DECRETO 4 maggio 1998, n. 298
Entrata in vigore del decreto: 4-9-1998
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento CEE N. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1026/91 del 22 aprile 1991;
Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
Visto il regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, relativo alla constatazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 2930/81 della Commissione del 12 ottobre 1981, che stabilisce le disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2237/91;
Visto il regolamento CEE n. 563/82 della Commissione del 10 marzo 1982, che reca modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2090/93;
Visto il regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le modalita' d'attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 295/96 della Commissione del 16 febbraio 1996, recante modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti, sulle base della tabella di classificazione delle carcasse;
Visto il decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996 con il quale sono stati attribuiti alle regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a classificare e rilevare i prezzi di mercato dei bovini abbattuti;
Vista la legge n. 213 dell'8 luglio 1997, relativa alla classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;
Considerata la necessita' di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti comunitari, nonche' le modalita' esplicative della legge n. 213/1997 succitata;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere le competenze del Comitato nazionale bovini, istituito con decreto ministeriale del 2 agosto 1984, organo tecnico per l'applicazione, in maniera organica ed omogenea su tutto il territorio nazionale, della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
Considerato che occorre prevedere le norme minime per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine e che, pertanto, gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE nonche' le persone fisiche o giuridiche interessate devono effettuare tale operazione ai sensi del regolamento CE n. 295/96;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1462 del 2 dicembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Classificazione delle carcasse bovine
Art. 1
1.Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213, tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, denominati in seguito "stabilimenti", classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti conformemente alla tabella comunitaria istituita con regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni.
3.Possono ottenere deroghe dall'obbligo della classificazione gli stabilimenti che, in media annuale, non macellano piu' di 75 bovini adulti per settimana, previa apposita richiesta.
4.Deroghe temporanee possono essere accordate agli stabilimenti che si limitano a macellare, in media annuale, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, un numero di bovini adulti pari a 150 capi per settimana, previa apposita richiesta.
5.Le richieste di deroga di cui ai commi 3 e 4 vanno indirizzate al Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni, che valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta alle richieste pervenute.
6.Il Ministero cura, previo esame delle motivazioni che hanno dato luogo alle richieste di deroga di cui al comma 4, la comunicazione all'esecutivo comunitario, per i provvedimenti di competenza in ordine all'accettazione delle deroghe stesse.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - I regolamenti comunitari citati nelle premesse del provvedimento sono immediatamente applicabili e attengono alle norme sulla classificazione e rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine. - Il D.M. n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, attribuisce alle regioni funzioni di controllo sulla classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine. - La legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1997, n. 162, impone sanzioni per coloro che contravvengano all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine e alla relativa rilevazione dei prezzi o che operino in difformita' della normativa comunitaria e nazionale. La succitata legge prevede, all'art. 2, l'emanazione di un regolamento di attuazione, oggetto della prsente pubblicazione. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 2
1.L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di qualita' e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo articolo 6, comma 1.
3.L'identificazione puo' essere effettuata anche tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali del Ministero.
5.Il responsabile della struttura di macellazione comunica il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere all'abbattimento del proprio bestiame, cosi' come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1186/90.
6.La comunicazione contiene l'indicazione delle classi di conformazione e d'ingrasso nonche' delle categorie di animali, sulle fatture destinate al fornitore dell'animale, ovvero, su un documento amministrativo allegato alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale.
Art. 3
1.I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'articolo 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.
2.Il tesserino di cui al comma 1 contiene gli elementi di identificazione dell'esperto, compreso il numero progressivo di matricola, ed e' predisposto e rinnovato secondo le disposizioni che, al riguardo, sono stabilite con apposito provvedimento del Ministro per le politiche agricole.
Capo II Comitato nazionale bovini
Art. 4
1.Il coordinamento delle attivita' contemplate nel presente regolamento e' curato dal "Comitato per l'applicazione sul territorio nazionale della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti".
2.Con decreto del Ministro per le politiche agricole, in sostituzione del decreto ministeriale 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1984 n. 219, sono stabilite le modalita' di funzionamento, le competenze e la composizione del Comitato nazionale bovini con specificazione delle rappresentanze delle organizzazioni professionali dei macellatori e degli allevatori che compongono il Comitato nazionale bovini, nonche' le funzioni della segreteria amministrativa.
