DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998, n. 326
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ed in particolare l'articolo 114, comma 2, cosi' come sostituito dall'articolo 40 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione dello schema relativo alla relazione previsionale e programmatica;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM);
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 25 settembre 1997;
Acquisito il parere della Corte dei conti, reso dalle sezioni riunite in data 15 dicembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1› giugno 1998;
Ritenuto di recepire le osservazioni rese dal Consiglio di Stato salvo per quanto concerne l'inserimento nei programmi e nei progetti di costi e risultati dell'attivita' programmata, con indicazione del costo per espropri, progettazioni, servitu', direzione lavori, personale, macchine, attrezzature ecc., in quanto la relazione previsionale e programmatica e' strumento di programmazione e non di gestione, per cui l'indicazione dei singoli e scomposti elementi di costo si risolverebbe in un appesantimento dello schema ed in una duplicazione di quanto gia' previsto sotto forma di interventi nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Approvazione degli schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica
2.Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti gli enti locali e sono facoltativi per quanto attiene alla forma grafica per la parte relativa alla sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente".
Art. 2
Decorrenza
1.Gli schemi della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 1 sono adottati dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle comunita' montane e dalle citta' metropolitane a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. E facolta' dei predetti enti di adottare gli schemi della relazione previsionale e programmatica a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 7
Allegati
Allegati Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
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