DECRETO 22 luglio 1998, n. 275
Entrata in vigore del decreto: 26/08/1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;
Visto, in particolare, l'articolo 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o piu' decreti emanati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalita' di attuazione;
Visto il comma 5 del predetto articolo 5 che ne esclude dall'applicazione i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06: settori disciplinati dal trattato CECA; costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
Considerato di non accogliere l'osservazione contenuta nel predetto parere in merito all'opportunita' di fissare nel presente regolamento i termini per la presentazione delle domande e le modalita' di inoltro e documentazione, in quanto il rinvio a decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trova le sue giustificazioni pratiche nell'impossibilita' di definire in sede di regolamento medesimo i tempi nei quali, in ciascun anno e per tutto il periodo di vigenza dell'atto, si renderanno disponibili le risorse finanziarie necessarie per la copertura delle agevolazioni, con la loro connessa quantificazione, nonche' nella necessita' di adeguare, con la massima flessibilita', gli aspetti di mero dettaglio della procedura per l'ammissione alle agevolazioni alle normative in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici e di semplificazione della documentazione amministrativa, in corso di continua evoluzione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-3903M del 16 luglio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito operativo
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 5 (Incentivi per la ricerca scientifica). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari: a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel settore della ricerca; b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che: a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5), lettere b), c), d), e) e g). 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi. 4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesisne agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresi' determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche' non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a) relativamente al credito di imposta ivi previsto. 6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7. 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonche' possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982. 8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: ''19 dicembre 1992, n. 488;'' sono inserite le seguenti: ''art. 11, comma 5, del decetolegge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451''; b) al comma 2, dopo le parole: ''degli enti pubblici di ricerca'' sono inserite le seguenti: ''e delle universita''' e dopo le parole: ''consentito agli enti'' sono inserite le seguenti: ''e agli atenei''; c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''rapporto di lavoro con l'ente'' sono inserite le seguenti: ''o con l'ateneo'' e al terzo periodo, dopo le parole: ''corrisposto dall'ente'', sono inserite le seguenti: ''o dall'ateneo''; d) al comma 4, le parole da: ''nonche' per l'anno l998'' fino a: ''n. 451'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati'' e dopo le parole: ''enti pubblici di ricerca'' sono inserite le seguenti: ''e alle universita'''". - La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti de minimis, ritenuti compatibili con l'art. 92 del trattato Ce, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attivita' dell'agricoltura o della pesca. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generli regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposa del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succesive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato in nota alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): "Art. 8 (Comparto del porsonale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il Comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto superiore di sanita' (ISS); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria; dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.); dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar); dall'Area di ricerca di Trieste. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: a) per la parte pubblica: dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". - Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 4. - Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al ''Fondo speciale per la ricerca applicata'' nonche' il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno. Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includera' in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'IMI eroghera' i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualita', il contenuto della ricerca e del servizio svolti. I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma". - La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, recante, fra l'altro, in allegato la definizione di ricerca, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C. - Si riportano i testi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705: "Art. 91 (Collaborazione interuniversitaria). - Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 65 e 90 possono essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le universita' interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' universita'. In particolare, i centri possono collegare universita' della stessa citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni universita' puo' disporre l'assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e universita' di paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati tecnicoscientifici di particolare complessita'. Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accadenico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali che perseguono le finalita' di cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale. I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane per il perseguimento di finalita' istituzionali comuni alle universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna universita' interessata, con le modalita' di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse universita'". "Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che: a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo rapporto di prestazione di opera scientifica; b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico; c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca; d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente art. 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca. La partecipazione dell'universta' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori". - Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio delle comunita' europee del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2 serie speciale - Comunita' europee del 15 settembre 1988, ed e' stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. Si riporta il testo vigente dell'art. 1: "Art. 1 (Obiettivi). - L'azione che la Comunita' conduce attraverso i Fondi strutturali; lo strumento finanziario di orientamento della Pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/1993, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali; lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, in appresso denominato ''obiettivo n. 1''; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato ''obiettivo n. 2''; 3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato ''obiettivo n. 3''; 4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato ''obiettivo n. 4''; 5) promuovere lo svilppo rurale: a) accelerando l'adegumento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune; b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento struttuale delle zone rurali, (in appresso denominati rispettivamente ''obiettivo n. 5 a)'' e ''obiettivo n. 5 b)''. Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5 a)". - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centronord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.): "Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate e' autorizzata la spesa di 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economci, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto; d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvaone del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".
Art. 2
Soggetti beneficiari
2.Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06: settori disciplinati dal Trattato CECA, costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca.
