DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 341
Entrata in vigore del decreto: 20-10-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati;
Visto l'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede, tra l'altro, che l'attestazione dell'autorita' fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto l'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, con il quale il termine di validita' dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e' stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di prevedere l'immediata applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Termine di validita' delle attestazioni fiscali estere gia' prodotte
1.La disposizione dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con la quale viene previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo l aprile 1996, n. 239, produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, si applica anche alle attestazioni gia' prodotte e la cui efficacia e' scaduta il 31 gennaio 1998.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239: "2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire: a) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformita' al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione". - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: "3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) - c) (Omissis); d) nell'art. 7, comma 2, lettera a), la parola: ''gennaio'' e' sostituita dalla seguente: ''marzo''". - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore". - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Modalita' di recupero delle somme versate in eccedenza
1.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le somme versate in eccedenza nel conto unico vengono tenute in considerazione agli effetti del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 8
Nota all'art. 2: - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239: "8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel ''conto unico'' risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi".
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