LEGGE 30 novembre 1998, n. 430

Type Legge
Publication 1998-11-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 16/12/1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che riconosce la personalita' giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Agreement

Allegato Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SUL RISO (IRRI) PREAMBOLO PREMESSO CHE il 9 dicembre 1959 il Governo delle Filippine ha firmato un Memorandum d'Intesa con le Fondazioni Ford e Rockefeller per creare l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso (qui di seguito denominato l'"Istituto") a Los Bafios, Laguna, Filippine, quale organizzazione autonoma filantropica, esente da imposte, non a scopo di lucro e non quotata in borsa per svolgere, fra l'altro, ricerca culle piantagioni di riso e su tutte le fasi della produzione di riso; PREMESSO CHE, dal 1972, l'Istituto e uno dei centri internazionali di ricerca sostenuti in prima istanza dal Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR), una associazione informale di governi nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni private cosponsorizzato dalla Banca Mondiale, dalla FAO e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (VNDP); PREMESSO CHE il CGIAR sostiene una rete di centri internazionali di ricerca agricola avente lo scopo di intraprendere ricerca strategica ed applicata per promuovere la produzione agricola sostenibile ed assicurare la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente in tutto il mondo in via di sviluppo; PREMESSO CHE l'Istituto per piu' di trenta (30) anni ha apportato il suo contributo alla comunita' internazionale, sviluppando, fra l'altro, migliori varieta' di piante di riso e relative tecnologie per ottenere rese maggiori; PREMESSO CHE, nel perseguire rapporti di collaborazione, l'Istituto ha stipulato accordi con molti paesi produttori di riso, che prevedevano la concessione di diritti e privilegi all'Istituto, al fine di facilitare la collaborazione nelle attivita' di ricerca e di formazione sul riso; PREMESSO CHE e per il bene dei popoli produttori e consumatori di riso del mondo che l'Istituto sia dotato dello status e di caratteristiche adeguate al suo mandato internazionale, alle. sue fonti di finanziamento internazionali, alle sue operazioni internazionali ed al taglio internazionale del suo Consiglio di Amministrazione e del suo personale, onde consentirgli di svolgere piu' efficacemente le sue attivita' internazionali; PERTANTO le Parti al presente Accordo concordano quanto segue: ARTICOLO I RICONOSCIMENTO DELLO STATUS INTERNAZIONALE 1. Con il presente Accordo all'Istituto viene riconosciuto lo status di organizzazione internazionale. L'Istituto sara' dotato di personalita' giuridica e, nel perseguire le sue mete ed i suoi obiettivi, conformi alle leggi ed ai regolamenti delle Parti al presente Accordo, operera' in conformita' con il suo Statuto, qui di seguito allegato. 2. Al fine di conseguire il suo scopo, l'Istituto potra' collaborare e/o concludere accordi o intese con governi e/o organizzazioni.

Accordo - art. II

ARTICOLO II FORME DI CONSENSO 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli stati e delle organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti per un periodo di un anno dalla data della sua esecuzione. In seguito, il presente Accordo sara' aperto all'adesione di tutti gli stati o le organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti. 2. In base alle disposizioni di legge interne delle Parti firmatarie, il consenso al presente Accordo potra' essere dato sotto forma di firma, ratifica o adesione.

