luogo di nascita; (iii) cittadinanza; (iv) sesso; (v) segni particolari oggettivi e permanenti; (vi) motivo dell'inclusione dei dati; (vii) azione proposta; (viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha gia' fatto uso di armi o di violenza ovvero e' sfuggita alle autorita'. Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all'articolo 6, prima fase, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981".
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 1. I dati delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici. 2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attivita' illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 1. Se le azioni suggerite di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono attuate, e' possibile raccogliere e trasmettere interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati: (i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione; (ii) il luogo, l'ora o il motivo del controllo; (iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio; (iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato; (v) il mezzo di trasporto utilizzato; (vi) gli oggetti trasportati; (vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della societa' e della persona. Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa. 2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale e' riservato unicamente alle autorita' nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorita' nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorita' competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle proprie autorita' competenti nominate a norma del paragrafo 1 per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorita', a quali dati puo' avere accesso e per quali scopi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Tale accordo riveste la forma di un protocollo alla presente convenzione. La decisione degli Stati membri tiene conto di tutti gli accordi reciproci e di ogni parere dell'Autorita' comune di controllo di cui all'articolo 18, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2; essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione e' conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e deve tener conto del principio 5.5. della raccomandazione R(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 3, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorita' nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 elenco delle autorita' competenti da esso nominate in conformita' del paragrafo 2. 4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorita' nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali. Ciascuno Stato membro prende speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorita' comune di controllo di cui all'articolo 18.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. 2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 5 suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, e' disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10 1. Ciascuno Stato membro designa l'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del Sistema informativo doganale. 2. Tale amministrazione e' responsabile del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale nello Stato membro e prende le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione. 3. Gli Stati membri si comunicano vicendevolmente quale e' l'amministrazione competente di cui al paragrafo 1.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale. 2. Qualora uno Stato membro rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente convenzione, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri. 3. Se uno degli Stati membri dispone di prove indicanti che un dato e' di fatto inesatto, oppure che e' stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli Stati membri della correzione o cancellazione effettuata. 4. Lo Stato membro che al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema. 5. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorita' competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati del Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorita' competenti, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 4 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessita' di conservarli riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti. 2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati puo' decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 15, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso e' limitato in conformita' del paragrafo 4. 3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese. 4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 15, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 16 o le autorita' di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalita', dopo di che i dati devono essere cancellati.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale adottano, entro la data di entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981. 2. Uno Stato membro puo' ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o piu' autorita' di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 17. 3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale e' assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni piu' rigorosa disposizione contenuta nella presente convenzione.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa si' che, in virtu' delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati a carattere personale del Sistema informativo doganale a fini diversi dallo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I dati possono essere copiati solo per fini tecnici, purche' tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni ad opera delle autorita' di cui all'articolo 7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere trasferiti dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali.
Convenzione - art. 15
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