DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1998, n. 390

Type DPR
Publication 1998-10-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-11-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 9 settembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento, da parte delle universita', delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge". - L'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), e' il seguente: "1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato''Ministro'' sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2

Norme generali

1.Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, associato e di ricercatore il rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientificodisciplinari, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze. I relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.

2.La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1, comma 1, e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

3.E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientificodiscliplinare o di settori affini indicati nel bando.

4.Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Ogni candidato compila il modulo della domanda fornito per via telematica indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale e ne stampa una copia che, debitamente firmata, consegna all'universita' che ha bandito il concorso. L'universita' provvede alla validazione informatica delle domande inviate per via telematica. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente. I dati relativi alle domande sono resi disponibili dagli atenei per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza del predetto obbligo.

5.Il decreto di cui al comma 1 indica la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, nonche' stabilisce le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Puo' essere, inoltre, prevista la determinazione di un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata valutazione dei candidati.

6.Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui al comma 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

8.Per i fini di cui al comma 7 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

10.Le universita', con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative dei criteri di cui al comma 7.

12.Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva.

13.La prova orale di cui al comma 11, lettera a), le prove di cui lettera b) del medesimo comma, nonche' la prova di cui al comma 12, sono pubbliche.

14.Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese la pubblicita' delle date di svolgimento delle prove di cui al comma 11 e le comunicazioni agli atenei e al Ministero di cui agli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 4, comma 9.

Note all'art. 2: - L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma". - L'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, cosi' recita: "2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori". - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse". "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".

Art. 3

Commissioni giudicatrici

1.Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.

2.Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori confermati.

3.Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, con deliberazione del consiglio di facolta', nella composizione prevista dalla normativa vigente, fra i professori ordinari o associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di ricercatore e professore associato e tra i professori ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di professore ordinario. I predetti docenti devono afferire al settore scientificodisciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.

5.I componenti di cui al comma 4 sono eletti, fra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.

6.L'elettorato attivo e' attribuito, secondo la normativa vigente, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando. L'elettorato passivo e' attribuito, secondo la normativa vigente e con le limitazioni di cui al comma 2, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando. E' in ogni caso fatto divieto per i professori ed i ricercatori eletti nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa. Qualora il numero degli eleggibili per ruolo o fascia e per settore scientificodisciplinare sia inferiore a cinque, l'elettorato attivo e passivo e' esteso agli appartenenti ai ruoli o fasce di settori affini, indicati dal Consiglio universitario nazionale.

7.Il Ministero, con la collaborazione delle universita', predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicita' per via telematica. A tal fine le universita' sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli inquadramenti nei settori scientificodisciplinari dei professori e dei ricercatori. Tali elenchi, che individuano anche le situazioni di incompatibilita' ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono acquisiti dalle universita' che bandiscono le procedure valutative le quali fissano la data da cui decorrono i termini di dieci giorni per la presentazione delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore della stessa sede universitaria, il quale decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni, curando la pubblicizzazione degli elenchi definitivi. Le modifiche degli elenchi sono comunicate al Ministero.

8.Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza.

9.Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con apposito decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento dell'identita' dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.

10.In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui al presente comma la sostituzione dei componenti designati avviene con le medesime modalita' di cui al comma 3.

11.Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le universita', previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, possono concordare le date di svolgimento delle elezioni riguardanti la formazione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative.

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