Accordo - art. III

ARTICOLO III LIMITI 1. Il presente Accordo si limitera' rigorosamente a concedere status internazionale all'Istituto come previsto alla Sezione l, Articolo I, e non vincolera' automaticamente nessuna Parte a concedere all'Istituto privilegi e/o immunita'. Tuttavia, il presente Accordo potra' servire quale base giuridica per la concessione di tali privilegi ed immunita' all'Istituto, come previsto dalla successiva Sezione 4. 2. Il presente Accordo non obblighera' nassuna delle Parti a fornire all'Istituto nessuna forma di contributo o sostegno finanziario, ad eccezione di quelle volontarie, ne' obblighera' le Parti ad assumere o garantire nessuna delle responsabilita', dei debiti o. di altre forme di obblighi assunti dall'Istituto. 3. Il presente Accordo non pregiudichera' i diritti, gli obblighi, le concessioni o gli interessi conferiti all'Istituto, ne la prerogativa sovrana della Parte che concede tale diritto, obbligo, concessione o interesse di revocare, emendare o altrimenti modificare gli stessi. Nei casi in cui tale diritto, obbligo, concessione o interesse venga acquisito in base ad un accordo, le modifiche o gli emendamenti saranno effettuati in base a detto accordo. 4. In virtu'. della sua personalita' giuridica, l'Istituto potra' stipulare altri accordi con stati, ivi compreso. il paese ospitante, allo scopo di acquisire ulteriori diritti e privilegi che potranno rivelarsi utili e necessari per perseguire i suoi obiettivi, in conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili di tali stati.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV DEPOSITO Il Dipartiemnto degli Affari Est. eri della Repubblica delle Fiiippine sara' il Depositario del presente Accordo e degli strumenti di ratifica o di adesione.

Accordo - art. V

ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui almeno tre governi, ivi compreso quello del paese ospitante, avranno espresso il loro consenso. 2. Per le Parti che lo ratificano o vi aderiscono, il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui verra' depositato lo strumento di ratifica o di adesione.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI EMENDAMENTI Tutte le Parti potranno proporre un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entrera' in vigore con l'approvazione della maggioranza delle Parti, ivi compreso il paese ospitante.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII RITIRO Successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte potra' volontariamente recedere presentando una notifica scritta al Governo Depositario. Il ritiro entrera' in vigore un anno dopo la ricezione della notifica.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII SCIOGLIMENTO Il presente Accordo decadra' quando l'Istituto sara' sciolto, ovvero quando, in conseguenza ai ritiri, resteranno meno di tre (3) paesi in qualita' di Parti.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX TESTO DELL'ACCORDO Il testo autentico del presente Accordo sara' in lingua inglese.

Statuto - art. I

STATUTO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERA SUL RISO ARTICOLO I STATUS Sezione 1. L'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso (qui di seguito denominato l'"Istituto") continuera' ad operare come organizzazione autonoma non a scopo di lucro, con status internazionale e con gestione, personale e funzionamento non politici. L'Istituto continuera' ad essere organizzato esclusivamente a scopi scientifici ed educativi.

Statuto - art. II

ARTICOLO II OBIETTIVI E POTERI ACCESSORI Sezione 1. L'Istituto continuera' a mantenere ed a far funzionare una struttura internazionale per la ricerca sul riso, avente lo scopo di perseguire ciascuno o tutti dei seguenti obiettivi: a. svolgere ricerca sulle piantagioni di riso e su tutte le fasi della sua produzione, sulla gestione, distribuzione ed utilizzazione del relativo sistema di produzione, al fine di ottenere benefici nutrizionali, economici ed ecologici per i popoli dei paesi consumatori di riso in Asia e nelle altre grandi aree di coltivazione del riso del mondo, migliorando la qualita' e la quantita' del riso; b. pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche dell'Istituto e promuovere lo scambio e la distribuzione di nuove tecnologie, metodi di ricerca, strumenti e migliori materiali per le piante. per i centri di ricerca nazionali, regionali ed internazionali in cui potrebbero essere rilevanti per conseguire le mete e gli obiettivi dell'Istituto; c. formare giovani e promettenti scienziati nel settore della ricerca sulla produzione di riso, della tecnologia post-raccolto e di altre materie attintenti, al fine di migliorare, direttamente o indirettamente, la produzione di riso con programmi di formazione locali e congiunti; d. gestire un centro di informazioni, comprendente una biblioteca, che offrira' agli scienziati ed agli studiosi interessati in ogni dove, tra l'altro, accesso ad una raccolta aggiornata della letteratura mondiale sul riso; e. mantenere un centro di risorse sulla genetica del riso che raccogliera', immagazzinera' e mettera' a disposizione degli scienziati e degli istituti di tutto il mondo plasma germinale e relativo materiale genetico; f. collaborare con i Sistemi Nazionali di Ricerca Agricola e rafforzare la cooperazione e la collaborazione fra i vari istituti di ricerca nazionali; g. organizzare conferenze, convegni e seminari al fine di discutere dei problemi attuali e mettere a punto strategie di ricerca atte a migliorare le condizioni di vita dei coltivatori di riso in tutti gli ecosistemi. Sezione 2. Per perseguire gli obiettivi di cui sopra, l'Istituto si avvarra' di poteri accessori: a. acquisire o ottenere dalle autorita' governative nazionali, municipali o locali, estere o nazionali o altro, nonche' da societa', ditte, associazioni, persone o altri organismi statuti, franchigie, licenze, diritti, privilegi, assistenza finanziaria o di altro genere, e concessioni atte o necessarie a conseguire gli obiettivi dell'Istituto; b. ricevere ed acquisire da persone, ditte o organismi, tramite donazione, dono, scambio, eredita', lascito, acquisto o leasing, definitivamente o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in proprieta', reali o personali, ivi compresi fondi ed effetti od oggetti di valore, utili o necessari a conseguire lo scopo e gli obiettivi dell'Istituto, e detenere, possedere, gestire, usare o disporre di tali proprieta' od oggetti di valore; c. eseguire e svolgere tutti gli atti e le attivita' necessarie, utili, opportune o adatte per perseguire o realizzare lo scopo e conseguire ciascuno o tutti. gli obiettivi dichiarati nel presente documento, ovvero che sembreranno in qualunque momento contribuire o essere utili alle attivita' dell'Istituto.

