LEGGE 13 ottobre 1998, n. 364
Entrata in vigore della legge: 23/10/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Trattato - art. 1
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL KAZAKSTAN La Repubblica Italiana e il Kazakstan, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti Contraenti, desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale, desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia, tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi nel continente eurasiatico, confermando la loro fedelta' agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti, consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'OSCE e delle altre strutture europee nella costruzione della nuova Europa, nello spirito di sempre piu' stretti legami tra l'Unione Europea e il Kazakstan, sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato il 23 gennaio 1995, determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformita' con i principi di sovranita', parita' di diritti e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'individuo. A tale scopo le Alte Parti Contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.
Trattato - art. 2
Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti ribadiscono l'inaccettabilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici. Le Alte Parti Contraenti opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialita', per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva cosi' come quella di ogni stato membro. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti previste dalle strutture europee.
Trattato - art. 3
Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri delle Alte Parti Contraenti avranno contatti regolari. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno in seno alle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.
Trattato - art. 4
Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione nel continente eurasiatico di basi di sicurezza qualitativamente nuove, fondate sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre piu' bassi necessari al mantenimento della stabilita' e della sufficienza difensiva. Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza degli Accordi del disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente ai negoziati sul disarmo. Esse auspicano la conclusione di nuovi Accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa e nel continente eurasiatico. Le Alte Parti Contraenti agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.
Trattato - art. 5
Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonche' la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi regionali quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite In tale prospettiva le Alte Parti Contraenti sono fermamente decise a rafforzare, sulla base del pieno rispetto dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'OSCE, la democrazia, la sicurezza e il rispetto dello stato di diritto; a promuovere attivamente lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la dimensione umana e la collaborazione in ambito economico, culturale e ambientale.
Trattato - art. 6
Articolo 6 Le Alte Parti Contraenti opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia nell'interesse reciproco e della comunita' internazionale. In particolare le Alte Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione economica bilaterale nei settori indicati nella Dichiarazione sulla Cooperazione Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakstan, firmata il 22 settembre 1994 e, per quanto concerne il settore delle alte tecnologie, secondo quanto previsto dal Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato il 22 settembre 1994. Le Alte Parti Contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione avra' una grande importanza per la realizzazione del programma di riforme economiche e per la transizione verso l'economia di mercato del Kazakstan e per il pieno sviluppo delle potenzialita' di cooperazione anche in ambito regionale. Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.
Trattato - art. 7
Articolo 7 Le Alte Parti contraenti per il coordinamento e lo stimolo della collaborazione bilaterale in tutti i settori nonche' per favorire la soluzione dei problemi che dovessero sorgere nel quadro di tale collaborazione, costituiranno un Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali ed un Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale. Il Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e per le Questioni Generali sara' presieduto, per la Parte italiana e per la Parte kazaka dai esponenti del Ministero degli Affari Esteri delle Alte Parti Contraenti: esso sara' composto da rappresentanti dei Ministeri e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza per le questioni che saranno trattate dal Gruppo. Il Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale sara' presieduto, per la Parte italiana, da un esponente del Ministero del Commercio con l'Estero e, per la Parte kazaka, da un esponente del Ministero dell'Economia e Commercio. Esso sari composto di rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici competenti per le questioni da trattare e - quando giudicato opportuno dai due Governi - potra' riunirsi con la partecipazione di rappresentanti delle imprese e associazioni di imprese, di natura sia pubblica sia privata, designati rispettivamente dalle Autorita' delle due Parti Contraenti. Il Gruppo, nella sua composizione allargata e nel quadro della propria azione tesa a favorire gli scambi agevolera' anche lo sviluppo della cooperazione fra le industrie in ogni settore attraverso l'individuazione dei corrispondenti progetti, la loro elaborazione (con riferimento anche agli scambi di esperienze operative, di tecnologie, di tecniche produttive e di specialisti), il reperimento delle loro possibili fonti di finanziamento, la loro realizzazione in conformita' con la legislazione interna delle due Parti contraenti nonche' la loro eventuale presentazione - con l'assistenza italiana - alle istanze dell'Unione Europea per l'esame e per il possibile sostegno da parte delle medesime. Saranno di competenza del predetto Gruppo di Lavoro i problemi di prevenire l'insorgere di questioni contenziose sia nell'attivita' delle imprese miste costituite fra produttori delle due Parti sia nel campo della protezione degli investimenti.
