DECRETO 3 agosto 1998, n. 311

Type Decreto
Publication 1998-08-03
Ultimo aggiornamento 1998-08-27
State In force
Source Normattiva
articles 8
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 11-9-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'articolo 4, commi da 1 a 12, della predetta legge che prevede la concessione di incentivi per le piccole e medie imprese nella forma del credito d'imposta;

Visto il comma 10 del predetto articolo 4, che esclude l'applicazione di detti incentivi ai settori di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C/68/06;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 11 del citato articolo 4, gli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti incentivi gravano sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse e che tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il comma 6 del citato articolo 4 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-4085 del 29 luglio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Riconoscimento del credito d'imposta

1.Le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, e successive modificazioni, che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 effettuano assunzioni di dipendenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammesse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, a fruire di un credito d'imposta per un importo pari a lire 10 milioni per il primo dipendente assunto e a lire 8 milioni per ciascuno dei dipendenti assunti successivamente. Tali importi sono incrementati di un milione di lire quando ricorre una delle condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato il suddetto credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e per un numero massimo di cinque dipendenti. Il predetto credito di imposta non e' riconosciuto alle imprese operanti nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06.

2.Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06 e non puo' eccedere, per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo complessivo di lire 180 milioni nel triennio. Per le assunzioni effettuate dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 il credito d'imposta e' riconosciuto nei predetti limiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e nei due successivi.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R, 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. - Per i commi da 1 a 12 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda in note all'art. 1. - Per la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C/68/06, si veda in note all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese: "Art. 1. - 1. Ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive e' definita piccola e media l'impresa che: a) ha meno di 250 dipendenti; e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4. Ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che: a) ha meno di 50 dipendenti; e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4. 2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attivita', parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali gia' utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti. 3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima. 4. Ai fini del presente decreto e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti: a) se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa; b) se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'-lavorativeanno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria; d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, e' quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unita' lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 7. Il tasso di conversione lira/ECU e' calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 e' l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 e' pari a L. 1.932,7. 8. Con separati provvedimenti, sara' fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale e' disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997: "Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, in conformita' alla disciplina comunitaria, che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti e' concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non puo' comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997: a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socioeconomici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle citta' cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori sociodemografici e ambientali; c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani; d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c). 3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate. 4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che: a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresi' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito. 7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni. 8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti. 9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie: a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993; b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti; c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualita' ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992; d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1. 11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base ''Devoluzione di proventi'' dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1. 13. Il primo periodo del nono comma dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e' sostituito dal seguente: ''A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia''. 14. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalita' alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni. 16. Per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione puo' essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi e' effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalita' di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 17. Alle imprese gia' beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresi', fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turnover ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. 18. Il contributo capitario di cui al comma 17 e' concesso nella misura annua di seguito indicata ed e' corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999. 19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella ''Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica'' (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalita' di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non puo', comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovra' avvenire in conformita' alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far si che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni. 20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso e' alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali. 21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unita' effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' riconosciuto, esclusivamente per le attivita' svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. 22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che e' rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, e pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001". - La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti de minimis, ritenuti compatibili con l'art. 92 del trattato CE, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attivita' dell'agricoltura o della pesca.

Art. 2

Ambito territoriale

1.L'assunzione di dipendenti presso uffici, stabilimenti e basi fisse ubicati nelle aree indicate nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' presupposto per fruire dell'agevolazione anche se la sede legale delle piccole e medie imprese beneficiarie e' ubicata altrove.

Nota all'art. 2: - Per il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997 si veda le note all'art. 1.

Art. 3

Soggetti operanti nelle aree interessate dai patti territoriali

1.Le piccole e medie imprese che assumono dipendenti presso uffici, stabilimenti e basi fisse ubicati nel territorio dei comuni dove sono localizzati gli interventi previsti dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono fruire del credito d'imposta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche se le stesse non aderiscono al patto territoriale.

Nota all'art. 3: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) ''Programmazione negoziata'', come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) ''Intesa istituzionale di programma'', come tale intendendosi l'accordo tra l'amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati; c) ''Accordo di programma quadro'', come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) ''Patto territoriale'', come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) ''Contratto di programma'', come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) ''Contratto di area'', come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lett. c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".