Note all'art. 2: - La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04, recante, fra l'altro, la definizione delle piccole e medie imprese, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/213/4 del 23 luglio 1996. - La leggequadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199; in particolare si riporta il testo dell'art. 6: "Art. 6 (Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane). - I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente art. 5. Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita' consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni cosi' come definite dal CIPI purche' in numero non superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni". - Si riporta il testo vigente dell'art. 2195 del codice civile: "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliari delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". - Gli estremi della comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C68/06 sono riportati in nota alle premesse.
Art. 3
Importo dei crediti di imposta e cumulabilita'
3.Se il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, usufruisce, a partire dal 1 gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' del credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unita' di personale, sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le stesse finalita' da normative nazionali o comunitarie.
Note all'art. 3: - L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, e' riportato in nota all'art. 1. - L'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' riportato in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione): "Art. 14 (Occupazione nel settore della ricerca). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 541; e decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata . 2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle universita' in attesa del riordino generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo, assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dall'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati. 4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati, possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca e alle uni- versita', i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca. 5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di confinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica". - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica): "Art. 13 (Misure fiscali a sostegno delle imprese industriali). 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3. il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale e' stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto da pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per 1'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni. 4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare: a) le tipologie di spesa ammissibili; b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' del- l'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti; c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2; d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione; e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' di restituzione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi: decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: 100 miliardi; legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): 200 miliardi; legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): 50 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 4
Presentazione delle domande
5.I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), devono altresi' dichiarare che l'investimento in ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), e' da ritenersi aggiuntivo, con riferimento ai parametri indicati al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Il regolamento CEE n. 2052/1988 del consiglio delle Comunita' europee del 24 giugno 1988, e' riportato in nota all'art. 1. - Le indicazioni circa la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 sono riportate in nota all'art. 1.
Art. 5
Concessione dei crediti di imposta
2.Le domandedichiarazioni inoltrate successivamente alla scadenza del termine finale di cui all'articolo 8 sono restituite ai richiedenti.
4.Scaduti i termini di cui al comma 3, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari, che pubblica nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni.
5.Per l'anno 1998, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono determinati, in deroga ai commi 2, 3 e 4 esclusivamente sulla base delle domandedichiarazioni di cui all'articolo 4 presentate entro il termine finale determinato per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 8 e in conformita' all'ordine di priorita' di cui al comma 1, secondo apposito elenco formato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e trasmesso al sistema informativo del Ministero delle finanze dandone comunicazione agli interessati. Resta fermo per i beneficiari l'obbligo di trasmettere entro il 31 dicembre 1998 la documentazione o la dichiarazione di cui al comma 3. La mancata spedizione entro il termine indicato determina la revoca della agevolazione.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato in nota alle premesse. - Il comma 11 dell'art. 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' recita: "11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base ''Devoluzione di proventi'' dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 6
Modalita' di fruizione del credito di imposta
1.Il credito di imposta e' indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso.
2.Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, a partire dai versamenti da effettuare per il periodo di imposta di cui al comma 1 successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4. Il credito di imposta puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa.
3.Il credito di imposta non e' rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile nei periodi di imposta successivi.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti dall'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre l972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dbis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20".
Art. 7
Controllo e monitoraggio
1.Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' in qualsiasi momento verificare la validita' della documentazione o della dichiarazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonche' effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al presente decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi ministeriali. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario e' escluso dalle agevolazioni di cui al presente decreto. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilita' dei contraenti e degli importi contrattuali erogati.
2.Il Ministero delle finanze comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito e' fatto valere. I Ministeri delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica revoca le agevolazioni.
3.Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' o di enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.
4.Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono a carico della disponibilita' del Fondo.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro". - L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato in nota alle premesse. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 52.
Art. 8
Termine per la presentazione delle domande
1.I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e l'ufficio competente per la loro ricezione sono determinati da decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I decreti indicano altresi' le modalita' di comunicazione utilizzate dal Ministero predetto nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiarne ai sensi dell'articolo 5.
2.A partire dall'anno 1999 le modalita' di inoltro delle domande - dichiarazioni di cui all'articolo 4, le modalita' di sottoscrizione, identificazione e trasmissione dei documenti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, possono essere modificate con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, anche in relazione all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici, nonche' all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti decreti, altresi', possono integrare le indicazioni da contenere nelle domandedichiarazione di cui al precedente articolo 4 per esigenze di monitoraggio e controllo.
Note all'art. 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998, n. 60. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127: "Art. 1 (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. 3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi: a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi; b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo; d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
Art. 9
Regolazione contabile dei crediti di imposta
1.Alla regolazione contabile dei crediti di imposta fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unita' previsionale di base 4.1.2.5. - Devoluzione di proventi (capitolo 3536) - dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, e corrispondenti unita' per gli anni successivi, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. I fondi gia' iscritti sulla predetta unita' previsionale sono integrati annualmente di un importo pari alle quote che il CIPE determina in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 221
Nota all'art. 9: - Il comma 11 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato in nota all'art. 5.
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