DECRETO 3 febbraio 1998, n. 332
Entrata in vigore del decreto: 10-10-1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 71, comma 2, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;
Visto l'articolo 232 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;
Visto l'articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione stradale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con veicoli blindati;
Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione di studio all'uopo predisposta con decreto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la partecipazione di enti di Stato civili e militari, associazioni dei costruttori nonche' delle categorie di utenza interessate;
Visto che il Ministero dell'ambiente, cui e' stato sottoposto il decreto, con nota n. 2513/SIAR/96 del 10 luglio 1997, non ha presentato osservazioni di sorta;
Esperita la procedura di cui all'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996, nel quale si invita a riconsiderare responsabilmente le scadenze temporali previste dalle disposizioni transitorie;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all'articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera g) ed i), e comma 2, lettere: b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone; c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente: autoveicoli blindati per trasporto valori; autoveicoli blindati per trasporto di cose; d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.
2.Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71 del codice della strada: "2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati". - Il testo dell'art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) e' il seguente: "Art. 232. - 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. 3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239". - Si riporta il testo dell'art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi): "Art. 227. - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. 2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanita'. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada): "Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993. 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono approntate le seguenti modificazioni: a) all'art. 236, comma 1, le parole ''alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 1992''; b) all'art. 239, comma 1, le parole: ''da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993''; c) all'art. 239, comma 2, le parole: ''dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993''". - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta l'art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche): "Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali. 2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi fiscali o finanziari del progetto". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 47 del codice della strada: "Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed aventi almeno quattro ruote; categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa massima non superiore a 3,5 t; categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t".
Art. 2
Norme generali
1.I veicoli blindati possono, nel caso di allestimento su veicolo base gia' carrozzato, derivare da veicoli base classificati in una delle categorie internazionali riportate all'art. 1 del presente decreto; oppure, in caso di allestimenti su veicoli base non carrozzati da veicoli base, autotelaio, scudati, classificati nelle rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale costruzione. In tutti i casi, i veicoli blindati, ad allestimento finale eseguito, debbono essere classificati nelle rispettive categorie previste dall'art. 1 del presente decreto secondo le prescrizioni di cui all'art. 4.
2.La categoria di appartenenza e le relative caratteristiche tecniche, dei veicoli blindati possono differire da quelle dell'autoveicolo da cui traggono origine, purche' rispondenti alle norme, in vigore alla data di presentazione delle domande di approvazione dei veicoli stessi, come previsto dal comma 4 del presente articolo.
3.Nel caso in cui il veicolo blindato derivi da un veicolo gia' omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla omologazione del veicolo base, opportunamente aggiornata in esito alle visite e prove per l'approvazione finale.
4.Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive CEE parziali recepite nell'ordinamento nazionale valgono, nel caso di veicoli della categoria M1, le deroghe previste dall'allegato XI alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli e dei loro rimorchi, e nel caso dei veicoli diversi da quelli di categoria M1, le deroghe riportate in allegato I al presente decreto.
5.I veicoli blindati devono rispondere, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, anche alle caratteristiche costruttive specifiche di cui agli allegati II, III, IV, V e VI al presente decreto.
Nota all'art. 2: - La suddetta direttiva 92/53/CEE recepita con decreto ministeriale 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 27 giugno 1995 e' una revisione completa della direttiva 70/156/CEE recepita con legge del 27 dicembre 1973, n. 942, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1974. Stabilisce le norme generali applicabili alla omologazione dei veicoli della categoria M1 oggi in armonizzazione obbligatoria.
Art. 3
Cambio di uso
1.Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del veicolo blindato, quale il ripristino in sede di nuovo collaudo, per accertamento delle caratteristiche tecniche e funzionali, si verifichera' la rispondenza alle prescrizioni tecniche in vigore al momento della omologazione del veicolo base.
Art. 4
A l l e g a t i
1.Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: allegato I: Elenco rispondenza direttive CEE relativamente alle varie categorie di appartenenza dei veicoli blindati; allegato II: Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli blindati; allegato III: Caratteristiche costruttive degli autoveicoli blindati per trasporto persone e delle cabine di guida di autoveicoli blindati per trasporto di cose; allegato IV: Caratteristiche costruttive dei veicoli blindati per trasporto valori; allegato V: Caratteristiche dei vetri blindati; allegato VI: Cinture di sicurezza e loro ancoraggi.
