DECRETO 13 luglio 1998, n. 312
Entrata in vigore del decreto: 12-9-1998
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del pane in cassetta confezionato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985;
Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale, disciplinato dell'articolo 20 della legge n. 580/1967, un'utile azione conservatrice antimicotica allorche' esso e' commercializzato in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una piu' prolungata conservazione e che per tale azione puo' essere impiegato in alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformita' del decreto ministeriale n. 209/1996;
Considerato che tale azione puo' essere favorevolmente esplicata sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a fette;
Considerato che per consentire la piu' prolungata conservazione del pane speciale e' sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di modeste quantita' di alcool etilico e comunque tali da non superare il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo in commercio;
Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato del particolare trattamento al quale il pane e' stato sottoposto con l'impiego dell'alcool etilico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nella seduta del 21 maggio 1997;
Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche al pane speciale originario dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alla apposizione sulla confezione della indicazione della quantita' di alcool etilico impiegato, in quanto tale sostanza e' utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante ma, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, esclusivamente per la sua azione conservativa antimicotica in sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati e che, pertanto, la indicazione "trattato con alcool etilico" appare piu' garantista e di piu' immediata percezione da parte del consumatore;
Ritenuto, altresi', di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in merito alla indicazione sulla confezione della durabilita' in giorni del prodotto poiche' tale condizione e' un obbligo gia' previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992, che in particolare sancisce l'obbligatorieta' per il produttore di indicare in chiaro la data di scadenza oppure, ove ne ricorrano le condizioni, il termine minimo di conservazione, nonche' in codice il lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 19 maggio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il presente regolamento disciplina il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, cosi' recita: "Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - L'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' recita: "Art. 20. - Nella confezione dei pani speciali e' consentito l'impiego di burro, olio di oliva - in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato - e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonche' latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio. Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca. Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca. Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che piu' ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso. E' vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato. Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma. L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e l'industria, il commercio e l'artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalita' per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
2.L'alcool etilico presente nel prodotto messo in commercio non deve essere superiore al 2% in peso espresso in sostanza secca.
Art. 3
1.L'alcool etilico impiegato deve essere conforme per quanto riguarda l'alcool vinico ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 2046/89 del 19 giugno 1989 e, per quanto riguarda l'alcool etilico di altra provenienza, a quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989.
Note all'art. 3: - I requisiti previsti per l'alcool vinico dal regolamento (CEE) n. 2946/89 del 19 giugno 1989 sono i seguenti: "1. Caratteristiche organolettiche: esente da gusti estranei alla materia prima. 2. Titolo alcolometrico volumico minimo: 96% vol. 3. Valori massimi di elementi residui: - acidita' totale espressa in acido acetico g/hl di alcol a 100% vol: 1,5; - esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcol a 100% vol: 1,3; - aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcol a 100% vol: 0,5; - alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcol a 100% vol: 0,5; - metanolo g/hl di alcol a 100% vol: 50; - estratto secco g/hl di alcol a 100% vol: 1,5; - basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcool a 100% vol: 0,1; - furfurolo non rintracciabile". - I requisiti previsti per l'alcool etilico di origine agricola dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989 sono i seguenti: "1. Caratteristiche organolettiche: assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima. 2. Titolo alcolometrico volumico minino: 96% vol. 3. Valori massimi dell'impurezza: - acidita' totale espressa in acido acetico g/hl di alcol a 100% vol: 1,5; - esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcol a 100% vol: 1,3; - aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcol a 100% vol: 0,5; - alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcol a 100% vol: 0,5; - metanolo g/hl di alcol a 100% vol: 50; - estratto secco g/hl di alcol a 100% vol: 1,5; - basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcol a 100% vol: 0,1; - furfurolo: non rintracciabile".
Art. 4
1.Il pane di cui all'articolo 1 deve riportare sulla confezione, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, la seguente indicazione "Trattato con alcool etilico".
Art. 5
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai pani speciali legalmente prodotti o commercializzati in un altro Paese membro e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo a condizione che l'alcool etilico sia previsto nella legislazione di tali Paesi quale ingrediente nella lavorazione del pane stesso.
Art. 6
1.Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 aprile 1985.
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 35
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