Statuto - art. III

ARTICOLO III PERSONALITA' GIURIDICA Sezione 1. L'Istituto continuera' ad essere in possesso di personalita' giuridica. In particolare, avra' facolta' di: a. stipulare contratti; b. acquisire e disporre di proprieta' mobiliari ed immobiliari; c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Statuto - art. IV

ARTICOLO IV SEDE Sezione 1. La sede, gli impianti di ricerca e le piantagioni sperimentali dell'Istituto continueranno ad essere ubicate nel Comune di Los Bafios, Provincia di Laguna, Repubblica delle Filippine. L'Istituto potra disporre di altri uffici, impianti di ricerca e piantagioni sperimentali nelle Filippine o altrove, come decidera il Consiglio di Amministrazione o se sara' di tanto in tanto necessario per svolgere i suoi affari.

Statuto - art. V

ARTICOLO V ORGANIZZAZIONE INTERNA Sezione 1. I lavori dell'Istituto saranno svolti da: a. un Consiglio di Amministrazione; b. i Funzionari dell'Istituto; c. il Personale.

Statuto - art. VI

ARTICOLO VI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Sezione 1. L'Istituto sara' gestito dal un Consiglio di Amministrazione (Qui di seguito denominato "il Consiglio") composto da quindici (15) Membri, ossia: a. Tre (3) membri eletti dal Consiglio su nomina del Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR) e nove (9) membri eletti dal Consiglio uscente: Questi dodici (12) membri saranno scelti fra personalita' di chiara fama e qualificate della comunita' internazionale, provenienti essenzialmente da paesi produttori di riso in tutto il mondo e da organismi donatori. Si terranno in particolare considerazione la competenza, l'esperienza, l'influenza e le conoscenze dei membri proposti, che potranno essere messe a disposizione dell'Istituto; b. il Segretario dell'Agricoltura della Repubblica delle Filippine ed il Presidente dell'Universita' del Sistema delle Filippine, come membri ex officio; c. il Direttore Generale dell'Istituto come membro ex officio. Sezione 2. I membri eletti del Consiglio di Amministrazi'one resteranno in carica per un periodo di tre (3) anni ad iniziare dal primo gennaio successivo all'elezione, fino a quando non assumera' l'incarico il successore, ma a condizione che tutti i membri in carica all'epoca in cui il presente Statuto sara' in vigore detengano l'incarico per l'intero periodo a loro spettante. In caso di decesso, di dimissioni o di inabilita' permanente di un Membro, il posto vacante potra' essere riempito con voto di maggioranza dei membri rimanenti, se costituiranno il quorum, ed il successore in tal modo eletto restera' in carica solo per il periodo spettante al suo predecessore.