Art. 5
Norme finali e transitorie
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni in esso stabilite potranno essere applicate a domanda del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti.
2.A decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto le norme in esso stabilite diverranno di osservanza obbligatoria.
3.Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno piu' immatricolarsi veicoli non conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto.
4.Entro il 1 gennaio 2002 i veicoli blindati immatricolati prima della data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 1998 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro dell'interno Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 317
Allegato I
Allegato I ELENCO RISPONDENZA DIRETTIVE CEE RELATIVAMENTE ALLE VARIE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEI VEICOLI BLINDATI Parte di provvedimento in formato grafico A: Deroga ammessa quando l'uso speciale non consente la conformita' totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorita' competenti di un poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale. B: Fattore di trasmissione della luce di almeno 60%, con angolo morto corrispondente al montante "A" non superiore a 10 . C: Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme di panico. N: A condizioni che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilita' geometrica non sia compromessa. X: Nessuna deroga ad eccezione di quelle indicate nella direttiva particolare. N/A: La presente direttiva non si applica (nessuna prescrizione). E: Applicazione limitata ai posti destinati ad essere normalmente occupati all'orche' l'autoveicolo circola su strada. (*): Le direttive menzionate sono riferite all'emendamento in vigore all'atto della domanda di omologazione.
Allegato II
Allegato II 1. Caratteristichedel livello minimo di blindatura per veicoli blindati. Per "veicolo blindato" s'intende un veicolo dotato di caratteristiche minime di blindatura antiproiettile, estesa alla superficie costituente l'abitacolo, escluso il pavimento, sia nelle parti trasparenti sia in quelle opache, stabilite secondo i criteri minimi balistici previsti nel successivo paragrafo 2 del presente allegato, per le rispettive categorie di appartenenza. 1.1 Il vano predisposto al trasporto del carico ("vano valori" o "vano merci") puo' non necessariamente presentare un grado di protezione balistica. 1.2 Gli autoveicoli blindati debbono inoltre rispondere in aggiunta, a quanto prescritto al paragrafo 1, anche alle disposizioni sulle caratteristiche costruttive specifiche, riportate in allegato III, IV e V, al presente decreto, a seconda di quale si applica. 2. Blindatura. 2.1. La blindatura delle parti opache e di quelle trasparenti puo' essere realizzata con materiali idonei alla tenuta balistica e con cristalli speciali od altri materiali trasparenti, comunque idonei a fornire al veicolo un predeterminato livello minimo di protezione contro gli attacchi condotti con armi da fuoco portatili, come da classificazione seguente. 2.2. Nel caso di veicolo blindato destinato al "trasporto di valori", la blindatura riguarda il vano abitacolo destinato alle persone. 2.3. Nel caso di autoveicoli blindati destinati esclusivamente al "trasporto di persone" (cat. M) e nel caso delle cabine di guida degli autoveicoli blindati per il "trasporto di cose" (cat. N), il vano abitacolo dell'automezzo dovra' presentare la seguente protezione minima antiproiettile: nelle parti verticali di livello A; nelle parti orizzontali, escluso il pavimento, di livello B. 2.4. Nel caso di "rimorchio - semirimorchio blindato", destinati esclusivamente al trasporto di valori o merci, valgono le medesime specifiche di cui al comma 1.1. del presente allegato. 3. Definizione livelli. Livello A: Resistenza al calibro 9 mm Parabellum: proiettile ogivale blindato ordinario da 7,45 g; velocita' minima 370 m/s. Livello B: Resistenza al calibro 38 Speciale: proiettile blindato con ogiva carica da 10,24 g; velocita' minima 310 m/s. Distanza di tiro TRE metri - Velocita' misurata a DUE metri dalla bocca di fuoco. Nel caso di irreperibilita' delle munizioni indicate, si puo' procedere alla verifica balistica con altre similari a giudizio dell'ente abilitato alle prove. 4. Modalita' di prova per ente certificatore. I campioni trasparenti ed opachi da sottoporre alle prove balistiche devono avere dimensioni minime di 500 times 500 mm. Di ogni prodotto vengono esaminati tre campioni. Su ogni campione devono essere sparati tre colpi ai vertici di un triangolo equilatero avente lato massimo di 120 mm. Almeno uno dei tre colpi deve essere sparato da una distanza massima da bordo del campione uguale ad un lato del predetto triangolo equilatero. La distanza tra i vertici deve essere calcolata prendendo come riferimento i centri dei punti d'impatto. La temperatura dell'ambiente di prova deve essere compresa tra i 10 ed i 25 gradi. I campioni devono essere mantenuti alla temperatura di prova per almeno 24 ore prima della prova stessa. Il campione di prova deve essere bloccato rigidamente ad un supporto metallico fisso tale da posizionarsi perpendicolarmente alla traiettoria di sparo. La prova balistica ha esito positivo nel caso non venga intaccato un testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore 0,2 mm oppure da un foglio di alluminio di spessore 0,02 mm posto a 500 mm dal lato posteriore del campione (parallelamente). 5. Disposizioni su certificazioni specifiche. La certificazione balistica dei materiali impiegati, siano essi opachi o trasparenti, circa la rispondenza al livello minimo richiesto (vedi allegato II), deve essere effettuata da un ente abilitato. Il costruttore del veicolo blindato deve rilasciare dichiarazione di conformita' del materiale balistico impiegato, a quello certificato dall'ente abilitato. Questo documento deve costituire parte integrante ed indispensabile per l'omologazione del veicolo blindato.
