DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. 355

Type DPR
Publication 1998-09-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29-10-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunita' di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario. - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 256 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come risulta modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'art. 98, comma 1, del codice. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo".

Art. 2

Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gia' modificato dall'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) (Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento). - 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli: 1) formato A: 520 mm x 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 mm x 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A (fig. III.4/c); c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli; 1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi; delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE, per motoveicoli: 165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v). e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig. III.4/e)".

Art. 3

Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gia' modificato dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) (Modalita' di installazione delle targhe). - 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5 . Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30 , quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15 , quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m; e) altezza della targa posterore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m; f) condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore ad 1,20 metri, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso); g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. 2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260".

Art. 4

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