Trattato - art. 8
Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti riaffermano gli impegni presi sia con l'Accordo sulla Promozione degli Investimenti che con la Convenzione per evitare le Doppie Imposizioni e Prevenire l'Evasione Fiscale, entrambi firmati a Roma il 22 settembre 1994 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakstan. Le Alte Parti Contraenti svilupperanno anche la Cooperazione tecnica nei campi dell'economia e del diritto applicato alle attivita' economiche, nonche' in particolare nei settori dell'agricoltura, sanita', cultura, scienza, ricerca e tecnologia. Esse collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale e nelle iniziative di consulenza nel campo dell'organizzazione e gestione delle attivita' imprenditoriali e creditizie, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Trattato - art. 9
Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti attribuiscono importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse si presteranno assistenza nella soluzione degli aspetti tecnici delle attivita' industriali in tali settori con particolare riguardo alle tematiche del settore energetico/estrattivo, della modernizzazione delle infrastrutture e dei relativi collegamenti. Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia elettrica, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno, nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dal Trattato sulla Carta dell'Energia, particolare attenzione alla ricerca, allo sfruttamento e al trasporto degli idrocarburi, dei gas e dell'energia elettrica.
Trattato - art. 10
Articolo 10 Le Alte Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica, in particolare nel quadro dell'International Association for the promotion of cooperation with scientists from the New Independent States of former Soviet Union (INTAS). L'Italia assecondera', nei limiti del possibile, la partecipazione del Kazakstan a tali programmi.
Trattato - art. 11
Articolo 11 Consapevoli del carattere globale rivestito dai problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione in tale settore, con particolare riferimento alla protezione ambientale del Mar Caspio, del Mare d'Aral e del Mar Mediterraneo. Le Alte Parti Contraenti svilupperanno altresi' la loro collaborazione nel campo della previsione e della prevenzione delle calamita' naturali, o di quelle causate da attivita' umane, nonche' nell'attenuazione ovvero eliminazione dei loro effetti.
Trattato - art. 12
Articolo 12 Le Alte Parti Contraenti promuoveranno, anche nell'ambito di Organizzazioni Internazionali e regionali, specifici programmi volti a migliorare i livelli di sicurezza nelle centrali nucleari, con particolare riguardo all'adeguamento degli impianti esistenti alle normative ed agli standards internazionali di sicurezza.
Trattato - art. 13
Articolo 13 Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i paesi degli altri continenti.
Trattato - art. 14
Articolo 14 Le Alte Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi ed, allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale, esamineranno la possibilita' di concludere un Accordo culturale volto ad avvicinare i propri popoli attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civilta' dell'altro Paese, nonche' attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili.
Trattato - art. 15
Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attivita' di cooperazione scientifica e tecnica ed, a tal fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e missioni tecniche e di informazioni e documenti nonche' dei loro mezzi di diffusione.
Trattato - art. 16
Articolo 16 Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare, anche attraverso periodiche consultazioni. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Alta Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.
Trattato - art. 17
Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro la criminalita' organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno altresi' nella lotta contro il terrorismo internazionale. Le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di stipulare specifiche intese sulle citate problematiche.
Trattato - art. 18
Articolo 18 Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea e delle loro istituzioni. Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno stato terzo.
Trattato - art. 19
Articolo 19 Il presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed entrera' in vigore dal momento dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Trattato e' soggetto alla registrazione presso il Segretariato Generale dell'ONU, in conformita' con l'articolo 107 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Trattato - art. 20
Articolo 20 Il Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Alta Parte Contraente la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Almaty il 5 maggio 97 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e kazaka, entrambi i testi facendo egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL KAZAKSTAN Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.