Capo III Rilevazione dei prezzi di mercato
Art. 5
1.I responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria di cui al regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio e secondo le disposizioni dei regolamenti CEE n. 563/82 del 10 marzo 1982 e n. 295 del 16 febbraio 1996 della Commissione e della legge n. 213 dell'8 luglio 1997.
2.Inoltre, sono tenute a rilevare i prezzi di mercato le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno, in appresso indicati "conferenti", i quali provvedono alla determinazione del prezzo per categoria e classe di qualita' sulla base delle indicazioni di cui agli articoli successivi e delle comunicazioni ricevute dai titolari degli stabilimenti e indicate all'articolo 2, comma 5.
Art. 6
1.Le categorie di animali e relative classi di qualita' e di grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti: categorie: A, B, C, D, E; classi di qualita': S, E, U, R, O, P; stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.
2.Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.
3.La rilevazione dei prezzi e' effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in considerazione e' quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure delle carcasse a caldo, constatato il piu' rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 per cento.
4.Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto dell'articolo 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che identifica la "carcassa riferimento" come segue: senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino; senza piccione, ne' corata (diaframma e pilastro del diaframma); senza coda; senza midollo spinale; senza grassella (grasso scrotale); senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello); senza solco giugulare (vena grassa).
5.Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da quelle della "carcassa di riferimento", il peso e' adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.
Art. 7
1.La rilevazione dei prezzi di mercato di cui agli articoli 5 e 6 e' effettuata su tutto il bestiame adulto macellato.
Art. 8
1.Le comunicazioni dei prezzi rilevati sono trasmesse direttamente al Ministero, entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di riferimento. La medesima comunicazione e' inviata anche alle camere di commercio competenti per territorio.
2.Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione del prezzo medio nazionale da divulgare e comunicare, ai sensi del regolamento CE n. 295/96 della Commissione, ai servizi comunitari.
Art. 9
1.Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero puo' operare una selezione, tra quelli piu' rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.
2.Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
Art. 10
1.I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine e i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dai conferenti interessati alla rilevazione dei prezzi di mercato.
Capo IV Controlli
Art. 11
1.I controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato sono svolti dalle regioni, ai sensi del decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, secondo le modalita' del regolamento CEE n. 344/91, almeno due volte per trimestre nei confronti degli stabilimenti e una volta per trimestre nei confronti dei classificatori e riguardano un numero non inferiore a 40 carcasse.
2.Il Ministero effettua presso gli stabilimenti di macellazione la supervisione dei controlli regionali almeno una volta a semestre, nonche' provvede ad effettuare, trimestralmente, prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.
3.Gli accertamenti riguardanti le rilevazione dei prezzi di mercato possono essere svolti anche dalle camere di commercio competenti per territorio in relazione all'ubicazione degl stabilimenti.
4.Se sono riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le sanzioni amministrative di cui alla legge 8 luglio 1997, n. 213, gli organi di controllo provvedono ad inoltrare il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per la relativa istruttoria e a darne comunicazione all'ordine professionale competente, nonche' al Comitato nazionale bovini.
5.Se e' accertato che gli esperti classificatori operano con tesserino scaduto, lo stesso e' ritirato dagli organi di controllo e l'esperto, trascorsi sei mesi, frequenta un corso di aggiornamento per riottenere il tesserino. In caso di recidiva il tesserino e' definitivamente ritirato.
Il Ministro: Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 157
Allegato 1
Allegato 1 TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO CARCASSE BOVINE __________ PERCENTUALI | DI DIMINUZIONE DI AUMENTO ___|_____ Classi di stato di | | | | | | | | ingrassamento | 1-2 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ___|__|||||||_ | | | | Rene | -0,4 | |-------------------| Grasso della rognonata |-1,75 | -2,5| -3,5 | --------------------- Grasso di bacino | -0,5 | Fegato | -2,5 | Diaframma | -0,4 | Pilastro del diaframma | -0,4 | Coda | -0,4 | Midollo spinale | -0,05 | Grasso mammario | -1,0 | Testicoli | -0,3 | Grasso scrotale | -0,5 | Corona della fesa | | (scannello) | -0,3 | Vena giugulare e grasso | | adiacente (vena grassa) | -0,3 | Mondatura | |0 0 +1 +2 +4 _____________
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