Art. 4

Utilizzo del credito d'imposta

1.Il credito d'imposta puo' essere fatto valere nei limiti di 60 milioni annui ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione, ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.Il credito d'imposta non utilizzato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'assunzione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, puo' essere utilizzato in diminuzione dei versamenti delle imposte di cui al comma 1, da effettuare nei periodi d'imposta immediatamente successivi.

Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei risultati e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". Si riporta il testo degli articoli da 17 a 25: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;. h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20". "Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali. 4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". "Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). - 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di L. 300.000, ridotta a L. 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi. 5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto". "Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni aniministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 1. 4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. 5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale". "Art. 21 (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1, la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' applicative, nonche' i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio dei dati fra gli interessati". "Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1, e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme. 4. La compensazione di cui all'art. 17 puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3". "Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). - 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2, le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1, sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 24 (Modalita' di versamento). - 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalita' di affidamento del servizio e i requisiti di idoneita', i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. 2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato. 3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalita' stabilite dal regolamento previsto al comma 10. 4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602. 7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante. 8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu' di tre anni, e puo' essere rinnovata tacitamente. 9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvedera' successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5. 10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo, e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22". "Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dall'anno 1998. Sono ammessi alla compensazione: a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA; b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali; c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. 4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La prestazione della garanzia prevista dall'art. 22 del predetto regolamento riguarda la solvibilita' del contribuente per tutta la durata per la quale e' prestata e fino a concorrenza dell'importo garantito. La garanzia e' prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e' stata prestata. La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso e' stato eseguito".

Art. 5

Richiesta di riconoscimento del credito d'imposta

1.Per il riconoscimento del credito d'imposta le piccole e medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dall'assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara. La richiesta e' redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2.Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento le piccole e medie imprese interessate presentano la richiesta del credito d'imposta nei trenta giorni successivi a tale data, indicando nella richiesta stessa le modalita' e gli importi di credito d'imposta eventualmente utilizzato per i versamenti; detta indicazione e' attestata anche nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nella medesima richiesta del credito di imposta.

3.La richiesta del credito d'imposta, sottoscritta dal legale rappresentante della piccola e media impresa contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'osservanza delle condizioni previste dai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' gli importi e il tipo di agevolazioni di cui l'impresa fruisce ai sensi della comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06; quest'ultima attestazione e' resa anche nel caso in cui l'impresa non fruisce di agevolazioni di questo ultimo tipo.

Note all'art. 5: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Si riporta il testo dell'art. 4: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". - Per i commi 5, 8 e 9 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda le note all'art. 1. - Per la comunicazione della commissione CEE 96/C/68/06 si veda le note all'art. 1.

Art. 6

Procedura di comunicazione e di riconoscimento del credito di imposta

1.All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 5, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di assunzione piu' remote; nel caso sussista la coincidenza, ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

2.Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste, il Centro di servizio previa verifica della completezza e della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte con le modalita' previste dall'articolo 4 del presente regolamento.

3.L'incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione della integrazione della richiesta.

4.Se la richiesta e' priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5.Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 7

Controlli

1.Il Ministero delle finanze e le altre amministrazioni interessate dispongono, ciascuna per le materie di competenza, ispezioni, anche a campione intese a verificare i presupposti e le condizioni fissate dalla legge per fruire delle agevolazioni. Gli esiti dei controlli saranno segnalati direttamente al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara per la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8

Revoca dei benefici e applicazione delle sanzioni

2.Il recupero delle somme versate in meno relativamente ai periodi d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, o del maggior credito riportato, nonche' l'applicazione delle sanzioni connesse alle singole violazioni sono effettuate dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'impresa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si e' reso definitivo il provvedimento di revoca.

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998

Registro n. 2 Finanze, foglio n. 236

Note all'art. 8: - Per il comma 7 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda le note all'art. 1. - Per la comunicazione della commissione CEE 96/C/68/06 si veda le note all'art. 1. - Per i commi 5, 8 e 9 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda le note all'art. 1.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)