DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1998, n. 392
Entrata in vigore del decreto: 12-1-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 48;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;
Visto l'articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
Visto l'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2
Autorizzazione all'immissione in commercio
1.La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, contenente gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' presentata al Ministero e contestualmente, in copia, all'Istituto, cui e' inviata anche copia della eventuale documentazione integrativa di cui al comma 3.
2.L'autorizzazione all'immissione in commercio e' rilasciata dal Ministero, sentito l'Istituto, entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, prorogabili a duecentodieci giorni nell'ipotesi di cui al comma 4, previa verifica della presenza ed idoneita' di tutti gli elementi di cui al comma 1. Negli stessi termini e' notificato, completo di motivazione, il provvedimento di diniego.
3.Nel caso in cui il Ministero inviti il richiedente a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 2 e' sospesa fino alla ricezione della documentazione suppletiva da parte del Ministero.
4.Il parere tecnico dell'Istituto e' espresso entro novanta giorni, nel caso in cui il preparato contenga principi attivi gia' noti, ed entro centoventi giorni nel caso in cui il preparato contenga nuovi principi attivi o attenga ai presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).
5.L'effettiva immissione in commercio di ciascun lotto di produzione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e' subordinata all'esito favorevole del controllo effettuato dall'Istituto su campioni del prodotto e sulla documentazione relativa al controllo effettuato dalla ditta richiedente, entro il termine di sessanta giorni rispettivamente dalla presentazione dei campioni e della documentazione predetta.
Art. 3
Autorizzazione alla produzione
1.La domanda di autorizzazione alla produzione, e' presentata al Ministero e deve contenere gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.L'autorizzazione alla produzione e' rilasciata dal Ministero entro centoventi giorni, previa verifica della presenza ed idoneita' di tutti gli elementi di cui al comma 1, nonche' del possesso dei requisiti da parte del direttore tecnico, e previo accertamento ispettivo della officina di produzione. Negli stessi termini e' notificato, completo di motivazione, il provvedimento di diniego.
3.Nel caso in cui il Ministero inviti il richiedente a regolarizzare od integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 2 e' sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte del Ministero.
4.L'elenco delle officine che a quella data risultano autorizzate alla produzione ed al controllo di presidi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4
Autorizzazioni alle modificazioni
1.La domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio e' presentata al Ministero e, nel caso di modificazione di composizione o modifica di campo di impiego o modificazione di modalita' di impiego, contestualmente in copia all'Istituto cui e' inviata in copia anche la eventuale documentazione integrativa. La domanda deve contenere gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.L'autorizzazione alla modificazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministero entro centocinquanta giorni, prorogabili a centottanta giorni per i presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), nei casi di modificazione di composizione o di impiego, ed entro novanta giorni in caso di altre modificazioni dalla ricezione della domanda.
3.L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero, sentito l'Istituto che, nei casi di modificazione di composizione o di impiego, esprime il proprio parere entro novanta giorni e, nei casi di modificazione di composizione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), per i quali e' necessario effettuare il controllo analitico, entro centoventi giorni.
4.Quando la modificazione concerne l'adeguamento della etichettatura a norme che entrano in vigore successivamente alla autorizzazione, il titolare della autorizzazione provvede autonomamente e la variazione non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.
5.La domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione alla produzione e' presentata al Ministero.
6.Negli stessi termini e' notificato il provvedimento motivato di diniego.
7.Quando e' necessario regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza dei termini per le autorizzazioni di cui al presente articolo e' sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte del Ministero.
Art. 5
Requisiti per la nomina e sostituzione del direttore tecnico
1.Il direttore tecnico dell'officina di produzione dei presidi medicochirurgici deve essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, ingegneria chimica.
2.Il direttore tecnico e' assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3.E' vietato nella stessa persona il cumulo della direzione tecnica di piu' officine, a meno che si tratti di officina costituente reparto distaccato dello stabilimento principale.
4.In caso di sostituzione del direttore tecnico, l'azienda comunica al Ministero i dati personali ed il possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del nuovo direttore, trasmettendo contestualmente la relativa lettera di accettazione dell'incarico.
5.In caso di improvvisa necessita' di sostituzione del direttore tecnico, il soggetto designato puo' svolgere le relative mansioni, previa tempestiva trasmissione al Ministero degli elementi di cui ai commi 1 e 2.
6.I direttori tecnici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano tale funzione continuano ad esercitarla anche in mancanza del titolo di studio di cui al comma 1.
Art. 6
Accertamenti sulla produzione di presidi
2.Le ispezioni alle officine di produzione ed ai laboratori di controllo dei presidi sono rinnovate almeno ogni cinque anni.
3.A conclusione di ogni ispezione e' redatta una relazione sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei criteri di buona fabbricazione dei presidi disciplinati dalla normativa comunitaria o, in mancanza, fissati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4.Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero si avvale anche delle strutture sanitarie competenti per territorio.
Art. 7
Vigilanza sui presidi medicochirurgici
1.Il Ministero ha facolta' di disporre specifici controlli per verificare la rispondenza dei presidi immessi in commercio alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dal presente regolamento e alle condizioni in base alle quali essi sono stati autorizzati.
2.In particolare, per le finalita' indicate al comma 1, il Ministero ha facolta' di disporre l'effettuazione di analisi, ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di campioni da officine, depositi e rivendite.
Art. 8
Revoca dell'autorizzazione
1.L'autorizzazione all'immissione in commercio di un presidio e' revocata se vengono a mancare i requisiti o le condizioni in base alle quali e' stata concessa ovvero il presidio si e' dimostrato, nell'uso, inefficace o nocivo.
2.Salve le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, se l'irregolarita' o la non corrispondenza alle condizioni richieste risulta di lieve entita', il Ministero fissa un termine per l'adeguamento alle proprie prescrizioni, decorso inutilmente il quale procede alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, notificando il relativo provvedimento all'interessato.
3.In caso di urgenza, se ricorrono gli estremi per la revoca, il Ministero vieta la vendita al pubblico e procede al sequestro del presidio, anche limitatamente a singoli lotti di produzione.
4.L'autorizzazione alla produzione dei presidi e' revocata quando vengono a mancare i requisiti in base ai quali e' stata concessa, ovvero se e' accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo il caso previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
Art. 9
Pubblicita' dei presidi
1.L'elenco dei presidi autorizzati al commercio nel corso dell'anno e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 dicembre.
2.E' vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati.
3.La pubblicita' con qualsiasi testo o immagine dei presidi e' soggetta ad autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
4.Il Ministero, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, diffida la ditta produttrice e, nei casi piu' gravi, dispone la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' il seguente: "Art. 201. - E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medicochirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconociuta competente per territorio. E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno, per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidii medicochirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000".
Art. 10
Abrogazioni
1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; l'articolo 189, primo e secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; l'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' riportato nelle note al preambolo. - Per quanto attiene al contenuto del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, si vedano le note al preambolo. - Il testo dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' riportato nelle note al preambolo. - Per quanto attiene al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, si vedano le note al preambolo. - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' riportato nelle note al preambolo.
Art. 11
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 26
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.