LEGGE 30 luglio 1998, n. 294
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Scambio di lettere 1-art. 1
L'Ambasciatore di Svizzera Roma, 22 agosto 1996 Reciproco riconoscimento delle maturita' rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Universita' e Politecnici in Svizzera; Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Signor Direttore Generale, con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1 dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiane e svizzere hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturita' rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Universita' e Politecnici in Svizzera; Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorita' universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, puo' accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati. Articolo 1 Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita' e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturita' svizzera, i diplomi di maturita' rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.
Scambio di lettere 1-art. 2
Articolo 2 Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorita' cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturita' dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Direttore Generale Michelangelo JACOBUCCI Direzione Generale delle Relazioni Culturali Ministero degli Affari Esteri ROMA
Scambio di lettere 1-art. 3
Articolo 3 I benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all'art. 6, lettera b.
Scambio di lettere 1-art. 4
Articolo 4 Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite: - insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6; - lo svolgimento di detti programmi e' affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico e' a carico delle scuole; - un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere; - la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) vertera' sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999; - ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.
Scambio di lettere 1-art. 5
Articolo 5 La parte italiana e' disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potra' decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all'art. 1.
Scambio di lettere 1-art. 6
Articolo 6 a) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico Comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere. b) Il Comitato tecnico misto e' convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per: - verificare l'estensibilita' della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima; - prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche gia' notificate per via diplomatica all'altra Parte al momento del loro verificarsi; - proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi. c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.
Scambio di lettere 1-art. 7
Articolo 7 Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalita' previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.
Scambio di lettere 1-art. 8
Articolo 8 Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/1997, l'ammissione alle Universita', Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa. Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali. Quest'Accordo puo' essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno. Dante MARTINELLI Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere 1-Allegati
Allegato all'articolo 1 1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea 2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale "Vilfredo Pareto", Losanna 3. Liceo Scientifico sperimentale "Leonardo da Vinci", Lugano 4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale "Istituto sul Rosenberg", San Gallo 5. Liceo Tecnico per il Turismo "Scalabrini Gmur", San Gallo 6. Liceo Scientifico "Istituto Internazionale Montana" del Zugerberg, Zugo 7. Liceo Linguistico "Pier Martire Vermigli", Zurigo Allegato all'articolo 2 1. Scuola Svizzera, Milano 2. Scuola Svizzera, Roma
Scambio di lettere 2-art. 1
Roma, 6 settembre 1996 Ministero degli Affari Esteri IL DIRETTORE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto 1996, il cui testo e' il seguente: "Signor Direttore Generale, con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1 dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiana e svizzera hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturita' rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Universita' e Politecnici in Svizzera; Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorita' universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, puo' accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati. Articolo 1 Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita' e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturita' svizzera, i diplomi di maturita' rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.
Scambio di lettere 2-art. 2
Articolo 2 Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita', Politecnici e istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorita' cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturita' dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Scambio di lettere 2-art. 3
Articolo 3 I benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all'art. 6, lettera b.
Scambio di lettere 2-art. 4
Articolo 4 Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite: - insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6; - lo svolgimento di detti programmi e' affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico e' a carico delle scuole; - un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere; - la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) vertera' sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999; - ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.
Scambio di lettere 2-art. 5
Articolo 5 La parte italiana e' disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potra' decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all'art. 1.
Scambio di lettere 2-art. 6
Articolo 6 a) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere. b) Il Comitato tecnico misto e' convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per: - verificare l'estensibilita' della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima; - prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche gia' notificate per via diplomatica all'altra Parte al momento del loro verificarsi; - proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi. c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.
Scambio di lettere 2-art. 7
Articolo 7 Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalita' previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.
Scambio di lettere 2-art. 8
Articolo 8 Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall'anno accademico 1996/1997, l'ammissione alle Universita', Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intesa. Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali. Quest'Accordo puo' essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno." Ho l'onore di confermarLe che il Governo Italiano e' d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Min. Plen. I cl: Michelangelo Jacobucci Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere 2-Allegati
S.E. l'Ambasciatore di Svizzera Sig. Dante MARTINELLI ROMA Allegati allo Scambio di Lettere italo-svizzero fatto a Roma il 22 agosto 1996 e settembre 1996 sul reciproco riconoscimento dei titoli di maturita' rilasciati dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Universita' e Politecnici in Svizzera; Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia) Allegato all'articolo 1 1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea 2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale "Vilfredo Pareto", Losanna 3. Liceo Scientifico sperimentale "Leonardo da Vinci", Lugano 4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale "Istituto sul Rosenberg", San Gallo 5. Liceo Tecnico per il Turismo "Scalabrini Gmur", San Gallo 6. Liceo Scientifico "Istituto Internazionale Montana" del Zugerberg, Zugo 7. Liceo Linguistico "Pier Martire Vermigli", Zurigo Allegato all'articolo 2 1. Scuola Svizzera, Milano 2. Scuola Svizzera, Roma
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