Statuto - art. VII

ARTICOLO VII RIUNIONI Sezione 1. Ferme restando le disposizioni delle Sezioni l e 2 del precedente Articolo VI, l'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione avra' luogo durante la riunione annuale, che si terra' il primo mercoledi' di ottobre di ogni anno, a meno che il Consiglio non stabilisca una data diversa. Il Consiglio terra' le riunioni ordinarie che riterra' necessarie. Sezione 2. Il Presidente o tre (3) Membri qualsiasi potranno convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione. In ciascuna di queste riunioni straordinarie si tratteranno solo gli argomenti specificati nella relativa convocazione. Sezione 3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno nella sede centrale dell'Istituto o in altri luoghi scelti dal Consiglio. Sezione 4. Ciascuna riunione annuale o ordinaria del Consiglio di Amministrazione si svolgera' con un preavviso scritto di trenta (30) giorni. Tutte le riunioni straordinarie del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno con un preavviso scritto o telegrafato di dieci (10) giorni. Il preavviso, in cui si specifichera' la data ed il luogo della riunione, sara firmato e spedito dal Segretario, ovvero telegrafato dal Segretario con ricevuta di ritorno. Sezione 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei membri del Consiglio, presenti di persona, costituira' il quorum per dirimere le questioni. A nessun membro sara consentito partecipare o votare per procura o con voto per assenti in nessuna riunione. Sezione 6. In mancanza del quorum nel giorno e nel luogo stabiliti per una riunione del Consiglio di Amministrazione, i presenti potranno di volta in volta aggiornare la riunione, fino a quando non sara presente il quorum. Sezione 7. L'ordine del giorno della riunione annuale e ordinaria del Consiglio di Amministrazione sara' il seguente: a. lettura del verbale precedente; b. relazioni dei Comitati Permanenti ed altri eventuali Comitati; c. questioni in sospeso; d. relazione del Direttore Generale; e. nuovi argomenti in discussione.

Statuto - art. VIII

ARTICOLO VIII FUNZIONARI Sezione 1. I funzionari dell'Istituto saranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio, il Direttore Generale, il Tesoriere del Consiglio, il Segretario del Consiglio e gli altri funzionari che il Consiglio di Amministrazione riterra' opportuno designare. Tutti i funzionari saranno eletti con voto di maggioranza di tutti i membri del Consiglio. Sezione 2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio, che saranno scelti fra i Membri, saranno eletti ogni anno alla riunione annuale del Consiglio oppure, se l'elezione non avverra' a quella riunione, alla successiva riunione del Consiglio, e resteramnno in carica fino alla successiva riunione annuale del Consiglio, oppure fino all'elezione aei rispettivi successori. Il Presidente, ovvero in sua assenza o per sua incapacita' il Vice Presidente, presiedera' tutte le riunioni del Consiglio e fungera' da supervisore per tutte le questioni di cui si occupa il Consiglio. In assenza o per incapacita' del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio designera' uno dei suoi membri guale Presidente ad interim. Sezione 3. Il Direttore Generale e il Funzionario Esecutivo Capo dell'Istituto e gestira ed amministrera' direttamente gli affari dell'Istituto, in conformita' con le politiche e le decisioni del Consiglio e/o del Comitato Esecutivo. Sara' membro del Consiglio ex officio, senza diritto di voto, e di tutti i comitati permanenti del Consiglio, ad eccezione del Comitato di Revisione dei Conti. Sezione 4. Il Tesoriere del Consiglio, che non dovra' necessariamente essere scelto fra i Membri, sara' eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio, oppure, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e restera in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. Sara' il custode principale dei fondi, dei beni e delle proprieta' dell'Istituto. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potra' tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune. Sezione 5. Il Segretario del Consiglio, che non dovra' essere necessariamente scelto fra i Membri, ma che dovra' essere cittadino e residente nelle Filippine, sara' eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio o, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e restera' in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potra' tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune. Sezione 6. Il Consiglio di Amministrazione avra' facolta' di creare altri uffici e designare i relativi funzionari, a seconda delle circostanze, ovvero se sara' necessario per promuovere lo scopo o gli obiettivi dell'Istituto. Sezione 7. Ciascuno e tutti i funzionari del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica fino a quando decidera' il Consiglio.

Statuto - art. IX

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.