DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. 374
Entrata in vigore del decreto: 14-11-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione dell'ISAE
1.In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e' istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.
2.L'ISAE, con unica sede in Roma, e' un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. E' retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.
3.L'ISAE e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.
4.L'ISAE e' inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' tato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 3 aprile 1997, n 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818, reca: "Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Istituto nazionale per lo studio e la congiuntura (ISCO), con sede in Roma". - La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca: "Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO)". - La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), riguarda l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti. - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato): "6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo e' determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, reca: "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente: "Art. 6 (Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma. 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti ed istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso. 3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza e' trasferita alle Amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalita' in base alle quali sono comunicati o diffusi. 5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 2
Compiti istituzionali
1.L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attivita' di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilita' per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.
2.L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attivita' di supporto e di consulenza tecnicoscientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilita' istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivita' di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.
3.Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE puo' svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonche', mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.
4.Per lo svolgimento delle sue attivita' l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, reca: "Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Art. 3
Fonti di finanziamento
Nota all'art. 3: - Per il citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 4
Organi dell'Istituto
2.Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3.Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennita' di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 5
Il presidente
1.Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 6
Il comitato amministrativo
1.Il comitato amministrativo e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale.
Art. 7
Controllo e vigilanza
1.La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente.
2.Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresi' comunicati, ai fini dell'attivita' di vigilanza, le deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approvazione e' di sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.
3.Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto.
Art. 8
Il collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro vigilante ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti, se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a dirigente. 2. ll collegio svolge le attivita' relative al controllo della gestione finanziaria, secondo le modalita' e la disciplina stabiliti per gli enti pubblici.
Art. 9
Il consiglio scientifico
I. Il consiglio scientifico e' composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente. 2. Il consiglio scientifico e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto.
Nota all'art. 9: - Per il gia' citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 10
Il direttore generale
1.Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto e' collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.
2.Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e' preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del comitato ammistrativo e del presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal presidente.
Note all'art. 10: - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - Gli articoli 3, 16, 7, comma 2 e 15, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' recitano: "Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3: a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale; b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere; g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241; h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti". "Art. 7, comma 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca". "Art. 15, comma 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento".
Art. 11
S t a t u t o
1.Lo statuto dell'ISAE e' deliberato dal comitato amministrativo ed e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
2.Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprlle 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.
3.Lo statuto definisce i poteri e le responsabilita' proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonche' quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attivita' annuali e pluriennali; prevede altresi' il servizio di controllo interno, che opera per le finalita' indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.
Note all'art. 11: - Per la citata legge n. 94/1997, si veda nelle note all'art. 1. - Per la citata legge n. 70/1975 si veda nelle note all'art. 10. - Per il citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda nelle note all'art. 10. - Per il piu' volte citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1. - La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca: "Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO)". - La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - La legge 8 agosto 1985, n. 439, reca: "Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la prorammazione economica (ISPE)". - Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativocontabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
Art. 12
Ordinamento e personale
1.L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attivita' e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema.
2.Per particolari progetti l'ISAE puo' avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalita' previsti dai contratti collettivi.
3.L'ordinamento dei servizi puo' prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme vigenti in materia.
Nota all'art. 12: - Per il gia' citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda in note all'art. 1.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1.Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalita' di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonche' una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti.
2.All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa.
3.In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto e' provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi gia' banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure gia' avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.
4.Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione e' approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5.Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attivita' in corso presso di esse.
6.Sono trasferite all'ISAE le disponibilita' finanziarie gia' attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 15
Note all'art. 13: - La legge 15 luglio 1994, n. 444, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, reca: "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29. - Si riporta, di seguito, il testo, rispettivamente, degli articoli 6 e 31 del citato decreto legislativo n. 29/1993, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di persone, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette". "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle tunzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".
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