DECRETO 5 agosto 1998, n. 363

Type Decreto
Publication 1998-08-05
Ultimo aggiornamento 1998-10-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5-11-1998

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e

per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una piu' efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a)

nella garanzia della liberta' di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

b)

nella peculiarita' delle universita' in quanto realta' nelle quali si svolgono attivita' di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attivita' di produzione di beni o di servizi;

c)

nella necessita' di garantire, con unifornita' di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificita';

d)

nella necessita' di regolare le attivita' svolte nell'ambito delle universita' dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle universita' che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresi', che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a)

l'universita' e' costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attivita', ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attivita' personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b)

l'attivita' di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilita' di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali e' comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c)

il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d)

l'attivita' del personale universitario si svolge secondo tempi, modalita' ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e)

le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che e' caratterizzato da una molteplicita' di origini e di destinazioni;

f)

le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attivita' didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle universita', non riconducibili fra le attivita' scolastiche o di pubblico spettacolo;

g)

le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualita' che per intensita';

h)

le frequenti collaborazioni tra universita' ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle universita' e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i)

alcune universita' sono articolate in piu' sedi o poli;

l)

l'articolazione organizzativa delle attivita' universitarie e' definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificita' per ciascuna sede;

m)

la difficolta' di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicita' delle attivita' istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonche' della molteplicita' delle "unita' produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attivita' universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalita' di evidenziare la peculiarita' delle istituzioni universitarie e rendere piu' comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresi', di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attivita' delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e particolari esigenze

1.Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attivita' di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), cosi' recita: "2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica". - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 33 della Costituzione prevede che: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". L'art. 6 della sopra citata legge 9 maggio 1989, n. 168, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si esercita ai sensi dell'art. 7. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero". Nota all'art. 1: - Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Soggetti e categorie di riferimento

1.Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'universita', viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unita' produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro e' il rettore.

2.Si intendono per unita' produttive le strutture amministrative, le presidenze di facolta', i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle universita' ed individuate negli atti generali di ateneo.

3.Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attivita' didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresi', i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attivita' al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attivita' svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entita' del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4.Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'universita', si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attivita' presso le strutture dell'universita', salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonche' gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attivita' specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5.Per responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attivita' didattiche o di ricerca in laboratorio.

Nota all'art. 2: - Il comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "5. I policlinici universitari sono aziende dell'universita' dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'universita' determina, su proposta della facolta' di medicina, le modalita' organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari e' informata al principio dell'autonomia economicofinanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate".

Art. 3

Obblighi ed attribuzioni del rettore

Nota all'art. 3: - L'art. 3 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' recita: "Art. 3. - 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Art. 4

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

Nota all'art. 4: - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente: "2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

Art. 5

Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio

1.Il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2.Il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attivita' e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legisaltivo n. 626/1994 si veda la nota all'art. 4.

Art. 6

Formazione ed informazione

1.Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2.Il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio e' tenuto altresi' ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attivita' svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1.Nelle universita' le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purche' non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalita' fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2.Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle universita', cosi' come individuate dal presente decreto.

Nota all'art. 7: - L'art. 18 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recita: "Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a duecento dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da duecentouno a mille dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive. 7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7".

Art. 8

Prevenzione incendi

1.In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 6. - 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. 2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga". - L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), recita: "Art. 3 (Principi di base e misure tecniche fondamentali). - Per il conseguimento delle finalita' perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate. Le predette norme, fondate su presupposti tecnicoscientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare: 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilita' dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili; 3) apprestamento e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469".

Art. 9

Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

2.Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3.Il datore di lavoro ed il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10

Convenzioni nelle attivita' di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

1.Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle universita' presso enti esterni, cosi' come di quello di enti che svolgono la loro attivita' presso le universita', per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole universita', attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attivita' previste nella convenzione e, per le convenzioni gia' in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2.Le modalita' relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e

tecnologica, foglio n. 162

Nota all'art. 10: - Per il titolo del decreto legislativo n. 626/1994 v. nelle note alle premesse.

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