DECRETO 26 giugno 1998, n. 308
Entrata in vigore del decreto: 27-8-1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
i Ministri dell'ambiente, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale
Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformita' a specifiche prescrizioni della Comunita' europea;
Vista la direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995;
Considerato che la direttiva 95/27/CE, tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto, reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativa del 9 marzo 1998;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-F3F/3 del 12 maggio 1998. Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1.Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.135, recante: "Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992, supplemento ordinario. L'art. 8 cosi' recita: "Art. 8 (Adeguamento al progresso tecnico). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e della previdenza sociale, le disposizioni del presente decreto ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico in conformita' a specifiche prescrizioni della Comunita' europea". - La direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 86/662/CCE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 18 luglio 1995 n. L168/14. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, vedi nelle note alle premesse.
Art. 2
1.All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono aggiunte, in fine, dopo la parola "pubblici" le seguenti parole: ", a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 Kw".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prorogato nell'ambiente e al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatoriescavatori, di seguito denominati "macchine di movimentoterra", impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici".
Art. 3
Note all'art. 3: - L'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, cosi' recita: "Art. 4 (Certificazione CEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimentoterra, nonche' per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni gia' rilasciate agli organismi di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592. 2. Sino all'acquisizione dell'autorizzazione in estensione di cui al comma 1, gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588, espletano i compiti ivi indicati e rilasciano le certificazioni CEE anche con riguardo alle macchine di movimentoterra. 3. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla istruttoria delle istanze autorizzatorie. La pronuncia sulle istanze autorizzatorie deve intervenire entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tramite il Ministero affari esteri alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire prove ed ogni successiva modifica. 4. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di macchina di movimentoterra il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto non supera i livelli di potenza acustica indicati nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata: Potenza netta installata in KW (come precisato al punto 6.2.1. dell'allegato I) - Livello di potenza acustica ammissibile in dB(A)/1 pW - Potenza netta installata in KW Livello di potenza acustica (come precisato al punto 6.2.1. ammissibile in dB(A)/1 pW dell'allegato I) - - <= 70 106 >= 70 < 160 108 >= 160 <= 350 escavatori idraulici e a funi: 112 > 350 altre macchine di movimento terra: 113, 118 5. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I, II e III al presente decreto. 6. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato IV al presente decreto. Per ogni tipo di macchina di movimento terra conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE. 7. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore aereo le macchine di movimento terra provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformita' alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie". - La direttiva 79/113/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'8 febbraio 1979 n. L 33/15. - La direttiva 81/1051/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 dicembre 1981 n. L 376/49. - La direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 1986 n. L 384/1.
Art. 4
1.Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, dopo l'allegato VI sono aggiunti seguenti allegati: "Allegato VII GRAFICO DELLA CURVA DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLA POTENZA NETTA INSTALLATA, IN CONFORMITA' DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERE B) E C). Parte di provvedimento in formato grafico Allegato VIII MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE DI UN TIPO Dl ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO. Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo autorizzato (1): Attestato di omologazione CE/certificazione CE (1); Numero di omologazione CE/certificazione (1); 1) genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale; 2) nome e indirizzo del fabbricante; 3) nome e indirizzo del detentore dell'attestato; 4) presentato all'omologazione CE/alla certificazione (1) in data; 5) attestato rilasciato in virtu' della seguente prescrizione; 6) laboratorio di prova; 7) data e numero del verbale del laboratorio; 8) data di omologazione CE/certificazione CE (1); 9) si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell'omologazione CE/della certificazione CE (1) sopra indicato: 10) eventuali informazioni complementari: Fatto a .................... il ......................... (Firma) ----- (1) Cancellare la dicitura inutile. Allegato IX CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE DI UNA ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO AD UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO. Il sottoscritto (cognome e nome) attesta che l'attrezzatura - l'apparecchiatura - l'impianto - la macchina per cantiere - l'elemento (1): 1) genere; 2) marca; 3) tipo; 4) numero di serie del tipo di attrezzatura; 5) numero di serie del tipo di telaio stradale, se diverso da quello dell'attrezzatura; 6) anno di fabbricazione; costruito conformemente al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CE) (1); al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di certificazione CE) (1); come indicato nella tabella seguente: Direttive particolari * In caso di omologazione CE (1) * N. * Data * Stato membro * In caso di certificazione CE (1) * N. * Data * Organismo autorizzato *".
Nota all'art. 4: - Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, vedi nelle note alle premesse.
Art. 5
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 176
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