LEGGE 19 novembre 1998, n. 404
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.
2.La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 13 aprile 1977, n. 191, reca: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonchè ai relativi emendamenti e loro esecuzione".
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