DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998, n. 367
Entrata in vigore del decreto: 22-12-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 6;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940 di approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
Visti gli articoli 823 e 829 del codice civile;
Visto l'articolo 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonche' l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.
2.Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorita' marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Acccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della citata legge, nonche' l'allegato 1, n. 6: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri i equita' solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia". "Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) (Omissis). 6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali; - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; - legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni; - decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; - legge 23 dicembre 1994, n, 724, e successive modificazioni". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: "Codice della navigazione". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". - Il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, approva le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)". - La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia"; l'allegato F) alla legge predetta reca: "Legge sui lavori pubblici"; si riporta il testo dell'art. 378 del predetto allegato F): "Art. 378. - Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carica delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario od opportuno. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni". - Si riportano i testi degli articoli 823 e 829 del codice civile: "Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice". "Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale", si riporta il testo dell'art. 97: "Art. 97 (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Dopo l'art. 639 del codice penale e' inserito il seguente: ''Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico''". - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Minsitero delle finanze". - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione: "Art. 30 (Uso del demanio marittimo). - L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia". "Art. 34 (Destinazione di zone demaniali matittime ad altri usi pubblici). - Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale". "Art. 698 (Vigilanza sull'attivita' dei concessionari). - La vigilanza sull'attivita' esplicata in base a concessione, e' esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto".
Art. 2
Compiti dell'ufficio del territorio
1.Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilita', sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia.
2.Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attivita' di vigilanza.
Art. 3
Natura degli accertamenti
1.I soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, vigilano a che i beni di proprieta' dello Stato non vengano fatti oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi.
2.Gli incaricati di cui al comma 1 vigilano altresi' perche' non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quegli immobili e quei locali strettamente occorrenti al bisogno.
3.Nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza, gli incaricati di cui al comma 1 hanno possibilita' di accesso ai fondi ed alle proprieta' dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni. Per gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attivita' sono escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da comunicare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, al competente ufficio del territorio; la mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si provvede, per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli in uso alle amministrazioni dell'interno e di grazia e giustizia destinati a finalita' di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati.
4.Delle risultanze della verifica di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale.
Nota all'art. 3: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; si riporta il testo dell'art. 24: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' du esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le dispozioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposzioni di legge".
Art. 4
Programmazione dell'attivita' di vigilanza
1.L'attivita' di vigilanza e controllo dei soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, si svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto annualmente dal direttore dell'ufficio del territorio, secondo le linee guida impartite dal direttore generale del Dipartimento del territorio.
2.Il direttore dell'ufficio del territorio puo' sempre disporre affinche' vengano effettuati sopralluoghi straordinari, anche su proposta motivata dei responsabili dei reparti.
3.Per i beni del demanio marittimo ed aeronautico, il programma di cui al comma 1 e' concordato con le competenti autorita' marittime ed aeronautiche.
Art. 5
Procedimenti di tutela
1.Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorita' giudiziaria, se gli incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuaria lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attivita' di verifica.
2.Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorita' competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Art. 6
Consegna in uso governativo
1.La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato.
Art. 7
Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili
1.L'Amministrazione pubblica che non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo ne da' comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio del territorio per la riconsegna alla amministrazione finanziaria, previa redazione di apposito verbale.
2.Il direttore dell'ufficio del territorio che accerta, all'esito dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, che una amministrazione pubblica non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo, ovvero che non lo utilizza conformemente all'uso predetto, comunica i risultati dell'accertamento all'amministrazione interessata mediante notificazione del relativo verbale.
3.Entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 2, l'amministrazione interessata trasmette all'ufficio del territorio le proprie osservazioni. Il silenzio equivale ad adesione alle risultanze dell'accertamento.
4.Le osservazioni di cui al comma 3, sono valutate dal direttore dell'ufficio del territorio il quale, se non le condivide, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5.L'immobile in relazione al quale viene accertata la cessazione dell'uso governativo ai sensi dei commi 2 e 3, viene riconsegnato all'amministrazione finanziaria.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 8
Aggiornamento nella consistenza dei beni
1.Per consentire l'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato, le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare, anche con mezzi informatici, all'ufficio del territorio della provincia le variazioni sostanziali eventualmente intervenute per cause naturali o quelle che ritengono di apportare alle proprieta' loro concesse in uso.
