DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 388

Type Decreto legislativo
Publication 1998-10-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". - La direttiva 95/29/CE è pubblicata in GUCE L 148 del 30 giugno 1995. - La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, reca: "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto". Note all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta di seguito l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, così come modificato dal presente decreto: "Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE. 2. Si intende inoltre per: a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonchè i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo; b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali; c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali; d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro; e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonchè tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore abbeverati, nutriti, nonchè, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati: quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto; f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento; g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione; h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto; i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonchè chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi". - Si riporta di seguito l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, così come modificato dal presente decreto: "Art. 3. - 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinchè: a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato; a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonchè gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85"; b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo: 1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili; 2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate; c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili". - La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993". Il comma 12 dell'art. 5 così recita: "12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti". - Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE. - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".

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