DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 433

Type DPR
Publication 1998-11-09
Ultimo aggiornamento 1998-12-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Aquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita'

1.Il presente regolamento disciplina gli adempimenti relativi alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio dell'isoglucosio, con esclusione di quelli relativi allo zucchero a velo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione delle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; si riporta il testo dell'art. 20: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto alla disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono atttibuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai numeri da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contrubuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si riporta il testo del n. 82 dell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, della citata legge n. 59/1997: "82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753". - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, reca: "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti". - La legge 12 ottobre 1982, n. 753, reca: "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Comunita' economica europea concernenti il miele". - La legge 19 dicembre 1992, n. 489, reca: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2

Soppressione di obblighi di tenuta di documenti

1.E' soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

2.Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all'articolo 1, restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1.

3.Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonche' le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.

Nota all'art. 2: - Si riportano i testi degli articoli 74, come modificato dal presente decreto, 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1965, n. 162 (per il titolo vedi nelle note alle premesse): "Art. 74. - 1. 4-bis. (Abrogati). 5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. 6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. 7. A tutti gli utilizzatori dei prodotti sopra menzionati ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi e del registo modello H-18 vidimato dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate. 8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico. 9. Per coloro che praticano una contabilita' in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addeti alla vigilanza. 10-bis.-10-ter . (Abrogati)". "Art. 102. - Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 35, 44 e 74 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 30.000.000". "Art. 106. - Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 3.000.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorita' che le hanno rilasciate. Per tutte le altre infrazioni, il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio puo' disporre la chisura degli stabilimenti od esercizi fino a sei mesi".

Art. 3

Abrogazioni

1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 10-bis e 10-ter dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

2.Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dal presente decreto, vedi nelle note all'art. 2. - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997 vedi nelle note alle premesse.

Art. 4

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza , Ministro per la funzione pubblica

Bersani , Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

De Castro , Ministro per le politiche agricole

Visco , Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1998

Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 5

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