Allegato III
Allegato III CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL "TRASPORTO DI PERSONE" E DELLE CABINE DI GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL "TRASPORTO DI COSE". 1. Gli autoveicoli blindati di cui sopra devono essere muniti di: 1. bloccaggi di sicurezza addizionali a comando manuale (od elettrico con soccorso manuale) su tutte le porte; 1.2. condizionatore d'aria; 1.3. blindatura che non deve compromettere il funzionamento dell'impianto originale di aereazione e ventilazione del veicolo; 1.4. estintore, omologato, da 2 kg posizionato all'interno dell'abitacolo; 1.5. dispositivo di allarme acustico di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C.; 1.6. pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l'allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco; 1.7. il serbatoio carburante e la batteria accumulatori devono essere protetti o essere di tipo tale da rispondere, al minimo, al livello di blindatura "B" (vedi Allegato II).
Allegato IV
Allegato IV CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI BLINDATI DESTINATI AL "TRASPORTO DI VALORI". 1. Definizioni. Ai sensi del presente decreto s'intende per: 1.1. Vano guida: vano destinato esclusivamente al conducente ed ai passeggeri a fianco del medesimo. 1.2. Vano scorta: vano destinato esclusivamente al trasporto del personale operativo di scorta. 1.3. Abitacolo: vano comprensivo del vano guida e vano scorta. 1.4. Vano valori: vano destinato esclusivamente al trasporto di valori. 1.5. Portiere: aperture predisposte per l'accesso dall'esterno all'interno del veicolo e viceversa da parte del personale. 1.6. Apertura - botole: aperture predisposte per l'evacuazione del personale solo in caso di pericolo. 1.7. Buche passadocumenti: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall'interno dell'automezzo, per passaggio documenti od altri valori. 1.8. Feritoie: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall'interno, per difesa con armi da parte del personale. 1.9. Spioncino: superficie vetrata, di dimensioni ridotte, per controllo da interno ad esterno autoveicolo e non rientrante nei limiti dei campi di visibilita' prescritti. 2. Tipologia del veicolo. 2.1. L'autoveicolo per trasporto di valori deve presentare una separazione netta tra l'abitacolo ed il vano valori. 2.2. Possono essere previsti divisori di separazione all'interno del vano guida/vano scorta per ulteriore protezione interna del personale. 2.3. L'accesso del personale al vano valori non deve avvenire direttamente dall'esterno del veicolo. 2.4. L'accesso al vano valori deve avvenire dall'interno dell'automezzo attraverso una portiera installata nella parete divisoria tra abitacolo e vano valori. 2.5. Qualora si debbano introdurre valori di grosse dimensioni sara' consentito l'accesso diretto al vano valori sempre che siano predisposti opportuni sistemi di sicurezza. 3. Portiere - Aperture. 3.1. L'autoveicolo deve presentare sul lato destro oppure sinistro, nel vano abitacolo, almeno una portiera dotata di finestrino. 3.2. Puo' essere prevista una botola di evacuazione, alloggiata su padiglione vano abitacolo, per permettere l'abbandono del veicolo in caso di emergenza. 4. Fori - Prese d'aria. 4.1. Tutte le aperture verso l'esterno dell'abitacolo adibite come prese d'aria di ventilazione debbono essere protette e disposte in modo da impedire anche l'introduzione diretta dall'esterno di oggetti. 4.2. Puo' essere prevista la possibilita' di un dispositivo, azionato manualmente od elettricamente dall'equipaggio, per chiusura totale di dette prese. 5. Feritoie - Buche. 5.1. Ogni apertura che permetta direttamente l'introduzione di cose dall'esterno allo scompartimento destinato a ricevere i valori, deve essere munita di un dispositivo di sicurezza che possa essere manovrato esclusivamente dall'interno. 