3.Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2, tutte le variazioni in aumento o diminuizione che si verificano nella consistenza degli immobili in uso governativo, a cura dell'ufficio del territorio, sono riportate anche su supporto informatico negli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e sono comunicate alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
4.Gli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato, di cui e' obbligatoria la tenuta ai sensi degli articoli 515 a 520 del decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940, possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 515 e seguenti del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 515. - Indipendentemente dai registri degli inventari, tanto presso il Provveditorato generale dello Stato, quanto presso le intendenze di finanza (reparti: amministrativo e ragioneria), sono tenuti gli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato. Art. 516. - Tali schedari hanno lo scopo di rendere piu' agevole l'amministrazione della proprieta' immobiliare dello Stato, e di conseguenza, oltre che impiantati con ogni cura, debbono essere tenuti costantemente aggiornati. Art. 517. - Negli schedari debbono essere riportati i beni che dagli accertamenti compiuti e da quelli in corso, oppure a seguito di successive acquisizioni, sono stati o saranno riconosciuti di esclusiva pertinenza del patrimonio dello Stato. Quindi, esclusi i diritti, ragioni ed azioni considerati immobili ai sensi dell'art. 517 del codice civile e riportati nei registri di consistenza mod. 23- B, tutti gli altri beni debbono figurare negli schedari. Art. 518. - Ai fini della formazione degli scedari, tali beni sono stati riuniti nei seguenti cinque gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde un proprio modello di scheda: 1) primo gruppo (schede di color bianco): per i beni disponibili, compresi i beni provenienti da eredita' devolute (mod. 23- A-1), per i beni in uso governativo (mod. 23- A-7) e per i beni interamente non disponibili (mod. 23- A-9); 2) secondo gruppo (schede di color verde): per i diritti d'uso su beni immobili di proprieta' di comuni e di provincie (mod. 23- A-3); 3) terzo gruppo (schede color azzurro): per i canali, i corsi, i bacini d'acqua patrimoniali (mod. 23- A-4); 4) quarto gruppo (schede color rosa): per le miniere patrimoniali, le stazioni termali, esclusi i beni delle aziende patrimoniali dello Stato (mod. 23- A-5); 5) quinto gruppo (schede color giallo, mod. 203): per i beni assegnati in dotazione della Corona (mod. 23- A-6). I beni dell'Asse ecclesiastico, qualora figurino ancora nelle speciali categorie previste dall'art. 1 decreto ministeriale 9 novembre 1931, n. 113924 e non siano stati compresi tra quelli delle corrispondenti categorie del ramo demanio, dovranno essere riportati, prendendo nota ad ogni buon fine della loro provenienza, nelle schede bianche o gialle a seconda che siano classificati: tra i disponibili per la vendita (mod. 23- A-1), in uso governativo (mod. 23- A-2) o interamente non disponibili (mod. 23- A-9); oppure tra quelli in dotazione della Corona (mod. 23- A-3). Art. 519. - Le schede vengono distinte, per ciascun gruppo: in schede principali, in schede aggiuntive e schede in bianco. Sono altresi' previste: schede per le piante planimetriche delle province; schede per le planimetrie di citta' capoluoghi di provincia o di altri centri importanti ai fini patrimoniali; schede per gli indici alfabetici dei comuni compresi nella circoscrizione delle singole provincie; schede per il riepilogo di quelle partite che cessano di far parte dei beni patrimoniali dello Stato. Gli schedari, sia presso le intendenze, che presso il provveditorato generale, debbono essere conservati nella apposita bustacustodia. Altra busta e' prevista, ed e' stata approntata, per la conservazione delle schede, annullate, sostituite e stralciate. Art. 520. - In tutte le trattazioni riguardanti la proprieta' immobiliare, le intendenze dovranno richiamare il numero della scheda in cui trovasi rappresentato l'immobile al quale fa riferimento la trattazione". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 9
Abrogazione di norme
1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 642, 643, 647 e 648 delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 24 agosto 1940.
2.Ogni riferimento alle norme abrogate dal comma 1 deve intendersi operato alle disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il titolo v. nelle note alle premesse): "4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti". - Si riporta il testo dell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (per il titolo v. nelle note alle premesse): "Art. 18. - Gl'intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilita', perche' non siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei beni che strettamente occorrono al bisogno. All'uopo hanno facolta' di disporre tutti gli accertamenti che credano opportuni. Quando scorgano eccesso o abuso in tali destinazioni ne riferiscono al Ministero delle finanze, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la parte dei beni riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo". - Si riporta il testo degli articoli 642, 643, 647 e 648 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 642. - Gl'ntendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilita', perche' non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno. All'uopo hanno facolta' di disporre tutti gli accertamenti che credano opportuni. Quando riscontrino eccesso od abuso in tali destinazioni ne riferiscono al Provveditorato generale dello Stato, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo". "Art. 643. - La consegna dei fabbricati o terreni demaniali ad altre amministrazioni governative e la dismissione di essi al demanio quando si rendessero disponibili ed utilizzabili diversamente, deve essere in ogni caso effettuata previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato che prendera' preventivamente accordi con i Dicasteri interessati". "Art. 647. - Le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare al Provveditorato generale ed alle intendenze di finanza competenti le variazioni sostanziali eventualmente apportate e quelle che successivamente ritenessero di apportare alle proprieta' loro concesse in uso. Le comunicazioni anzidette debbono contenere: a) la denominazione ed ubicazione dell'immobile demaniale e l'indicazione dei lavori (adattamento, trasformazione); b) la denominazione della localita' per le nuove costruzioni e gli estremi del contratto per acquisto, permuta dell'area su cui le nuove costruzioni dovranno sorgere; c) l'ammontare, per tutti i casi, dei lavori in base ai relativi progetti approvati, la procedura di esecuzione dei lavori (appalto, trattative o licitazione privata, economia) e gli estremi dei competenti organi tecnici; d) il termine previsto per la ultimazione; e) tutte quelle notizie che a maggior chiarimento si ritenessero opportune". "Art. 648. - Indipendentemente dalle segnalazioni di cui al precedente art. 647, le variazioni (aumenti o diminuzioni) che si verificheranno nella consistenza degli immobili in uso governativo, dovranno formare sempre oggetto di appositi verbali, tenuto presente, oltre all'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli, che deve essere compilato un solo verbale, di consegna o di dismissione, a seconda che trattisi di aumento o di diminuzione nella consistenza dell'immobile. Resta inteso che, in tali casi, nel prospetto dimostrativo della parte prima dovra' essere riportato il valore dell'immobile prima dell'operazione e quello risultante dopo la variazione".
Art. 10
Norma transitoria
1.Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 11
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visco, Ministro delle finanze
Andreatta, Ministro della difesa
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 13