LEGGE 13 ottobre 1998, n. 365

Type Legge
Publication 1998-10-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24-10-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina, relativamente al suo ufficio di Roma, fatto a Roma il 1 giugno 1995, con scambio di note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII, sezione 27, paragrafo a), dello stesso accordo.

Art. 3

1.La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick ------------

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE LATINA RELATIVAMENTE AL SUO UFFICIO DI ROMA L'Unione Latina e la Repubblica Italiana, considerata la Risoluzione n. 5 dell'VIII Congresso dell'Unione Latina tenutosi a Parigi nel 1986, considerato che le due parti hanno convenuto la presenza di un Ufficio dell'Unione Latina a Roma, desiderosi di regolamentare le questioni che la presenza del suddetto Ufficio comporta, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI Sezione 1 Nel presente Accordo: a) l'espressione "Ufficio dell'Unione Latina a Roma" (d'ora in poi "Ufficio") significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Unione Latina da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi il proprio Ufficio e le pertinenze di questo; (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Unione Latina col consenso del Governo italiano, e per la durata di tale uso. b) L'espressione "Congresso" significa Congresso degli Stati Membri, previsto nella Convenzione Istitutiva dell'Unione Latina. c) L'espressione "beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Ufficio, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Ufficio, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. d) l'espressione "archivi dell'Ufficio" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' dell'Ufficio o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. e) L'espressione "personale dell'Ufficio" include il Direttore e tutto il personale dell'Ufficio nominato da lui o in suo nome. Il personale operante presso l'Ufficio e' suddiviso nelle seguenti categorie: (i) dirigenti e funzionari (ii) operativo: assistenti e segretarie (iii) di servizio: fattorini, autisti, addetti alle pulizie e al magazzino, etc.

Accordo - art. II

ARTICOLO II UFFICIO DELL'UNIONE LATINA A ROMA Sezione 2 Il Governo italiano si adoperera' nel migliore dei modi per assicurare che l'Ufficio sia in grado di stabilirsi in locali idonei e per ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

Accordo - art. III

ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO Sezione 3 (a) L'Ufficio di Roma e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede dell'Ufficio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio dell'attivita' ufficiale dell'Ufficio, il consenso del Direttore si considerera' presunto. (d) Il Direttore impedira' che l'Ufficio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV PROTEZIONE DELL'UFFICIO DI ROMA Sezione 4 Le competetenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' dell'Ufficio.

Accordo - art. V

ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI DELL'UFFICIO Sezione 5 Per mettere in grado l'Ufficio di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare all'Ufficio la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Ufficio ricevera' lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI Sezione 6 Il personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, lettera e) (i) godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione non potra' essere ritenuta quale rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. Sezione 7 I beni di proprieta' dell'Ufficio ed i suoi archivi, cosi' come definiti nella lettera (d) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine. L'esenzione non si estende a quei beni, fondi o averi che non sono direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ufficio. Sezione 8 Stanti le immunita' previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Ufficio prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di: (i) controversie con il suo personale; (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Ufficio sia parte in causa, nonche' controversie di carattere extracontrattuale. Sezione 9 In esecuzione della Sezione 8, l'Ufficio predisporra' idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Ufficio inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Ufficio dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA Sezione 10 a) Il Governo riconosce che l'Unione Latina e' una organizzazione intergovernativa, con personalita' giuridica internazionale e che il suo Ufficio di Roma ha capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione. b) La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza dell'attivita' dell'Unione Latina sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'Unione Latina o di suoi rappresentanti che agiscano o si astengano dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti dell'Unione Latina. c) L'Unione Latina e' responsabile per i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Tale responsabilita' e' disciplinata dal diritto italiano. L'Unione Latina libera l'Italia dalle responsabilita' di richieste di risarcimento in caso di danni prodotti a terzi. L'Unione Latina stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI E TRASPORTI Sezione 11 Tutte le comunicazioni dirette all'Ufficio o al suo personale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Ufficio con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX ESENZIONE DA TASSAZIONE Sezione 12 L'Ufficio, le sue proprieta' e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previsto dalla Convenzione Istitutiva del 15 Maggio 1954, ratificata dall'Italia con la Legge N. 340 dell'11 Febbraio 1958, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Sezione 13 a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni l'Ufficio godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita' e operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. b) Per quanto concerne l'esenzione dall' "imposta sul valore aggiunto" (I.V.A.), l'Ufficio godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane anche in conformita' alla normativa comunitaria. c) L'Ufficio sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. d) L'Ufficio sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione. divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Ufficio non chiedera' l'esenzione da diritti doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale. e) L'Ufficio sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all' "uso ufficiale" dell'Ufficio e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficiera' altresi' dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dallle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Ufficio. f) Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Ufficio.

Accordo - art. X

ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Sezione 14 Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Ufficio - per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali - puo' liberamente: a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; b) detenere e gestire conti esteri e interni, fondi di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove; c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE Sezione 15 a) Il personale dell'Ufficio sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro Stato, i cui regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, nel caso in cui non beneficino di altra copertura assicurativa. b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto al personale. Tuttavia detto personale, se residente in Italia, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto. c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori, nella misura del possibile, a quelli assicurati dalle Agenzie specializzate dell'ONU. Le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico dei S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.

Accordo - art. XII

ARTICOLO XII TRANSITO E SOGGIORNO Sezione 16 a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Ufficio. dei partecipanti ai programmi dell'Ufficio, e delle persone in visita all'Ufficio per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. b) Il Direttore comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a) in anticipo.

Accordo - art. XIII

ARTICOLO XIII RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA Sezione 17 I rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina ("i Rappresentanti") e i Membri del Consiglio Esecutivo dell'Unione Latina ("i Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi; d) inviolabilita' di tutte le carte e di tutti i documenti; e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale; Sezione 18 I Rappresentanti e i Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste nella Sezione 17, lettera b). I coniugi dei Rappresentanti e dei Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate nella Sezione 17, lettera e).

Accordo - art. XIV

ARTICOLO XIV ESPERTI E FUNZIONARI Dl ORGANIZZAZIONI Sezione 20 Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Ufficio, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Ufficio o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Ufficio e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Ufficio per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei compiti strettamente connessi al compimento di dette missioni o alla prestazione di detti servizi.

Accordo - art. XV

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