5.2. Il veicolo puo' essere dotato di feritoie di sparo, cieche o visibili, nelle pareti dell'abitacolo ed eventualmente sulle pareti del vano valori. Ogni feritoia costituita di materiale balistico deve poter essere chiusa dall'interno del veicolo. Ogni feritoia deve essere posizionata in prossimita' di una finestratura o spioncino vetrato. 5.3. Possono essere previste buche passadocumenti con l'esterno. In tal caso esse debbono essere apribili solo dall'interno ed essere a filo con la carrozzeria esterna in modo da evitare qualsiasi possibilita' di apertura dall'esterno. 6. Paraurti. Nel rispetto delle norme vigenti sui veicoli, puo' essere prevista l'installazione di paraurti anteriori e posteriori per poter adempiere alla funzione di eventuali rimozioni di ostacoli, in caso di emergenza. 7. Pneumatici. L'autoveicolo deve essere equipaggiato con pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l'allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco. 8. Segni distintivi. Sul tetto dei veicoli blindati puo' essore riportato un contrassegno alfa numerico, debitamente approvato e registrato dal Ministero dell'interno, per l'identificazione da parte di aeromobili di pronto intervento delle Forze dell'ordine. 9. Prescrizioni di allestimento. 9.1 Le portiere di accesso all'abitacolo debbono essere munite di chiusura di sicurezza supplementare azionabile automaticamente o manualmente dall'interno del veicolo, in modo da non permettere, in fase di esercizio, che una persona non autorizzata possa accedere all'interno. 9.2. Il veicolo deve essere dotato di un sistema idoneo a non consentire l'apertura del vano valori con il medesimo veicolo in stato di allarme e/o con le porte esterne aperte (interblocco). 9.3. Qualsiasi sistema di chiusura automatico delle porte, azionato dall'interno deve essere doppiato da un sistema di soccorso manuale sempre dall'interno. 9.4. Il veicolo deve essere predisposto con impianti e/o canalizzazione per l'applicazione di impianti ricetrasmittenti. 10. Prescrizioni di protezione attiva. 10.1. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo supplementare di segnalazione acustica e luminosa di tipo approvato. 10.2 L'alimentazione dei sistemi di allarme di cui al punto precedente deve essere garantito da batteria accumulatori supplementare opportunamente protetta ed alloggiata nel vano valori. 10.3. Ogni veicolo deve essere dotato di sistema interfono per comunicazione fra interno ed esterno veicolo. 10.4 Sia nell'abitacolo che nel vano valori dovra' essere installato un estintore di capacita' non inferiore a 2 kg di tipo omologato. 10.5. Sul veicolo puo' essere installato un impianto centralizzato antincendio con comando manuale od automatico od a sensori. 10.6. La protezione del serbatoio carburante e batteria accumulatori deve rispondere, al minimo, al livello di blindatura B (vedi allegato II). 11. Prescrizioniimpianto condizionamento - Ventilazione. 11.1. Nell'abitacolo dovra' essere installato un impianto di condizionamento adeguato, in relazione al volume, alla coibentazione dell'abitacolo stesso, al numero di persone trasportate ed alle condizioni termodinamiche esterne - interne di riferimento. 11.2. Nell'abitacolo del veicolo blindato, deve essere previsto un sistema supplementare di aerazione, con presa aria esterna, per ricambio aria, secondo le prescrizioni minime di salute stabilite per i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (vedi decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 e decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955) in correlazione al numero delle persone trasportate e del volume dell'abitacolo.
