LEGGE 30 novembre 1998, n. 425

Type Legge
Publication 1998-11-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15-12-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato - art. 1

Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE DELLE NAZIONI UNITE E DEL PERSONALE ASSOCIATO Gli Stati parte alla presente Convenzione, Profondamente preoccupati per l'aumentato numero dei morti e dei feriti fra i membri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati, Tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano, Riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell'interesse collettivo della comunita' internazionale ed in conformita' con i principi e con gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite, Consapevoli dell'importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere, Consanevoli delle disposizioni esistenti, che mirano, a garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedimenti adottati a tale riguardo dai principali organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti, Consapevoli che l'efficacia e la sicurezza dellei oeprazioni delle Nazioni Unite maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collaborazione dello Stato ospite, Chiedono a tutti gli Stati in cui e' dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve contare di potersi appoggiare senza riserve, al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l'assolvimento del proprio mandato, Convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, nonche' punire gli autori di tali attentati, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) Per "personale delle Nazioni Unite" si intendono: i) le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale del'Orgaizzazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari di polizia o civili di un'operazione delle Nazioni Unite; ii) altri funzionari o esperti in missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate al dell'Agenzia Internazionale per l'energia, Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui e in corso un'operazione delle Nazioni Unite; b) per "personale associato" si intendono: i) le persone assegnate da un governo o da una organizzazione intergovernativa con il consenso dell'organo competente delle Nazioni Unite; ii) le persone impiegate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da un'istituzione specializzata o dall'Agenzia Internazionale per l' Energia Atomica; e iii) le persone dispiegate da una organizzazione o da un'istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con un'istituzione specializzata o con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, al fine di condurre attivita' di sostegno all'esecuzione del mandato di una operazione delle Nazioni Unite; c) per "operazione delle Nazioni Unite" si intende un'operazione stabilita dall'organo competente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e condotta sotto l'autorita' ed il controllo delle Nazioni Unite: i) quando scopo dell'operazione e' il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali; ovvero ii) quando il Consiglio di Sicurezza o l'Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per La sicurezza del personale che partecipa all'operazione; d) per "Stato ospite" si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un'operazione delle Nazioni Unite; e) per "Stato di transito" si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il personale delle Nazioni Unite o il personale associato o del loro materiale, nell'ambito di un'operazione delle Nazioni Unite.

Allegato - art. 2

Articolo 2 Campo di applicazione 1. La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed al personale associato, come pure alle operazioni delle Nazioni Unite, in base alle definizioni di cui all'Articolo 1. 2. La presente Convenzione non si applica alle operazioni delle Nazioni Unite autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito delle quali il personale viene impiegato come combattente contro le forze armate organizzate, ed alle quali si applichi il diritto dei conflitti armati internazionali.

Allegato - art. 3

Articolo 3 Identificazione 1. Gli elementi militari e di polizia di un'operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d'identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell'ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un'adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti. 2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato rechera' con se gli appropriati documenti di identita'.

Allegato - art. 4

Articolo 4 Accordi sullo status dell'operazione Lo Stato ospite e l'Organizzazione concluderanno, non appena possibile, un accordo sullo status dell'operazione e dell'insieme del personale ivi impiegato, che comprenda in particolare disposizioni sui privilegi e le immunita' degli elementi militari e di polizia dell'operazione.

Allegato - art. 5

Articolo 5 Travisato Lo Stato di transito agevolera' il libero transito del personale delle Nazioni Unite e del personale associato e del loro materiale da e verso lo Stato ospite.

Allegato - art. 6

Articolo 6 Rispetto delle leggi e dei regolamenti 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' di cui puo' godere o le esigenze delle sue funzioni, il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato: a) rispettera' le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di transito; b) si asterra' dal compiere atti o svolgere attivita' incompatibili con l'imparzialita' e l'internazionalita' delle sue funzioni. 2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottera' tutte le misure adeguate per garantire il rispetto di tutti gli obblighi.

Allegato - art. 7

Articolo 7 Obbligo di Garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato 1. Il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, il loro materiale ed i loro locali non saranno oggetto di' alcun attentato, ne' di alcuna azione che impedisca loro di svolgere il mandato. 2. Gli Stati parte adotteranno tutte le misure adeguate per Garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Gli Stati parte adotteranno, in particolare, tutte le misure adeguate per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato dispiegato nel territorio in cui dovessero essere commesse le infrazioni previste all'Articolo 9. 3. Ogni Stato parte collaborero' con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli altri Stati parte, ove necessario, ai Affini dell'applicazione della presente Convenzione, ed in particolare in tutti i casi in cui lo Stato ospite non sia in grado di adottare le misure richieste.

Allegato - art. 8

Articolo 8 Obbligo di rilasciare o restituire all'Organizzazione il Personale delle Nazioni Unite ed il Personale associato catturato o detenuto Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l'identita', non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un'altra autorita' competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformita con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, nonche' con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Allegato - art. 9

Articolo 9 Infrazioni ai danni del personale delle Nazioni Unite e de1 personale associato. 1. Il fatto intenzionale di: a) perpetrare un omicidio od attuare un sequestro, ovvero di attentare altrimenti alla persona o alla liberta' di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato; b) perpetrare, nei confronti dei locali ufficiali, del domicilio privato o dei mezzi di trasporto di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato, un attentato ed atti di violenza tali da metterne in pericolo la persona o la liberta'; c) minacciare di commettere un attentato di tal genere allo scopo di costringere una persona fisica o morale a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene; d) tentare di commettere un attentato di tal genere; e) partecipare come complice a tale attentato o ad un tentativo di commetterlo, ovvero di organizzarne od ordinarne l'esecuzione, sara' considerato da ogni Stato parte un'infrazione alla propria legislazione interna. 2. Ogni Stato parte rendera' le infrazioni di cui al paragrafo 1 passibili delle pelle del caso, tenendo conto della loro gravita.

