DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 371
Entrata in vigore del decreto: 9/11/1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della conferenza Statoregioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al decreto Note alle premesse: - Il testo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica di cui al Prontuario terapeutico nazionale per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici e altri prodotti sanitari nei limiti previsti dai livelli di assistenza; b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito e nei limiti del prezzo fissato per i farmaci dai provvedimenti del CIP e per gli altri prodotti dai relativi tariffari. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali; c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche' la individuazione di modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalita' di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria". - Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula" - Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 74 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme: (Omissis); art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale". Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a)-c) (Omissis); d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993 SIGLATO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO INTEGRATO IL 3 APRILE 1997. Dichiarazione preliminare 1. Il riordino del S.S.N. avviato dai DD.LL.vi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, accentua il ruolo delle regioni, per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualita' del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale. 2. Quest'ultima e' assicurata attraverso il sistema delle farmacie pubbliche e private. Con la farmacia aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi strumentalmente organizzati, viene esercitata la professione farmaceutica in base alla quale sono autorizzate la preparazione, il controllo, la conservazione e la dispensazione dei medicinali in via esclusiva. 3. La professione esercitata in questo contesto costituisce garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza con i dettati costituzionali. 4. La presente convenzione vuole costituire un momento significativo per l'attuazione delle soluzioni ottimali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche in riferimento al Piano sanitario nazionale 94-96 che include l'assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa. 5. Nel sistema cosi' designato il farmacista viene chiamato a svolgere un importante ruolo in considerazione del fatto che e' portatore di esperienze consolidate e valide per professionalita' e capacita' di adeguare la struttura e il suo modus operandi per il soddisfacimento delle nuove esigenze, assicurando un servizio pubblico sociale ed essenziale. 6. In questa ottica il S.S.N. e con esso le aziende instaurano con le farmacie, attraverso la presente convenzione, un rapporto che non e' solo di tipo economico ma di collaborazione per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili. Premessa 1. La presente convenzione ha l'obiettivo di regolare i rapporti tra le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico con il Servizio sanitario nazionale individuando le sottoelencate linee guida: A) instaurazione di un rapporto di collaborazione integrato, perche' ciascuna delle parti partecipi a giusto titolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani sanitari regionali per le attivita' di prevenzione e cura delle patologie in tutti i loro aspetti; B) realizzazione di soluzioni integrate per la dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa nel rispetto dell'art. 3, secondo comma, punti A) e C) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonche' a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati; C) istituzione di un sistema di relazioni mediante costituzione di organismi con composizione paritetica che a livello nazionale e locale possano rendere concreto l'esercizio del diritto all'informazione ed effettivi i risultati della collaborazione anche mediante trasferimento delle esperienze maturate in alcune realta' locali ad altre; D) istituzione di un sistema di controlli globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali nonche' di verifica sulla conformita' a legge dei comportamenti locali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche, atti ad assicurare efficienza, qualita', continuita' dei servizi e degli obiettivi di piano anche mediante regolamentazione della eventuale e motivata sospensione dell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta; E) istituzione di un sistema di composizione dei contrasti che possono insorgere per la interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali. Art. 1. 1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 2
Art. 2. 1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 2. La dispensazione dei medicinali agli assistiti e' riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresi', prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza. 3. Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.L.vo n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: -- qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate; -- attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria); -- attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessita'; -- monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza; -- erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualita' delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competetivi con quelli delle strutture delle aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione e' demandata alla commissione di cui all'art. 11; -- attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare. 4. E' consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 3
Art. 3. 1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie-art. 4
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