LEGGE 8 ottobre 1998, n. 354

Type Legge
Publication 1998-10-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", è autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonchè le linee regionali di particolare rilevanza, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. Il piano triennale è inviato alle Camere perchè sia trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

3.Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perchè sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico.

4.All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

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