Allegato - art. 10

Articolo 10 Competenza 1. Ogni Stato parte adottera' le misure necessarie a stabilire se sara' competente a giudicare delle infrazioni, di cui all'Articolo 9 nei casi seguenti: a) nel caso in cui l'infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato; b) nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione abbia la nazionalita' di tale Stato; 2. Uno Stato parte potra' altresi' stabilire se sara' competente a giudicare di una qualunque di tali infrazioni: a) nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato; b) nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale i Stato; oppure o' c) nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene. 3. Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competenza, lo notificheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Stato parte adottera' le misure necessarie a i stabilire se Sara competente a giudicare delle infrazioni di cui all'Articolo 9 nel caso in cui il presunto autore dell'infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformita' con l'Articolo 15, verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2. 5. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in virtu' della legislazione interna.

Allegato - art. 11

Articolo 11 Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all'Articolo 9, ed in particolare: a) adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all'interno o al di fuori dei loro territori; b) scambiando informazioni, in conformita' con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.

Allegato - art. 12

Articolo 12 Scambio di informazioni 1. Nelle modalita' previste dalla sua legislazione interna, qualora vi sia motivo di ritenere che il presunto autore di un'infrazione di cui all'Articolo 9 sia fuggito dal suo terrritorio, lo Stato parte sul territorio del quale e' stata commessa l' infrazione comunichera' al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o tramite guest'ultimo, allo Stato o agli Stati interessati, tutti i fatti pertinenti relativi all'infrazione e tutte le informazioni a disposizione in merito all'identita' del suo presunto autore. 2. Quando sia stata commessa un'infrazione prevista dall'Articolo 9, tutti gli Stati parte in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze in i cui e' stata commessa l'infrazione si sforzeranno, nelle modalita' previste dalla legilazione interna, di comunicarle integralmente e rapidamente al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed allo Stato o Stati interessati.

Allegato - art. 13

Articolo 13 Misure atte a consentire il perseguimento o l'estradizione 1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore dell'infrazione adottera' le misure previste dalla legislazione interna per assicurare la presenza dell'interessato ai fini del perseguimento o dell'estradizione. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 verranno notificate, in conformita' con la legislazione interna e senza indugi, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o per suo tramite: a) allo Stato sul territorio del quale e stata commessa l'infrazione; b) allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore dell'infrazione e' cittadino o, nel caso in cui questo sia apolide, allo Stato nel territorio del quale egli risiede abitualmente; c) allo Stato o agli Stati di cui la vittima e' cittadino; d) a tutti gli altri Stati interessati.

Allegato - art. 14

Articolo 14 Esercizio dell'azione renale contro i presunti autori delle infrazioni Lo Stato parte sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore dell'infrazione, nel caso in cui non proceda alla sua estradizione, sottoporra' il caso, senza eccezione alcuna e senza indebito ritardo, alle autorita' competenti, perche' vengano esercitate le azioni penali, in base ad una procedura conforme alla sua legislazione. Le autorita' adotteranno le loro decisioni con le stesse modalita' seguite per le infrazioni gravi al diritto comune, in conformita' con la legislazione dello Stato.

Allegato - art. 15

Articolo 15 Estradizione dei presunti autori di un'infrazione 1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all'Articolo 9 non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterra' che esse vi figurino. Gli Stati parte si' impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro. 2. Qualora ad uno Stato parte che subordini l'estradizione all'esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avra facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali infrazioni. L'estradizione sara' soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui e pervenuta la richiesta. 3. Gli Stati parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformita' con le modalita' previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda. 4. Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sara' considerata, ai fini dell'estradizione, come commessa sia nel luogo in cui e' stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformita' con il paragrafo 1 o 2 dell'Articolo 10.

Allegato - art. 16

Articolo 16 Collaborazione in materia penale 1. Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in occasione di tutti i procedimenti penali intentati per le infrazioni di cui all'Articolo 9, anche per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova a loro disposizione e che sono necessari ai fini dei procedimenti stessi. La legislazione dello Stato che riceve la richiesta e' applicabile in tutti i casi. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicheranno gli obblighi di assistenza reciproca derivanti da altri trattati.

Allegato - art. 17

Articolo 17 Equo trattamento 1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all'Articolo 9, dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonche' della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell'inchiesta o del procedimento. 2. Il presunto autore dell'infrazione avra' il diritto di: a) comunicare immediatamente con il rappresentante competente piu' vicino allo Stato o agli Stati di cui e' cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richiesta dell'interessato, sia disposto al tutelare i suoi interessi; b) ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.

Allegato - art. 18

Articolo 18 Notifica dell'esito del procedimento Lo Stato parte nel quale il presunto autore di una infrazione e' oggetto di procedimenti ne comunichera' l'esito finale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmettera' tali informazioni agli altri Stati parte.

Allegato - art. 19

Articolo 19 Diffusione Gli Stati parte si impegneranno a divulgare la presente Convenzione nella misura piu' ampia possibile, ed in particolare ad includerne lo studio, e lo studio delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale umanitario, nei loro programmi di istruzione militare.

Allegato - art. 20

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