DECRETO 30 luglio 1998, n. 343

Type Decreto
Publication 1998-07-30
Ultimo aggiornamento 1998-10-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22-10-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento sia da intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su proprieta' privata;

Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata, oltre che con la necessita' di assicurare la funzione portuale delle strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di metri sei;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettutata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Misure unitarie

1.Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del demanio marittimo e' determinato in lire millequattrocento per le aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione.

2.Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, e' determinato in lire tremila.

3.Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del mare territoriale e' determinato in lire settecento per gli specchi acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri: a) previsione di canoni di minori entita' per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili; b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura; c) previsione di modalita' di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira". - Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 29 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). - Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso".

Art. 2

Decorrenza dei pagamenti

1.Le rate annuali del canone sono calcolate per ciascun anno solare di vigenza della concessione.

2.Qualora la data di decorrenza e quella di scadenza delle concessioni non coincidano rispettivamente con il 1 gennaio ed il 31 dicembre, la prima e l'ultima annualita' del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperta dalla vigenza della concessione.

Art. 3

R i d u z i o n i

1.Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo e' ridotto fino al cinquanta per cento.

2.Per il periodo di costruzione degli impianti, manufatti ed opere stabilito nell'atto di concessione e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo e' ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto e' aggiornato con le medesime modalita' previste dall'articolo 7.

3.Analoga riduzione fino al cinquanta per cento e' accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione.

4.Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravita', il canone annuo e' ridotto fino al cinquanta per cento.

5.Le riduzioni previste nei commi 1, 3 e 4 sono determinate con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dalla capitaneria di porto, sentiti gli uffici periferici del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, per il numero di anni e per le percentuali stabilite in relazione all'entita' dell'investimento.

Note all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 40 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 40 (Riduzione del canone). - Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'art. 44". - Il testo vigente dell'art. 45 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 45 (Modifica o estinzione per cause naturali). - Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad un'adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue".

Art. 4

Cumulabilita'

1.Le riduzioni previste all'articolo 3 sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.

Art. 5

Regime giuridico delle aree e delle opere

1.Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.

2.La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione ne' alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorita' concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.

Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 28 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano al mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".

Art. 6

Determinazione e riscossione degli indennizzi

1.Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dal capo del compartimento marittimo in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 7

Aggiornamenti

1.Le misure unitarie dei canoni previste dal presente decreto sono aggiornate, per valere dal 1 gennaio dell'anno successivo, con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat - Istituto nazionale di statistica per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" e per i "prezzi praticati dai grossisti" riferiti al mese di settembre di ogni anno.

Il Ministro: Burlando

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 324

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