DECRETO 7 ottobre 1998, n. 383
Entrata in vigore del decreto: 19-11-1998
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte di cui prevede che, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi di istituto;
Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le professionalita' alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono piu' legislativamente stabilite;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili, che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalita' formative che esso si propone, finalita' che non rispondono a professionalita' esclusive della donna;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli istituti tecnici femminili;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/L A24 del 31 luglio 1998);
Visto il nullaosta espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi espresso con nota 6 agosto 1998, n. DAGL 1/114/31890/4.8.17;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.La denominazione degli istituti tecnici femminili e' modificata con quella di "Istituti tecnici per attivita' sociali".
Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 317 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 2 dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 19
maggio 1994, e' il seguente:
"2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
procedura di cui la comma 1, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi d'istituto o scuola per i quali essa
sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi o specializzazioni di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli
istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo,
per gli istituti professionali, quanto previsto
dall'art. 60, comma 3". - Il testo dell'art. 191 del testo unico sopra citato e' il seguente: "Art. 191. - 1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi ai accede con la licenza di scuola media. 2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore il ginnasioliceo classico, il liceo scientifico,
gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale gli istituti professionali e gli istituti d'arte. 3. Il ginnasioliceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche o
amministrative, nonche' di alcune professioni nei settori
commerciali e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte indipendentemente dalle sue applicazioniall'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teoricopratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciali e dei
servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di
addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a
seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto
magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola
magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalita' ed ordinamento speciali". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposite autorizzazioni da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui la comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, devono recare la
denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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