DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1998, n. 394

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1998-05-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2-12-1998

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni trariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. pari a 300 miliardi di lire per il 1997, per le agevolazioni - mantenute anche a seguito dell'applicazione di nuove tariffe dei servizi postali - relative agli invii attraverso il canale postale, di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonche' pubblicazioni informative provenienti da enti, enti locali, associazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero;

Vista, in particolare, la medesima disposizione che demanda la disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi e' stato delegato l'esercizio delle funzioni relative all'informazione e l'editoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997 e nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

2.L'efficacia delle disposizioni del presente decreto e' subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima societa', che rimangono a carico della stessa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' il seguente: "20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del Fondo e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni". Note alle premesse: - Per il testo del comma 20 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 v. in nota al titolo. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.

Art. 2

Istituzione e amministrazione del Fondo per le integrazioni tariffarie

1.Il Fondo per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. per le agevolazioni tariffarie per gli invii di cui all'articolo 1, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per le provvidenze alla stampa.

2.La dotazione del Fondo e' fissata per l'anno 1997 in complessivi 300 miliardi di lire appostati sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate

1.Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarita' dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2.Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato A al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedizione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 4. - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". - La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1981. - Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.

Art. 4

Modalita' di funzionamento del Fondo

1.Il riconoscimento dell'integrazione tariffaria a favore delle Poste italiane S.p.a. e' subordinata all'invio da parte della stessa societa' di un elenco delle imprese e delle testate con l'indicazione analitica dell'ammontare delle riduzioni applicate rispetto alla tariffa ordinaria per la stessa categoria. A fronte dell'invio dell'elenco di cui sopra, che dovra' avvenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, e' disposto da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento dell'integrazione rispetto alla tariffa piena.

2.L'imputazione dei pagamenti effettuati avviene, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento esclusivamente alle dotazioni di bilancio appositamente previste.

p. Il Presidente: Parisi

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 18

Allegato A

ALLEGATO A (Da compilare su carta da bollo) Alle Poste italiane S.p.a. Il sottoscritto .................................................. rappresentante legale della ......................................... (specificare denominazione e sede dell'impresa editrice) chiede l'ammissione all'integrazione alle agevolazioni tariffarie per gli invii postali di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le seguenti testate: .................................................................... .................................................................... .................................................................... (indicare il nome e la periodicita' delle testate) Si allegano, per ciascuna testata, gli ultimi cinque numeri pubblicati. L'impresa si impegna a corrispondere alle Poste italiane S.p.a. la differenza tra la tariffa applicata e quella del regime stabilito per le pubblicazioni non ammesse ai benefici di legge, qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge. Data, .............. (Firma del rappresentante legale) .................................

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