Allegato V
Allegato V CARATTERISTICHE DEI VETRI BLINDATI I vetri da impiegare sui veicoli blindati devono essere vetri di sicurezza. Ai fini del presente allegato sono considerati vetri le lastre risultanti dalla fusione di miscele contenenti silice o anche materiali diversi dalla silice. Tali vetri devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C. e su ogni esemplare di vetro approvato devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione seguiti dalla sigla VSB (Vetro Stratificato Blindato). Per ottenere l'approvazione, i vetri devono superare le prove descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente allegato. In alternativa all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., e' ammesso l'uso di vetri approvati sulla base di prescrizioni uguali o equivalenti a quelle sopra elencate dalle autorita' competenti al rilascio dell'omologazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo, quali definite all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1996, di recepimento della direttiva 92/53/CE, sull'omologazione dei veicoli a motore. Anche su tali vetri devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione dello Stato membro omologante, se cio' e' previsto dalle norme nazionali in esso applicate. Oltre a quanto sopra, in sede di omologazione del veicolo blindato utilizzante vetri approvati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato sottoscrittore dell'Accordo sullo spazio economico europeo, deve essere esibita copia del verbale di approvazione convalidato dall'autorita' omologante di quello Stato. 1. Prove di stabilita'. Al fine di accertare la stabilita' alla luce dopo una esposizione prolungata alla luce solare, il vetro deve essere esposto per la durata di 100 ore ad una sorgente di realizzazione ultravioletta costituita da una lampada a vapori di mercurio. Il valore del coefficiente di trasmissione della luce per incidenza normale misurato dopo la prova non deve essere inferiore al 65% del valore misurato prima della prova sullo stesso campione. Per la misura si impiega luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848 K. Deve essere inoltre eseguita sullo stesso vetro una prova supplementare consistente nell'immersione in acqua bollente per dieci minuti primi, dopo la quale non debbono manifestarsi bollicine ne' aversi altri sintomi di decomposizione visibile. 2. Prova di trasmissione della luce. Al fine di accertare il valore del coefficiente di trasmissione della luce deve essere effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale con luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848 K. La trasmissione deve essere non inferiore al 65%. La misurazione deve essere effettuata sia prima che dopo la prova di cui al punto 1. Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza la misura di trasmissione deve essere effettuata anche con luce rossa e con luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l'impiego di detti colori nei dispositivi di segnalazione visiva. La trasmissione deve essere non inferiore al 65% e non deve manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore. 3. Prova di resistenza all'umidita'. Al fine di determinare la resistenza all'umidita' atmosferica per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere tenuto per la durata di 15 giorni in ambiente avente umidita' relativa del 100%; alla fine della prova non debbono manifestarsi scollamenti dei materiali tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 4. Prova di resistenza alla temperatura. Al fine di accertare la resistenza alle temperature tropicali per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere immerso per due ore in acqua bollente; alla fine della prova non debbono manifestarsi bollicine o altri difetti tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche. 5. Prova di resistenza alla punta di acciaio. Al fine di accertarne il comportamento in caso di urto con oggetto piccolo e duro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta sul vetro di una punta di acciaio, da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. Non piu' di un campione su cinque provati deve rompersi in grandi pezzi separati; gli altri campioni possono essere perforati ma non devono aversi schegge ne' alterazioni delle caratteristiche meccaniche ed ottiche al di fuori della zona di urto. 6. Pova di foratura. Al fine di accertare nei vetri stratificati la resistenza del collegamento tra materia plastica e vetro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta di una sfera di acciaio da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso. Non piu' di due campioni, su dodici provati, si debbono rompere in grandi pezzi separati; non piu' di due campioni dei rimanenti debbono essere forati; ed in tutti gli altri campioni le parti in vetro debbono restare sufficientemente aderenti alla materia plastica interconnessa. 7. Prova di distorsione ottica. Al fine di accertare che il vetro destinato al parabrezza non dia luogo a distorsioni ottiche deve essere effettuata una prova mediante proiezione attraverso il vetro stesso di figure geometriche su un apposito schermo.
Allegato VI
Allegato VI CINTURE DI SICUREZZA E LORO ANCORAGGI Le cinture di sicurezza devono rispettare le condizioni di comfort e di funzionalita' prescritte dalla normativa vigente, accertate secondo le modalita' previste dalla direttiva 77/541/CEE e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne infine gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli blindati, gli stessi possono essere sistemati al di fuori delle aree prestabilite qualora queste siano occupate da elementi relativi alla protezione balistica, allorche' quest'ultima impedisca una corretta ubicazione degli stessi. Devono comunque essere garantite le caratteristiche di resistenza prescritte dalla direttiva 76/115/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.
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