DECRETO 25 novembre 1998, n. 418
Entrata in vigore del decreto: 19-12-1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1 gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalita' di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni e' necessario prevedere una fase transitoria;
Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1 gennaio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;
Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Tasse oggetto del trasferimento di funzioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". "10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". - L'art. 118, terzo comma, seconda parte, della Costituzione, prevede che la regione puo' valersi, per l'esercizio della sua funzione amministrativa, degli uffici delle province, dei comuni, o di altri enti locali. - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449: "14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12". - Si riporta il testo del comma primo dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39: "Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli uffici del registro". - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto concerne le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche: "Art. 17 (Disposizioni tributarie in materia di veicoli). - 1.-10. (Omissis). 11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalita' di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonche' le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attivita'. 12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. 13. I commi da 163 a 167 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. 14.-39. (Omissis)". - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla regisazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 23 (Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite: a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni; c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni. 2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'art. 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresi' ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. 3. Dall'ambito di applicazione del presente capo e' esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia. 4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 202. 5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali". - Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1953. - Il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 9 ottobre 1976, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, recante: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: "5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC X NO + 0,97 particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi".
Art. 2
Controllo, riscossione e versamenti
1.Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalita' e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.
3.Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.
4.Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.
5.I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con il quale e' stato emanato il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: "Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato a sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".
Art. 3
Accertamento, recupero, rimborsi
1.L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.
2.La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresi' le stesse informazioni tramite supporti informatici.
3.Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", e' stato pubblicato nel 2 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988, n. 49. - Si riporta il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39: "Art. 17 (Esenzioni permanenti). - Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa; i) (abrogata)".
Art. 4
Applicazione delle sanzioni e contenzioso
1.Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2.I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
Art. 5
Archivi delle tasse automobilistiche
1.Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2.Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
3.Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4.L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonche' dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
5.I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6.I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialita' contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.
7.Resta ferma la facolta' di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalita' e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali": "2. La conferenza Statoregioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 6
Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio
1.A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
2.Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.
3.L'archivio di cui al comma 2 e' costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4.I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5.L'archivio e' costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6.Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilita' dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7.L'archivio di cui al comma 2 e' utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8.Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.
9.Le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di utilizzazione degli stessi.
10.Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 e' esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del comma quarantunesimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53: "Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni". - Per il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note alle premesse.
Art. 7
Ambito temporale di applicazione
1.Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovra' comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attivita' di competenza statale nella stessa materia. Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 novembre 1998 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 43
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