DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998, n. 329
Entrata in vigore del decreto: 7/10/1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368;
Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nel presente regolamento, il termine: "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, cosi' come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: "tabella" si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: "consiglio", assegnati a ciascuno di essi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 368/1989 e' il seguente: "Art. 17. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalita' e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'art. 4, comma 5. 2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvedera', ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri". Note all'art. 1: - La legge 6 novembre 1989, n. 368, concerne l'"Istituzione del Consiglio degli italiani all'estero". - La legge 18 giugno 1998, n. 198, riguarda le "Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero".
Art. 2
1.Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.
2.Per la validita' delle riunioni del comitato di presidenza e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
Art. 3
1.In caso di parita' di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato piu' anziano per eta'.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 368, del 1989: "2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1".
Art. 4
1.Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.
2.Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonche' le riunioni previste alle lettere d) e e) dell'articolo 8-bis della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalita' di cui al comma 1.
3.Le riunioni previste alla lettera c) dell'articolo 8-bis della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche.
4.L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.
Note all'art. 4: - Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368 del 1989, come modificato dal comma 1 dell'art. 8 della legge n. 198 del 1998, e' il seguente: "Il CGIE e' convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso puo' essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale puo' stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni". - Si trascrive per intero il testo del1'art. 8-bis introdotto dalla legge n. 198 del 1998: "Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in: a) Assemblea plenaria; b) Comitato di presidenza; c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area; d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario; e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'".
Art. 5
1.Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunita' italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 13 della legge, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.
2.Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h), della legge.
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dall'art. 4 della legge n. 198 del 1998: "5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue: a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione; b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare; c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) uno dalla Federazione nazionale della stampa; e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri". - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 368 come modificato dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 198/1998: "1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti: a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri; b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonche' uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo; d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati; e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;".
Art. 6
1.Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, della legge n. 368/1989, come modificata dalla legge n. 198/1998: "2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. 2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio dcl Consiglio".
Art. 7
1.Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'asemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalita' statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.
2.A ciacuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.
3.Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorita' consolare in ordine al livello di rappresentativita', alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attivita' svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea.
4.Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali e' operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo.
5.Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non e' operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti cosi' determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3.
6.La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.
Nota all'art. 7: - Si trascrive il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 368/1989 come modificato dalla legge n. 198/1998: "1. I membi i di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 o delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo".
Art. 8
1.L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed e' convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.
2.L'assemblea si riunisce di norma nella capitale del Paese. Ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri puo' disporre lo svolgimento in altra sede consolare sita nel Paese stesso. La rappresentanza diplomatica o consolare provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.
3.Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e due segretari, che procede alle operazioni di voto ed effettua lo scrutinio. Il capo della rappesentanza diplomatica, o funzionario dal lui delegato, verificata la regolarita' del procedimento elettorale, ne proclama il risultato.
4.Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui e' assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro, ove sono operanti Comites; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo.
Art. 9
1.Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea puo' eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne sia uno e non piu' della meta' non in possesso della cittadinanza italiana, purche' figlio o discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.
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