LEGGE 30 luglio 1998, n. 292
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso protocollo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO, CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE NEL SETTORE DOGANALE Le Alte Parti contraenti, hanno convenuto le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale alle condizioni definite al paragrafo 2, lettera a) o al paragrafo 2, lettera b). 2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, puo' precisare che: a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della Corte stessa. 2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte alla corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause di cui e' investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonche' le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2. 3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Il presente protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale a norma dell'articolo 25 di tale convenzione e' tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento e' trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio. 2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Gli emendamenti cosi' adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
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